Soccorso istruttorio e sostituzione documento
[b]TAR LAZIO – ROMA, SEZ. III QUATER – sentenza 28 novembre 2018 n. 11524
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FATTO e DIRITTO
L’Ares 118 di Roma, con avviso pubblico n. 0007315/18 del 5 aprile 2018, ha indetto una procedura selettiva tra Enti, Associazioni e Istituzioni di volontariato a carattere associativo per l’affidamento del servizio di soccorso in area extra ospedaliera.
Il predetto avviso prevedeva per i diversi lotti il mezzo di soccorso richiesto, il numero dei componenti dell’equipaggio necessari per l’erogazione del servizio e l’ammontare del tetto massimo rimborsabile.
L’Associazione di volontariato ricorrente, che ha partecipato per il lotto n. 19 (Borgo San Pietro), è stata esclusa dalla procedura selettiva de qua, in quanto la Commissione istituita per la valutazione delle domande ha accertato, con riferimento ai lotti n. 19 e n. 32, la presenza di sovrapposizioni del personale indicato dalle diverse Associazioni nel modello allegato alla domanda (modello D2).
La parte ricorrente ha contestato la legittimità del provvedimento di esclusione e ne ha chiesto l’annullamento con un unico articolato motivo.
Si è costituita in giudizio l’Azienda Regionale Emergenza Sanitaria – Ares 118 per resistere alla proposta impugnativa.
Con ordinanza n. 4844/2018 è stata respinta l’istanza cautelare, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente.
All’udienza pubblica del 16 ottobre 2018, su richiesta delle parti, come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione.
Con un unico articolato motivo, la ricorrente deduce: ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI – VIOLAZIONE DI LEGGE PER ERRONEA INTERPRETAZIONE.
La ricorrente fa rilevare di aver presentato per mero errore un modello D2, relativo al personale da utilizzare nella erogazione del servizio, non corretto; a riprova della erroneità del modello presentato va rilevare che esso reca la data del settembre 2017. Sostiene quindi che l’amministrazione non avrebbe potuto escluderla dalla procedura selettiva senza attivare preventivamente il soccorso istruttorio, tenendo altresì conto del fatto che per il lotto 19 non vi erano altri concorrenti (non vi sarebbe dunque alcun pericolo di violazione della par condicio).
Le censure sono generiche e infondate.
Occorre premettere che la procedura selettiva cui la ricorrente ha partecipato trova il suo fondamento normativo nell’art. 56 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, a norma del quale: “1. Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato.
2. Le convenzioni di cui al comma 1 possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate.
3. L’individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale devono essere in possesso dei requisiti di moralità professionale, e dimostrare adeguata attitudine, da valutarsi in riferimento alla struttura, all’attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare e realizzare l’attività oggetto di convenzione, da valutarsi anche con riferimento all’esperienza maturata, all’organizzazione, alla formazione e all’aggiornamento dei volontari….”.
Appare dunque inconferente il riferimento a norme e/o ad istituti giuridici propri del Codice dei contratti pubblici; ne consegue che la legittimità della procedura de qua deve essere valutata con riferimento all’avviso pubblico indetto dalla amministrazione, da interpretare alla luce dei principi enunciati dalla normativa sopra richiamata.
Tanto premesso, il Collegio rileva che l’avviso pubblico indetto dall’Ares 118 di Roma stabiliva un termine perentorio per la presentazione delle domande, precisando che non sarebbero stati presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine. Ogni plico avrebbe dovuto contenere, oltre alla domanda di partecipazione, tutta la documentazione richiesta, tra cui anche il modello D2, contenente l’elenco del personale proposto per l’espletamento del servizio, con la indicazione delle relative qualifiche.
Orbene, risulta riconosciuto dalla stessa parte ricorrente che il modello D2 presentato ai fini della partecipazione alla gara era stato erroneamente compilato e che la richiesta di sostituzione del modello errato con quello corretto è intervenuta quando il termine (perentorio) per la presentazione delle domande era ormai irrimediabilmente scaduto.
[b]Anche a voler ritenere applicabile in via analogica la normativa relativa ai contratti pubblici, la tesi della ricorrente non può essere condivisa, atteso che, per pacifica giurisprudenza, l’istituto del soccorso istruttorio non può trovare applicazione ai fini della sostituzione (dopo il termine di scadenza della presentazione delle offerte) di un documento essenziale ai fini della partecipazione alla gara (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 2 luglio 2018 n. 4036), non assumendo rilevanza giuridica il fatto che il documento inizialmente prodotto in sede di gara sia stato erroneamente compilato (imputet sibi) o che la gara per il lotto in questione sia andata deserta.
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In conclusione, il ricorso è infondato e va respinto.
La fattispecie dedotta in giudizio, valutata nei suoi aspetti complessivi, giustifica l’equa compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.