Buongiorno,
il nuovo codice del Commercio L.R. Toscana 62/2018 prevede per la mancata comunicazione di cessazione (art. 95) la sanzione?
All’art. 113 della L.R. 62/2018 comma 3 lettera d) parla di cessazione ma non richiama l’art. 95.
Come dobbiamo interpretarlo?
Cordiali saluti
[i][b]Art. 95 - Cessazione dell'attività
1. La cessazione di una delle attività disciplinate dal presente titolo è soggetta a comunicazione al SUAP competente per territorio, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla cessazione.[/b][/i]
Nel testo degli articoli dedicati alle sanzioni per le varie fattispecie commerciali non si rileva mai il riferimento all'art. 95. Per il commercio al dettaglio in sede fissa è rammentata la cessazione ma senza il riferimento all'art. 95. Per gli altri casi (somm.ne ecc.) nemmeno è rammentata la cessazione.
Ritengo che oggi [b]non sia sanzionabile[/b] la mancata comunicazione di cessazione. Vediamo se la Regione si accorge della vista oppure se è proprio voluto.