Data: 2018-12-13 09:01:06

Attività sociali e di servizio per le comunità locali

Buongiorno,
potete darmi dei chiarimenti in merito allo svolgimento delle attività sociali previste dalla legge agrituristica e dal relativo regolamento di attuazione art. 10 bis "Attività sociali e di servizio per le comunità locali".
Anche con le integrazioni con la legge 41/2005, alla quale lo stesso regolamento di attuazione rimanda, cosa deve fare un'azienda che vorrebbe intraprendere tale attività?
Grazie.
Luciano.

riferimento id:47942

Data: 2018-12-13 20:28:37

Re:Attività sociali e di servizio per le comunità locali

Sono attività agrituristiche al pari delle altre. Per adesso non so di nessuna azienda agricola che le abbia avviate.

DPGR 46R/2004 - art. 10-bis - attività sociali e di servizio per le comunità locali.

[i]1. Sono attività sociali e di servizio per le comunità locali di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c) della legge le seguenti attività:

a) attività educative e didattico-ricreative:

  1) le attività afferenti ai nidi di infanzia e ai servizi integrativi della prima infanzia svolte nel rispetto della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 e del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 30 luglio 2013, n. 41/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 4-bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro");

  2) le attività di accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare da tre anni a sei anni svolta secondo la normativa vigente;

  3) le attività di accoglienza e soggiorno anche con pernotto di bambini di età superiore a sei anni e studenti di ogni ordine e grado svolta con la presenza di almeno un adulto con mansioni di animazione e custodia ogni venticinque bambini/ragazzi;

b) accoglienza di persone, compresi i minori, con disabilità e svantaggio: attività giornaliera o di soggiorno con pernotto orientate anche all'inclusione nei processi produttivi agricoli di soggetti deboli, con disabilità o svantaggio o in fase di reinserimento sociale. Per tali attività è necessaria la presenza di almeno un adulto con mansioni di animazione, custodia e formazione.

c) riabilitazione/cura tramite attività rurali: attività giornaliera o di soggiorno con pernotto aventi finalità socio-terapeutiche o comunque di assistenza, anche attraverso specifiche metodologie collegate all'attività aziendale rivolte a persone con disabilità o svantaggio di qualsiasi genere. Per tali attività è necessaria la presenza di almeno un adulto con mansioni di animazione e custodia;

d) socializzazione, aggregazione e svago: attività giornaliera o di soggiorno con pernotto rivolte a persone del la terza età autosufficienti. Per tali attività è necessaria la presenza di almeno un adulto con mansioni di animazione e custodia.

2. Le attività di cui alle lettere b), c) e d) sono svolte nel rispetto della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).[/i]


Alla fine, se occorre rispettare le normative di settore pare più un esercizio congiunto fra attività agricola ed educativa / assistenziale. La particolarità sta nel fatto che saranno attività svolte su destinazioni d’uso rurali e in contesti extra-urbani. I redditi saranno agricoli dato che sono rispettate la principalità e la connessione.
E' vero che la regione si è preoccupata di specificare che le attività sociali e di servizio siano svolte nel rispetto delle specifiche normative di settore ma questo non può voler dire che occorrano anche 2 diversi titoli abilitativi.

Il titolo abilitativo è la SCIA agrituristica, aggiungere anche l'altra abilitazione significherebbe snaturare le attività agrituristiche. In un certo senso, sarebbe stato inutile prevedere questa possibilità: se occorresse tutto quello che occorrerebbe in condizioni normali, allora resta una normale attività assistenziale esercitata, tutt'al più, in modo congiunto con quella agricola (si poteva fare anche prima del DPGR n. 74R/2014).

Una lettura logica e ragionevole della norma sottende un unico titolo agrituristico, la possibilità di usare fabbricati rurali e l'applicazione dei requisiti strutturali e funzionali previsti dalle normative specifiche.
C'è poi da notare che le attività assistenziali sottoposte ad autorizzazione ai sensi della LR 41/05 sono tutte residenziali o semiresidenziali. Ritengo che le attività agrituristiche siano compatibili con quelle esercitate con "comunicazione", ovvero quelle di “accoglienza” anche con pernotto.

L’art. 62 della LR n. 41/05 rimanda al Regolamento regionale (DPGR n. 15R/2008) la definizione dei seguenti elementi (fra altri):
- i requisiti minimi richiesti alle strutture residenziali e semiresidenziali che devono ottenere il rilascio dell’autorizzazione al funzionamento;
- i requisiti previsti a pena di decadenza dell’autorizzazione al funzionamento, ai sensi dell’art. 24, comma 2 della l.r. 41/2005;
- i requisiti organizzativi e di qualità, i requisiti organizzativi specifici, nonché le modalità di integrazione delle persone ospitate nelle strutture e nella rete dei servizi sociali e sanitari, richiesti alle strutture soggette all’obbligo di comunicazione di avvio di attività;
- i livelli di formazione scolastica e professionale per gli operatori sociali impiegati nelle attività del sistema integrato.

N.B. Le strutture soggette solo a obbligo di comunicazione di avvio di attività (articolo 22 L.R. 41/2005) non si accreditano (vedi LR 82/09)

Per le strutture previste all’art. 22 della LR n. 41/2005, soggette all’obbligo di comunicazione di avvio di attività, il DPGR 15R/2008 considera i requisiti organizzativi e di qualità per la gestione dei servizi e l’erogazione delle prestazioni, i requisiti organizzativi specifici nonché le modalità di integrazione delle persone ospitate nelle strutture e nella rete dei servizi sociali e sanitari.
[i]
3. Per l'esercizio delle attività di cui al comma 1, l'imprenditore può avvalersi della collaborazione di esperti esterni.[/i]

N.B.
pare una deroga alle condizioni di cui all’art. 8 e 5 = imprenditore agricolo o i lavoratori con contratti di lavoro ammessi nel settore agricolo

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