Disposizioni in materia di valutazioni ambientali. Modifiche alla l.r. 10/2010, alla l.r. 49/1999, alla l.r. 56/2000, alla l.r. 61/2003 e alla l.r. 1/2005.
(17-02-2012)
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Regione: Toscana
Estremi: legge n.6 del 17-02-2012
Bur: n. 7 del 22-02-2012
Settore: Politiche infrastrutturali
Delibera C.d.M. del: 13-04-2012 / Impugnativa
Motivi dell'impugnativa: Il provvedimento legislativo in esame, contenente modifiche a precedenti norme in materia di valutazioni ambientali, è censurabile relativamente alla disposizione di cui all'art. 34. La norma, che sostituisce l'art. 41 della l.r. 10/2010 rubricato "Definizioni", al comma 1, lett. b) stabilisce, con riferimento alle opere diverse da quelle pubbliche, che il progetto definitivo deve presentare, ai fini delle procedure previste dalla legge stessa, "un livello di informazioni e di dettaglio almeno equivalente a quello degli elaborati tecnici di cui al primo periodo della lettera a)", vale a dire al livello di dettaglio e di informazioni proprio degli elaborati caratterizzanti i progetti preliminari di opere pubbliche. Tale definizione risulta difforme da quella data dall'art. 5, comma 1, lett. h) del D.lgs. 152/2006, in base al quale, ai fini della valutazione ambientale, è definitivo quel progetto che "presenta almeno un livello informativo e di dettaglio equivalente" al progetto definitivo di opere pubbliche. L'attuale formulazione della disposizione regionale, difatti, consente di sottoporre a VIA il "progetto preliminare" e non quello "definitivo", ponendosi in netto contrasto con quanto stabilito dall'art. 23, comma 1, del D.lgs. 152/2006, prevedente fra gli allegati all'istanza di VIA il progetto definitivo dell'opera. Ne deriva una valutazione effettuata in modo meno rigoroso e dettagliato rispetto a quanto richiesto dalla normativa statale di riferimento. La norma regionale in oggetto, dettando disposizioni non conformi alla normativa statale afferente alla "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema" di cui all'art. 117, comma 2, lett. s), per la quale lo Stato ha competenza legislativa esclusiva, presenta profili di illegittimità costituzionale. Pertanto, si ritiene di dover proporre la questione di legittimità costituzionale ai sensi dell'art. 127 Costituzione.