L'articolo 11 del regolamento per le attività di estetica 47/r del 2007 segnala le applicazioni di calore.
Chiedo cortesemente di sapere se l'utilizzo di un semplice scaldalettino o di cere depilatorie applicate a caldo possono essere incluse tra queste applicazioni.
Grazie.
La normativa non detta nulla in proposito, limitandosi a rammentare le applicazioni di calore.
Guarda la scehda 13 del decreto sugli apperecchi estetici:
https://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/Modifica_DIM_apparecchi_estetista.pdf
La cerettza non ha finalità legate al calore, il calore è una conseguenza non un fine