Salve,
chiedo cortesemente i seguenti chiarimenti in merito ad un'attività di estetica esistente dal 2005:
a) le superfici delle cabine devono essere adeguate a quelle previste dal regolamento sull'attività di estetica vigente?
b) in caso di eventuale subentro per cessione di azienda o di un ramo di essa, i requisiti strutturali dovranno essere adeguati a quelli di cui al regolamento sopra citato?
Grazie.
Sul caso si applica l'art. 104 del regolamento regionale DPGR n. 47R/2007
le cabine sono disciplinate dagli artt. 7 e 10. Non occorre l'adeguamento ma occorre se tizio vende l'azienda a caio (intesa come unità locale di riferimento)
[i]comma 2 . Coloro che esercitano attività di estetica alla data di entrata in vigore del regolamento (25/10/2007) si adeguano ai requisiti strutturali di cui agli articoli da 1 a 23 entro sessanta mesi, eccettuati il comma 2 dell’articolo 3 e gli articoli 7 e 10 per i quali non sussiste obbligo di adeguamento se non nei casi previsti dal comma 2 bis.[/i]
[i]2 bis. È obbligatorio adeguarsi a quanto prescritto al comma 2 dell’articolo 3 e agli articoli 7 e 10 in entrambi i seguenti casi:
a) ristrutturazione, come definita dalla lettera d) del comma 1 dell’articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l’edilizia residenziale), da ultimo modificata dal decreto legislativo 6 giugno 2001, n. 378, salvo diverse disposizioni dei regolamenti edilizi comunali;
b) cessione totale dell’esercizio per atto tra vivi.
[/i]
Grazie mille.
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