Decreto sicurezza convertito nella L. 132/2018 (testo coordinato)
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Testo del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 231 del 4 ottobre 2018), coordinato con la legge di conversione 1º dicembre 2018, n. 132 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonche' misure per la funzionalita' del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata.».
(GU n.281 del 3-12-2018)
Vigente al: 3-12-2018
[color=red][b]Art. 21-sexies
Disposizioni in materia di parcheggiatori abusivi[/b][/color]
1. Il comma 15-bis dell'articolo 7 del codice della strada, di cui
al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e' sostituito dal
seguente:
«15-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, coloro che
esercitano senza autorizzazione, anche avvalendosi di altre persone,
ovvero determinano altri ad esercitare senza autorizzazione
l'attivita' di parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 771 ad
euro 3.101. Se nell'attivita' sono impiegati minori, o se il soggetto
e' gia' stato sanzionato per la medesima violazione con provvedimento
definitivo, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a un anno e
dell'ammenda da 2.000 a 7.000 euro. E' sempre disposta la confisca
delle somme percepite, secondo le modalita' indicate al titolo VI,
capo I, sezione II.».