Data: 2018-12-04 18:00:20

Sicilia - Locale commerciale condonato ai sensi della L.47/85

Un locale commerciale che era sede di esercizio di vicinato, situato in un fabbricato costruito abusivamente, è stato regolarizzato ai sensi della L.47/85 (recepita in Sicilia con L.R. 37/85). Il fabbricato, e con esso il locale commerciale, è stato sanato "in difformità" alla normativa vigente, nello specifico privo dell'asservimento di area a  parcheggio pertinenziale imposto dalla legge Tognoli (L. 122/89). L'esercizio di vicinato cessa la sua attività.
Successivamente il proprietario del locale affitta lo stesso per l'apertura di un nuovo esercizio di vicinato. L'Ufficio Commercio del Comune richiede al titolare del nuovo esercizio l'asservimento di una nuova area a parcheggio pertinenziale (sempre riferito alla Tognoli) in quanto sostengono che debba conformarsi con le normative urbanistiche, giacché la sanatoria "in difformità" deve intendersi valida solo per l'esercizio commerciale in attività ai tempi della sanatoria. Sostengono che nel momento in cui quell'esercizio ha cessato la sua attività, il locale ha perso il suo status di "sanato in difformità" e quindi per continuare a mantenere la destinazione d'uso commerciale deve "conformarsi" (altrimenti "retrocede" a magazzino di deposito).
A me sembra assurdo, anche perché i parametri urbanistici a cui dovrebbe conformarsi potrebbero andare oltre la sola area di parcheggio. Cosa ne pensate?

riferimento id:47854

Data: 2018-12-07 19:11:38

Re:Sicilia - Locale commerciale condonato ai sensi della L.47/85


Un locale commerciale che era sede di esercizio di vicinato, situato in un fabbricato costruito abusivamente, è stato regolarizzato ai sensi della L.47/85 (recepita in Sicilia con L.R. 37/85). Il fabbricato, e con esso il locale commerciale, è stato sanato "in difformità" alla normativa vigente, nello specifico privo dell'asservimento di area a  parcheggio pertinenziale imposto dalla legge Tognoli (L. 122/89). L'esercizio di vicinato cessa la sua attività.
Successivamente il proprietario del locale affitta lo stesso per l'apertura di un nuovo esercizio di vicinato. L'Ufficio Commercio del Comune richiede al titolare del nuovo esercizio l'asservimento di una nuova area a parcheggio pertinenziale (sempre riferito alla Tognoli) in quanto sostengono che debba conformarsi con le normative urbanistiche, giacché la sanatoria "in difformità" deve intendersi valida solo per l'esercizio commerciale in attività ai tempi della sanatoria. Sostengono che nel momento in cui quell'esercizio ha cessato la sua attività, il locale ha perso il suo status di "sanato in difformità" e quindi per continuare a mantenere la destinazione d'uso commerciale deve "conformarsi" (altrimenti "retrocede" a magazzino di deposito).
A me sembra assurdo, anche perché i parametri urbanistici a cui dovrebbe conformarsi potrebbero andare oltre la sola area di parcheggio. Cosa ne pensate?
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La sanatoria ha effetto reale, riguarda l'immobile non il soggetto.
Quindi la "deroga" vale anche per i subentranti e per i nuovi operatori anche senza subingresso.

riferimento id:47854

Data: 2018-12-10 16:40:15

Re:Sicilia - Locale commerciale condonato ai sensi della L.47/85

Grazie. Come pensavo!

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