Data: 2018-12-04 06:52:19

Decreto sicurezza convertito nella L. 132/2018 (novità per SUAP)

Decreto sicurezza convertito nella L. 132/2018 (testo coordinato)
https://buff.ly/2UfzLXw
Testo del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 231 del 4 ottobre 2018), coordinato con la legge di conversione 1º dicembre 2018, n. 132 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonche' misure per la funzionalita' del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata.».
(GU n.281 del 3-12-2018)
Vigente al: 3-12-2018

[b]Art. 19-bis - Interpretazione autentica dell'articolo 109 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773[/b]

1. L'articolo 109 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, si interpreta nel senso che gli obblighi in esso previsti si applicano anche con riguardo ai locatori o sublocatori che locano immobili o parti di essi con contratti di durata inferiore a trenta giorni. 

[b]Art. 17 - Prescrizioni in materia di contratto di noleggio di autoveicoli per finalita' di prevenzione del terrorismo[/b]
1. Per le finalita' di prevenzione del terrorismo, gli esercenti di
cui all'articolo l del decreto del Presidente della Repubblica 19
dicembre 2001, n. 481, comunicano, per il successivo raffronto effettuato dal Centro elaborazione dati, di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, i dati identificativi riportati nel documento di identita' esibito dal soggetto che richiede il noleggio di un autoveicolo, di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. La comunicazione e' effettuata contestualmente alla stipula del contratto di noleggio e comunque con un congruo anticipo rispetto al momento della consegna del veicolo. Sono esclusi
dalla previsione del presente comma i contratti di noleggio di
autoveicoli per servizi di mobilita' condivisa, quali in particolare
il car sharing, al fine di non comprometterne la facilita' di
utilizzo.
2. Il Centro di cui al comma 1 procede al raffronto automatico dei dati comunicati ai sensi del comma 1 con quelli in esso conservati, concernenti provvedimenti dell'Autorita' giudiziaria o dell'Autorita' di pubblica sicurezza, ovvero segnalazioni inserite, a norma delle vigenti leggi, dalle Forze di polizia, per finalita' di prevenzione e repressione del terrorismo. Nel caso in cui dal raffronto emergano situazioni potenzialmente rilevanti per le finalita' di cui al comma l, il predetto Centro provvede ad inviare una segnalazione di allerta all'ufficio o comando delle Forze di polizia per le conseguenti iniziative di controllo, anche ai fini di cui all'articolo 4, primo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
3. I dati comunicati ai sensi del comma 1 sono conservati per un periodo di tempo non superiore a sette giorni. Con decreto del Ministro dell'interno di natura non regolamentare, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalita' tecniche dei collegamenti attraverso i quali sono effettuate le comunicazioni previste dal comma l, nonche' di conservazione dei dati. Il predetto decreto e' adottato, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale esprime il proprio parere entro quarantacinque giorni dalla richiesta, decorsi i quali il decreto puo' essere comunque emanato.
4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno provvede ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 

[b]Art. 21-bis - Misure per la sicurezza nei pubblici esercizi[/b]
1. Ai fini di una piu' efficace prevenzione di atti illegali o di
situazioni di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica
all'interno e nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici,
individuati a norma dell'articolo 86 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, con appositi accordi sottoscritti tra il prefetto e le organizzazioni maggiormente rappresentative degli esercenti possono essere individuate specifiche misure di prevenzione, basate sulla cooperazione tra i gestori degli esercizi e le Forze di polizia, cui i gestori medesimi si assoggettano, con le modalita' previste dagli stessi accordi.
2. Gli accordi di cui al comma 1 sono adottati localmente nel
rispetto delle linee guida nazionali approvate, su proposta del
Ministro dell'interno, d'intesa con le organizzazioni maggiormente rappresentative degli esercenti, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali.
3. L'adesione agli accordi sottoscritti territorialmente ed il loro
puntuale e integrale rispetto da parte dei gestori degli esercizi
pubblici sono valutati dal questore anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza in caso di eventi rilevanti ai fini dell'eventuale applicazione dell'articolo 100 del citato testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931.

[b]Art. 21-sexies - Disposizioni in materia di parcheggiatori abusivi[/b]
1. Il comma 15-bis dell'articolo 7 del codice della strada, di cui
al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e' sostituito dal
seguente:
«15-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, coloro che
esercitano senza autorizzazione, anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano altri ad esercitare senza autorizzazione l'attivita' di parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 771 ad euro 3.101. Se nell'attivita' sono impiegati minori, o se il soggetto e' gia' stato sanzionato per la medesima violazione con provvedimento definitivo, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a un anno e dell'ammenda da 2.000 a 7.000 euro. E' sempre disposta la confisca delle somme percepite, secondo le modalita' indicate al titolo VI,
capo I, sezione II.».

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