Data: 2012-04-21 10:42:27

regolarità contributiva-provvedimento di sospensione

Sto preparando l'avvio di procedimento, a seguito esito negativo della verifica, e ho visto che l'art. 40 quinquies della L.R. 28/2005 prevede al comma 1 la sospensione del titolo abilitativo ed la comma 3 la revoca del titolo abilitativo e della concessione di posteggio. Perchè questa differenza?  La sospensione si riferisce solo all'autorizzazione e la revoca ad autorizzazione e concessione? Ma sono entrambe riferite ad un posteggio, di fiera o di mercato. Cosa mi sfugge? Grazie?

riferimento id:4781

Data: 2012-04-22 14:33:05

Re:regolarità contributiva-provvedimento di sospensione

Il comma 1 si riferisce solo all’autorizzazione o alla SCIA (rispettivamente attività su posteggio o itinerante).
La fase della sospensione, e quindi dell’interdizione temporanea all’esercizio dell’attività, agisce solo sul titolo abilitativo. Il commerciante su posteggio resta titolare della concessione e infatti le mancate presenze non vengono conteggiate per la decadenza di cui all’art. 108.
In fase di revoca, il comune agirà sia sul titolo abilitativo sia sul titolo concessorio.
Tecnicamente sono due provvedimenti diversi. L’autorizzazione è vista come la rimozione di un limite all’esercizio di un diritto che risiede già nella sfera giuridica del privato. La concessione, invece, trasla in capo al privato un diritto che questi non aveva. Il diritto all’uso del suolo pubblico è traslato con una concessione. L’esercizio di un’attività economica è un diritto che la Costituzione garantisce al cittadino in quanto tale.

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