Data: 2018-12-03 22:56:20

Obbligo di installazione di box doccia presso attività di estetica

Con riferimento alle singole ipotesi, chiedo cortesemente di sapere se l'installazione del box doccia all'interno di un centro estetico è obbligatoria in caso di:

1) trattamenti che prevedono massaggi effettuati al solo scopo di benessere della persona (quindi massaggi di tipo non estetico);

2) trattamenti effettuati tramite l'impiego di termocoperte;

3) trattamenti depilatori effettuati mediante l'uso di scaldacera per ceretta.

Grazie.

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Data: 2018-12-04 16:12:38

Re:Obbligo di installazione di box doccia presso attività di estetica

Il regolamento regionale toscano (DPGR n. 47R/2004) sull’attività estetica prevede l’obbligo della doccia all’art. 11.
La doccia è sempre consigliabile, ma diventa obbligatoria [i]nel caso in cui nell’esercizio si effettuino trattamenti al corpo manuali o con apparecchiature quali:
a) massaggi;
b) applicazioni di fanghi o di calore;
c) solarium integrale ad assetto orizzontale;
d) bagno turco;
e) bagno di vapore;
f) sauna[/i]

Aggiungo se sono massaggi del benessere (effettivamente del benessere senza finalità estetiche) allora non siamo di fronte ad una attività che non è disciplinata, quindi non c’è nessuna norma che detta obblighi o condizioni.
La termocoperta la vedrei riferibile all’applicazione di calore
Nulla si detta per la depilazione

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