Data: 2018-12-04 06:25:45

Decreto sicurezza convertito nella L. 132/2018 (testo coordinato)

[size=18pt]Decreto sicurezza convertito nella L. 132/2018 (testo coordinato)[/size]

[color=red][b]TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 4 ottobre 2018, n. 113 [/b][/color]

Testo del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (in Gazzetta Ufficiale
- Serie generale - n. 231 del 4  ottobre  2018),  coordinato  con  la
legge di conversione 1º dicembre  2018,  n.  132  (in  questa  stessa
Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante:  «Disposizioni  urgenti  in
materia  di  protezione  internazionale  e  immigrazione,  sicurezza
pubblica,  nonche'  misure  per  la  funzionalita'  del  Ministero
dell'interno  e  l'organizzazione  e  il  funzionamento  dell'Agenzia
nazionale  per  l'amministrazione  e  la  destinazione  dei  beni
sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata.». (18A07702)
(GU n.281 del 3-12-2018)
  Vigente al: 3-12-2018

[color=red][b][size=24pt][b]Novità per SUAP[/b][/size][/b][/color]


[b]Art. 19-bis - Interpretazione autentica dell'articolo 109 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773[/b]
1. L'articolo 109 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, si interpreta nel senso che gli obblighi in esso previsti si applicano anche con riguardo ai locatori o sublocatori che locano immobili o parti di essi con contratti di durata inferiore a trenta giorni. 

[b]Art. 17 - Prescrizioni in materia di contratto di noleggio di autoveicoli per finalita' di prevenzione del terrorismo[/b]
1. Per le finalita' di prevenzione del terrorismo, gli esercenti di
cui all'articolo l del decreto del Presidente della Repubblica 19
dicembre 2001, n. 481, comunicano, per il successivo raffronto effettuato dal Centro elaborazione dati, di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, i dati identificativi riportati nel documento di identita' esibito dal soggetto che richiede il noleggio di un autoveicolo, di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. La comunicazione e' effettuata contestualmente alla stipula del contratto di noleggio e comunque con un congruo anticipo rispetto al momento della consegna del veicolo. Sono esclusi dalla previsione del presente comma i contratti di noleggio di autoveicoli per servizi di mobilita' condivisa, quali in particolare il car sharing, al fine di non comprometterne la facilita' di utilizzo.
2. Il Centro di cui al comma 1 procede al raffronto automatico dei dati comunicati ai sensi del comma 1 con quelli in esso conservati, concernenti provvedimenti dell'Autorita' giudiziaria o dell'Autorita' di pubblica sicurezza, ovvero segnalazioni inserite, a norma delle vigenti leggi, dalle Forze di polizia, per finalita' di prevenzione e repressione del terrorismo. Nel caso in cui dal raffronto emergano situazioni potenzialmente rilevanti per le finalita' di cui al comma l, il predetto Centro provvede ad inviare una segnalazione di allerta all'ufficio o comando delle Forze di polizia per le conseguenti iniziative di controllo, anche ai fini di cui all'articolo 4, primo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
3. I dati comunicati ai sensi del comma 1 sono conservati per un periodo di tempo non superiore a sette giorni. Con decreto del Ministro dell'interno di natura non regolamentare, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalita' tecniche dei collegamenti attraverso i quali sono effettuate le comunicazioni previste dal comma l, nonche' di conservazione dei dati. Il predetto decreto e' adottato, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale esprime il proprio parere entro quarantacinque giorni dalla richiesta, decorsi i quali il decreto puo' essere comunque emanato.
4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno provvede ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 

[b]Art. 21 - Estensione dell'ambito di applicazione del divieto di accesso in specifiche aree urbane[/b]
1. All'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n.
14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole «su cui insistono» sono inserite le seguenti:
«presidi sanitari,»;
b) dopo le parole «flussi turistici,» sono inserite le seguenti:
«aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati, pubblici
spettacoli,».
1-bis. All'articolo 10, commi 2 e 3, del decreto-legge 20 febbraio
2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile
2017, n. 48, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti:
«dodici mesi».
1-ter. Dopo l'articolo 13 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n.
14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48,
e' inserito il seguente:
«Art. 13-bis (Disposizioni per la prevenzione di disordini negli
esercizi pubblici e nei locali di pubblico trattenimento). - 1. Fuori
dai casi di cui all'articolo 13, il questore puo' disporre per
ragioni di sicurezza, nei confronti delle persone condannate con
sentenza definitiva o confermata in grado di appello nel corso degli
ultimi tre anni per reati commessi in occasione di gravi disordini
avvenuti in pubblici esercizi ovvero in locali di pubblico
trattenimento, per delitti non colposi contro la persona e il
patrimonio, nonche' per i delitti previsti dall'articolo 73 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, il divieto di accesso agli stessi locali o ad esercizi
pubblici analoghi, specificamente indicati, ovvero di stazionamento
nelle immediate vicinanze degli stessi.
2. Il divieto di cui al comma 1 puo' essere limitato a specifiche
fasce orarie e non puo' avere una durata inferiore a sei mesi; ne'
superiore a due anni; Il divieto e' disposto; con provvedimento
motivato, individuando comunque modalita' applicative compatibili con
le esigenze di mobilita', salute e lavoro del destinatario dell'atto.
3. Il divieto di cui al comma 1 puo' essere disposto anche nei
confronti di soggetti minori di diciotto anni che hanno compiuto il
quattordicesimo anno di eta'. Il provvedimento e' notificato a coloro
che esercitano la responsabilita' genitoriale.
4. Il questore puo' prescrivere alle persone alle quali e'
notificato il divieto previsto dal comma 1di comparire personalmente
una o piu' volte negli orari indicati, nell'ufficio o comando di
polizia competente in relazione al luogo di residenza dell'obbligato
o in quello specificamente indicato.
5. In relazione al provvedimento di cui al comma 4 si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 3 e
4, della legge 13 dicembre 1989, n. 401.
6. La violazione del divieto di cui al presente articolo e' punita
con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da 5.000 a
20.000 euro.».
1-quater. All'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, dopo le parole: «sottoposte a misure di
prevenzione o di sicurezza,» sono inserite le seguenti: «di non
accedere agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico
trattenimento, anche in determinate fasce orarie,».

[b]Art. 21-bis - Misure per la sicurezza nei pubblici esercizi[/b]
1. Ai fini di una piu' efficace prevenzione di atti illegali o di
situazioni di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica
all'interno e nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici,
individuati a norma dell'articolo 86 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, con appositi accordi sottoscritti tra il prefetto e le organizzazioni maggiormente rappresentative degli esercenti possono essere individuate specifiche misure di prevenzione, basate sulla cooperazione tra i gestori degli esercizi e le Forze di polizia, cui i gestori medesimi si assoggettano, con le modalita' previste dagli stessi accordi.
2. Gli accordi di cui al comma 1 sono adottati localmente nel
rispetto delle linee guida nazionali approvate, su proposta del
Ministro dell'interno, d'intesa con le organizzazioni maggiormente rappresentative degli esercenti, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali.
3. L'adesione agli accordi sottoscritti territorialmente ed il loro
puntuale e integrale rispetto da parte dei gestori degli esercizi
pubblici sono valutati dal questore anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza in caso di eventi rilevanti ai fini dell'eventuale applicazione dell'articolo 100 del citato testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931.

[b]Art. 21-sexies - Disposizioni in materia di parcheggiatori abusivi[/b]
1. Il comma 15-bis dell'articolo 7 del codice della strada, di cui
al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e' sostituito dal
seguente:
«15-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, coloro che
esercitano senza autorizzazione, anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano altri ad esercitare senza autorizzazione l'attivita' di parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 771 ad euro 3.101. Se nell'attivita' sono impiegati minori, o se il soggetto e' gia' stato sanzionato per la medesima violazione con provvedimento definitivo, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a un anno e dell'ammenda da 2.000 a 7.000 euro. E' sempre disposta la confisca delle somme percepite, secondo le modalita' indicate al titolo VI,
capo I, sezione II.».

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Data: 2018-12-21 16:15:45

Re:Decreto sicurezza convertito nella L. 132/2018 (testo coordinato)

Circolare del 18 dicembre 2018 - Decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113

http://www.interno.gov.it/it/servizi-line/circolari/circolare-18-dicembre-2018-decreto-legge-4-ottobre-2018-n-113

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