SALVE,
UN AGRICOLTORE VUOLE EFFETTUARE COMMERCIO INGROSSO PRODOTTI AGRICOLI DI PRODUZIONE IN LOCALE A DESTINAZIONE USO DEPOSITO AGRICOLO.
RIGETTO PER INCOMPATIBILITA' DI DESTINAZIONE D'USO?
GRAZIE
Direi di no. L'art. 4 comma 8 ter del D. Lgs. 228/2001 prevede: "L’attività di vendita diretta dei prodotti agricoli ai sensi del presente articolo non comporta cambio di destinazione d’uso dei locali ove si svolge la vendita e può esercitarsi su tutto il territorio comunale a prescindere dalla destinazione urbanistica della zona in cui sono ubicati i locali a ciò destinati".
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