Data: 2018-12-11 14:46:23

Art.16 D.Lgs.139/2006 scia antincendio

Abbiamo ricevuto da parte dei Vigili del fuoco l'annullamento di una scia antincendio di cui all'allegato I al DPR 151/2011: Viene trasmessa agli Uffici del Comune  ai fini degli atti e delle determinazioni di cui all'art.16 comma 5 D.Lgs.139/2006.

Quali sono gli atti e le determinazioni da assumersi in questi casi?
E da parte di quale ufficio?

riferimento id:47926

Data: 2018-12-12 06:43:13

Re:Art.16 D.Lgs.139/2006 scia antincendio


Abbiamo ricevuto da parte dei Vigili del fuoco l'annullamento di una scia antincendio di cui all'allegato I al DPR 151/2011: Viene trasmessa agli Uffici del Comune  ai fini degli atti e delle determinazioni di cui all'art.16 comma 5 D.Lgs.139/2006.

Quali sono gli atti e le determinazioni da assumersi in questi casi?
E da parte di quale ufficio?
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NESSUNO SE IL COMANDO NON CHIEDE UNA CONTINGIBILE ED URGENTE.
INFATTI LA NORMA CITATA PREVEDE "il comando adotta le misure urgenti anche ripristinatorie di messa in sicurezza dando comunicazione dell'esito degli accertamenti effettuati ai soggetti interessati, al sindaco, al prefetto e alle altre autorità competenti, ai fini degli atti e delle determinazioni da adottare nei rispettivi ambiti di competenza" MA SE IL COMANDO HAI GIA'  DATO DISPOSIZIONI NON SERVONO ATTI DEL COMUNE, SE LE HA DATE MA L'INTERESSATO NON HA ADEMPIUTO OCCORRE CHE PROCEDA IL COMUNE, MA SE IL COMANDO NON LO ESPLICITA ... NON SI PUO' INTERVENIRE.

SE AVETE DUBBI ..... SCRIVETE AL COMANDO:
[color=red][b]
"la presente fa seguito alla vs. comunicazione del .... prot. .... in quanto dalla stessa non emergono elementi tali da prevedere provvedimenti di competenza di questo Ente. Qualora invece riteniate sussistenti tali elementi vi preghiamo di segnalarlo trasmettendo altresi la documentazione relativa agli atti da voi adottati ai sensi del citato comma 5 dell'art. 16 del D.Lgs. 08/03/2006, n. 139 il quale dispone "il comando adotta le misure urgenti anche ripristinatorie di messa in sicurezza".
Distinti saluti"[/b][/color]


*******************

[b]D.Lgs. 08/03/2006, n. 139[/b]
Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della L. 29 luglio 2003, n. 229.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 aprile 2006, n. 80, S.O.
16. Procedure di prevenzione incendi (46).

1. Le procedure di prevenzione incendi sono avviate dai comandi competenti per territorio su iniziativa dei titolari delle attività individuate ai sensi del comma 2. I comandi provvedono all'esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti; all'acquisizione delle segnalazioni certificate di inizio attività; all'effettuazione di controlli attraverso visite tecniche; all'istruttoria dei progetti in deroga all'integrale osservanza delle regole tecniche di prevenzione incendi; all'acquisizione della richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio; ad ulteriori verifiche ed esami previsti da uno dei decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 2.

2. Con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, da emanare a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, sono individuati i locali, le attività, i depositi, gli impianti e le industrie pericolose, in relazione alla detenzione ed all'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti che comportano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni ed in relazione alle esigenze tecniche di sicurezza, nonché le disposizioni attuative relative alle procedure di prevenzione incendi e agli obblighi a carico dei soggetti responsabili delle attività.

3. In relazione ad insediamenti industriali ed attività di tipo complesso, il comando può acquisire le valutazioni del Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi, ed avvalersi, per le visite tecniche, di esperti in materia designati dal Comitato stesso.

4. Il comando acquisisce dai soggetti responsabili delle attività di cui al comma 1 le certificazioni e le dichiarazioni attestanti la conformità delle attività alla normativa di prevenzione incendi, rilasciate da enti, laboratori o professionisti, iscritti in albi professionali, autorizzati ed iscritti, a domanda, in appositi elenchi del Ministero dell'interno. Il rilascio delle autorizzazioni e l'iscrizione nei predetti elenchi sono subordinati al possesso dei requisiti stabiliti con decreto del Ministro dell'interno (47).

[color=red][b]5. Qualora l'esito del procedimento rilevi la mancanza dei requisiti previsti dalle norme tecniche di prevenzione incendi, il comando adotta le misure urgenti anche ripristinatorie di messa in sicurezza dando comunicazione dell'esito degli accertamenti effettuati ai soggetti interessati, al sindaco, al prefetto e alle altre autorità competenti, ai fini degli atti e delle determinazioni da adottare nei rispettivi ambiti di competenza. Le determinazioni assunte dal comando sono atti definitivi.[/b][/color]

6. I titolari delle attività di cui al comma 2 hanno l'obbligo di attivare nuovamente le procedure di cui al presente articolo quando vi sono modifiche di lavorazione o di strutture, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi e ogni qualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate.

(46) Articolo modificato dall'art. 12, comma 1, lett. e), nn. 1), 2) e 3), D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151 e, successivamente, così sostituito dall'art. 3, comma 4, D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 97.

(47) Vedi, anche, il D.M. 5 agosto 2011.

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