Spett.le OMINIAVIS
Ci permettiamo sottoporre alla vs qualificata esperienza un quesito con contestuale richiesta di parere in tema di conferimento ai sensi dell’art. 7 legge 21/92 di autorizzazione all’esercizio del servizio di autonoleggio con conducente
Un concorrente partecipa ad un bando di concorso per il rilascio di autorizzazione all’esercizio del servizio di autonoleggio con conducente e manifesta, già nella domanda di partecipazione al bando di concorso, l’intenzione di conferire l’autorizzazione, in conformità al dettato normativo dell’art. 7 della Legge 21/92 a società cooperativa della quale risulta socio.
In tema di conferimento il regolamento comunale riporta quanto stabilito dalla vigente normativa e più precisamente stabilisce, all’art. 4, che:
I titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di N.C.C., al fine del libero esercizio della propria attività possono:
b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
Il Consiglio di Stato con decisione N.R.G. 5017/2003 ha sancito quanto segue: alle persone giuridiche non è consentito conseguire autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente in quanto l’art 8 comma 1 della legge n. 21/92 – secondo cui “la licenza per l’esercizio del servizio taxi e l’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente sono rilasciate dalle amministrazioni comunali, attraverso bando di pubblico concorso, ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo o natante che possono gestirle in forma singola o associata – considera solo i singoli e quindi esclude le società di capitali (in tal senso il citato parere del Consiglio di Stato n 382/1993 e la nota del Ministero dei trasporti e della navigazione, direzione generale motorizzazione civile e dei trasporti in concessione n. 251 in data 15 febbraio 1996.) “.
Alla luce del citato parere del Consiglio di Stato risulta che l’autorizzazione non possa essere assegnata a società con personalità giuridica ma solo a persona fisica. Quindi appare corretta l’intenzione del concorrente, così come stabilito dalla normativa vigente, una volta collocato utilmente in graduatoria, di conferire in osservanza al già citato art 7 Legge 21/92 l’autorizzazione all’organismo collegiale del quale è socio. Il conferimento, non trasferisce la titolarità dell’autorizzazione, che permane della persona fisica, e che come espressamente previsto dall’art. 7 comma 2 legge 21/92 “Nei casi di cui al comma 1 è consentito conferire la licenza o l'autorizzazione agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso della licenza o dell'autorizzazione precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza o esclusione dagli organismi medesimi.”
Anche il comma 3 della citata legge disciplina il rientro in possesso dell’autorizzazione “In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 1, la licenza o l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.”
Quanto sopra al fine di individuare correttamente la portata dell’art 7 legge 21/92. Il legislatore ha inteso sicuramente favorire la cooperazione e lo sviluppo dell’attività lavorativa, con autorizzazioni gestite in forma associata, mantenendo la titolarità e la futura indipendenza dei singoli soci.
Il comune interessato interpreta la norma che consente al titolare di autorizzazione come obbligo di iniziare l’attività come ditta individuale e solo successivamente la possibilità di conferire il titolo alla cooperativa. Appare lacunoso, se richiesto, l’inizio dell’attività sotto forma di ditta individuale per poi consentirne il successivo conferimento. Tale circostanza comporterebbe la necessità di acquistare una vettura a titolo personale, stipulare un contratto d’affitto di un box a titolo personale, poi, già dal giorno seguente, consentire il conferimento dell’autorizzazione con conseguente atto di vendita della vettura e nuovo contratto d’affitto a favore dell’organismo collegiale. Tale interpretazione appare illogica e contraria a ogni principio di buon senso e buona amministrazione. La lettura che ci permettiamo dare, certi della trasparenza ed equità della gestione degli atti amministrativi della pubblica amministrazione, è che al titolare dell’autorizzazione sia consentito conferire la stessa alla cooperativa e non al titolare della ditta individuale come, a nostro giudizio erroneamente, richiede il comune. Diversa interpretazione snaturerebbe completamente la portata del più volte citato art 7 legge 21/92 che consente l’esercizio dell’attività in quattro differenti tipologie identificate dai commi a), b), c) e d), se accogliessimo la tesi della ditta individuale sarebbe impossibile applicare il contenuto del comma b), c) e d), il titolare di autorizzazione sarebbe costretto a iniziare l’attività nello status indicato e previsto dal comma a) e solo in seguito avrebbe facoltà di optare per quanto previsto e consentito dallo stesso art. 7. Di fatto, il titolare dell’autorizzazione, dovrebbe “obbligatoriamente” essere iscritto in qualità d’impresa artigiana impedendo ed eludendo la vigente normativa sulla cooperazione e disattendendo lo stesso pluricitato art. 7
Legge 21/92 Art 7. Figure giuridiche.
1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attività, possono:
a) essere iscritti, nella qualità di titolari d’impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443;
b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera b) del
comma 2 dell'articolo 1.
2. Nei casi di cui al comma 1 è consentito conferire la licenza o l'autorizzazione agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso della licenza o dell'autorizzazione precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi.
3. In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 1, la licenza o l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.
L’attenta lettura del regolamento comunale, inoltre, fornisce quanto segue:
Art. 4. Titolarità dell'autorizzazione.
L’esercizio del servizio di N.C.C. è subordinato al preventivo rilascio dell’autorizzazione amministrativa in capo al richiedente da parte del Responsabile del Servizio.
L'autorizzazione è rilasciata a persona fisica iscritta al Ruolo Conducenti di veicoli o di natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea tenuto dalla C.C.I.A.A. (sezione di conducenti di autovetture).
I titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di N.C.C., al fine del libero esercizio della propria attività possono:
a) essere iscritti, in qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'Albo delle Imprese artigiane previsto dell'art.5 della legge 8 agosto 1985, n. 443;
b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di servizio di N.C.C.;
Nei casi di cui ai precedenti punti b), c) e d) è consentito conferire l'autorizzazione alla cooperativa, il consorzio o alla società della quale il titolare fa parte.
In caso di recesso del soggetto conferente dagli organismi di cui al punto precedente, l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al soggetto conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.
Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di N.C.C. con la licenza per il servizio di taxi. E' invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di N.C.C. Ogni autorizzazione è riferita al singolo veicolo con il quale è esercitato il servizio di N.C.C. e consente 1’immatricolazione di una sola autovettura per lo svolgimento del servizio.
Art. 16. Termine per l’inizio dell’attività
Nel caso di assegnazione definitiva dell’autorizzazione il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro 6 mesi dal rilascio dell’autorizzazione stessa.
Detto termine potrà essere prorogato fino ad un massimo di ulteriori 6 mesi qualora il mancato inizio dell’attività dipenda da cause non imputabili al titolare dell’autorizzazione.
L’Ufficio verifica l’effettivo e tempestivo inizio dell’attività eventualmente richiedendo all’interessato idonea documentazione.
Sulla base di tutto quanto esposto sembrerebbe chiaro che a seguito dell’approvazione della graduatoria, l’assegnatario sia obbligato ad iniziare l’attività entro sei mesi, in tale lasso di tempo è data facoltà all’assegnatario, titolare dell’autorizzazione, di poter conferire la stessa in osservanza del dettato normativo di cui al citato art 7 legge 21/92. Pertanto a parere della scrivente si dovrebbe al massimo rilasciare a persona fisica l’autorizzazione, priva di dati identificativi della vettura e della rimessa con l’invito ad iniziare l’attività entro sei mesi, così come la normativa e lo stesso regolamento comunale prevede, fornendo dimostrazione del corretto adempimento delle formalità e del termine, sanzionando eventualmente come prevede l’art 30 del Regolamento Comunale il mancato inizia attività. (la circostanza che sia, da parte del comune, espressamente prevista la sanzione per mancato inizio attività conferma la corretta interpretazione data dalla scrivente).
Soluzione ed interpretazione prospettata
Al fine del corretto rilascio dell’autorizzazione e conseguente inizio dell’attività, prospetto ed ipotizzo la seguente soluzione:
rilascio dell’autorizzazione alla persona fisica, che ne diviene titolare, con l’invito ad iniziare l’attività entro il termine previsto dall’art 16 del regolamento comunale,
Successivamente al rilascio del titolo, in qualità di titolare dell’autorizzazione, con obbligo dell’inizio attività entro 6 mesi, come già dichiarato, conferimento della citata autorizzazione in conformità all’art. 7 legge 21/92
Ovviamente nel periodo intercorrente tra il rilascio dell’autorizzazione e il conferimento con conseguente inizio attività non verrebbe svolta alcuna attività (sempre nel limite dei sei mesi previsti dal regolamento Comunale)
In buona sostanza e riassumendo, si richiede il vostro qualificato parere in merito alla possibilità, da parte di un concorrente vincitore di un pubblico concorso per l’assegnazione di autorizzazione NCC di utilizzare lo strumento previsto dall’art 7 legge 21/92 e iniziare l’attività come socio di una cooperativa o se contrariamente, come ritiene il comune interessato, sia necessario iniziare l’attività come ditta individuale con acquisto della vettura come persona fisica e solo poi conferire la stessa alla cooperativa. Mi permetto osservare che tale ultima ipotesi non è prevista né dalla legge quadro 21/92 né dal locale regolamento comunale
Il comune interessato ritiene corretta l’interpretazione data ma a nostro giudizio non fondata su alcuna norma, semplicemente perché in tale modo si è espresso un rappresentante di categoria (CNA).
Ringraziamo anticipatamente e ci complimentiamo per l’opera svolta che seguiamo con attenzione ed interesse
cordiali saluti
Rete Italia NCC
Tendenzialmente sono d’accordo con quanto affermato: non si relava dalla legge una necessaria propedeuticità dell'impresa individuale per arrivare all'altra forma di esercizio tramite coop. Tuttavia, manca un pezzo al ragionamento: bisogna vedere con precisione che cosa riporta il bando. Il bando è, come suol dirsi, “[i]lex specialis[/i]” e, come tale, “[i]derogat generali[/i]”. Se il bando riporta la condizione necessaria del possesso dell’auto e della rimessa, allora il soggetto dovrebbe provvedere anche se, in via generale, il ragionamento che hai fatto è abbastanza condivisibile. Su questo punto l’Amministrazione comunale potrebbe rilasciare una sorta di interpretazione autentica al fine di giudicare se l’interpretazione fornita è coerente, non tanto con la legge, quanto con il bando.
Aggiungo che occorrerebbe vedere anche che di tipo di cooperativa si tratta. Se è una coop di “produzione lavoro”, allora l’auto deve essere intestata a quella (al limite potrebbe essere usufruttuaria). In questo caso, quindi, fare acquistare l’auto a Tizio affinché un secondo dopo la trasferisca alla coop è sicuramente una fatto privo di giustificazione. Sul punto, però, è bene vedere che cosa dice lo statuto della coop. Al comune può bastare che vengano forniti i dati di un’autovettura da legare al titolo abilitativo, poi è chiaro che questa autovettura sarà di proprietà della coop. Vedi la sentenza del TAR Lazio n. 407/2017:
[b]http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=40951.0[/b]
Aggiungo che nel caso di coop di “produzione di lavoro” questa assume il carattere del datore di lavoro nei confronti dei soci-dipendenti. Quindi anche per questo aspetto si può ritenere ragionevole non far avviare l’impresa in CCIAA.
Ancora il TAR Roma (6606/2013): [i]Nel caso d’adesione alla cooperativa di lavoro, pertanto, il tassista perde la sua figura d’impresa, di soggetto fiscale, di responsabilità complessiva per la gestione del servizio e acquista, invece, la figura di socio subordinato della società cooperativa. La società cooperativa, attuando essa stessa il servizio di taxi, può, pertanto, rappresentare, in ogni sede, sia i propri interessi collettivi sia gli interessi dei soci. Nella struttura cooperativa, i singoli soci possono rapportarsi giuridicamente, fiscalmente e per i versamenti contributivi con la cooperativa in modo diverso, a seconda della forma contrattuale prescelta. E, infatti, dopo la legge n. 142 del 2001 e il successivo D.L. n. 276 del 2003, le possibilità offerte alla cooperativa si sono ampliate di molto, con la conseguenza che vi possono essere appunto diverse figure di soci, che sono in concreto prescelte secondo la convenienza del singolo socio nonché della cooperativa stessa. La prima figura di socio è quella del socio lavoratore subordinato, titolare di un contratto di lavoro subordinato di contenuto analogo a quello esistente nel settore. Una seconda possibilità è quella del socio lavoratore a progetto, il quale espleta la sua funzione all’interno di un progetto complessivo di lavoro, presentato dalla cooperativa. Altre e diverse possibilità possono comunque essere rinvenute anche alla luce delle disposizioni di cui al CCNL di categoria del 2008.
In definitiva la cooperativa di produzione e lavoro postula il diretto espletamento di servizi di trasporto, sia pure mediante l'utilizzazione delle forze lavorative dei soci lavoratori.[/i]