Decreto sicurezza convertito nella L. 132/2018 (testo coordinato)
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Testo del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 231 del 4 ottobre 2018), coordinato con la legge di conversione 1º dicembre 2018, n. 132 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonche' misure per la funzionalita' del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata.».
(GU n.281 del 3-12-2018)
Vigente al: 3-12-2018
[color=red][b]Art. 21-bis
Misure per la sicurezza nei pubblici esercizi[/b][/color]
1. Ai fini di una piu' efficace prevenzione di atti illegali o di
situazioni di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica
all'interno e nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici,
individuati a norma dell'articolo 86 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,
con appositi accordi sottoscritti tra il prefetto e le organizzazioni
maggiormente rappresentative degli esercenti possono essere
individuate specifiche misure di prevenzione, basate sulla
cooperazione tra i gestori degli esercizi e le Forze di polizia, cui
i gestori medesimi si assoggettano, con le modalita' previste dagli
stessi accordi.
2. Gli accordi di cui al comma 1 sono adottati localmente nel
rispetto delle linee guida nazionali approvate, su proposta del
Ministro dell'interno, d'intesa con le organizzazioni maggiormente
rappresentative degli esercenti, sentita la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali.
3. L'adesione agli accordi sottoscritti territorialmente ed il loro
puntuale e integrale rispetto da parte dei gestori degli esercizi
pubblici sono valutati dal questore anche ai fini dell'adozione dei
provvedimenti di competenza in caso di eventi rilevanti ai fini
dell'eventuale applicazione dell'articolo 100 del citato testo unico
di cui al regio decreto n. 773 del 1931.