Buongiorno,
Regione Lombardia con Deliberazione X/6698 del 09/06/2017 ha definito all'art. 20 dell'allegato A, le procedure per il collaudo degli impianti di distributori carburanti privati e pubblici, ribadendo l'obbligo della commissione. Nel caso in cui sia scaduto il termine di 60 giorni per l'effettuazione del collaudo, il titolare può autocertificare la conformità dell'impianto.
Noi da diverso tempo applichiamo l'art. 10 del DPR 160 “chiusura dei lavori e collaudo” a firma del titolare e del tecnico abilitato senza convocare la commissione e senza aspettare i 60 giorni previsti dall’art. 94 comma 2 L.R. 6/2010.
Secondo voi possiamo continuare in questo modo?
Grazie
Chi scrive su questo forum da tempo sostiene la legittimità della procedura di "autocollaudo" (ex art. 10 DPR 160/2010)
Ciò premesso se applichi tale procedura non c'è scadenza: il termine di sessanta giorni è per la procedura di collaudo ex art. 91 della l.r. 6/2010 ed è dal ricevimento della richiesta dell'interessato.
Se però ti viene presentata istanza di collaudo, o per regolamento espresso del tuo ente la dichiari irricevibile, o devi nominare e convocare la commissione entro i 60gg. altrimenti sei inadempiente. L'autocertificazione e perizia attestante la conformità dell'impianto al progetto approvato, sostitutive del collaudo (art. 91 c.2 della l.r. 6/2010) sono atto diverso dall'autocollaudo ex. art. 10 DPR 160/2010.