Secondo le previsioni dell’art. 20 del D. Lgs. 175/2016, ogni anno tutte le amministrazioni pubbliche titolari di partecipazioni in società di capitali, effettuano, entro il 31 dicembre, con un proprio provvedimento un’analisi dell'assetto complessivo delle societa' in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette.
L’adozione, nell’ambito dello stesso provvedimento, di un piano di razionalizzazione (“ razionalizzazione periodica delle partecipazioni” di cui alla rubrica dello stesso atto), costituisce un’attività eventuale ed ulteriore, i cui presupposti vengono valutati nell’ambito dell’analisi dell’assetto complessivo, ove emergano uno o più dei rilievi indicati nel comma 2 dell’articolo.
Le fattispecie che determinano l’obbligo di adozione del piano di razionalizzazione riguardano:
1. partecipazioni che non rientrino in alcuna delle fattispecie di cui all’art. 4 (sopravvenuta successivamente alla revisione straordinaria di cui all’art. 24), ovvero:
a) che la partecipazione sia strettamente necessaria per il perseguimento delle finalita' istituzionali dell’amministrazione;
b) che la società produca uno o più servizi di interesse generale, inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali a tali servizi;
c) società di progettazione e realizzazione di un'opera pubblica, sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del Codice dei Contratti;
d) società di realizzazione e gestione di un'opera pubblica, o organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale, attraverso un contratto di partenariato di cui all'art 180 del Codice dei Contratti, con un imprenditore selezionato con le modalita' di cui all'art. 17, commi 1 e 2;
d) che la società effettui l’autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e del Codice dei contratti pubblici
e) società di servizi di committenza, incluse le attivita' di committenza ausiliarie, a supporto di enti senza scopo di lucro e delle amministrazioni aggiudicatrici di cui all’art. 3, c. 1, lett. a), del Codice dei contratti pubblici.
2. societa' prive di dipendenti, o con un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
3. societa' che svolgono attivita' analoghe, o similari, a quelle svolte da altre societa' partecipate, o da enti pubblici strumentali;
4. societa' che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
5. societa' diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
6. necessita' di contenimento dei costi di funzionamento;
7. necessita' di aggregazione di societa' con oggetto attivita' consentite di cui all'art. 4.
Il piano di riassetto/razionalizzazione può indicare come esito la fusione o la soppressione, anche mediante la messa in liquidazione o la dismissione, o l'assegnazione in virtu' di operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate, anche per espressa previsione normativa.
I piani di razionalizzazione sono corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalita' e tempi di attuazione.
Le amministrazioni approvano contestualmente una relazione sull'attuazione del piano approvato entro il 31.12 dell’esercizio precedente (per il 2018, la revisione straordinaria approvata entro il 30 settembre 2017), evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla sezione della Corte dei conti competente (secondo le indicazioni di cui all’art. 5 comma 4) e alla struttura per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del TUSP, di cui all'art. 15, istituita presso il MEF.
I provvedimenti sono trasmessi, con le stesse modalità previste dall’art. 17 del D.L. 90/2014, e resi disponibili alla sezione della Corte dei conti competente e alla struttura istituita presso il MEF.
Le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano comunque alla sezione della Corte dei conti competente e alla struttura istituita presso il MEF.
Gli enti locali, in caso di mancata adozione dell’analisi dell'assetto complessivo delle societa', dell’eventuale piano di riassetto/razionalizzazione, e della relazione sull’attuazione del piano precedente, sono sottoposti a una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 5.000 a un massimo di 500.000 euro, fatto salvo l’ulteriore danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile dalla sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti competente.
Sono applicate altresì le previsioni di cui ai commi da 5 a 9 dell’art. 24, ovvero, in caso di mancata adozione dell’atto, il socio pubblico non puo' esercitare i diritti sociali nei confronti delle societa', e in caso di mancata effettiva attuazione dell’alienazione deliberata in sede di piano/revisione straordinaria entro i termini ivi previsti, la partecipazione e' liquidata in denaro, in base ai criteri stabiliti all'art. 2437-ter, comma 2, e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater del codice civile.