Data: 2018-11-29 12:41:22

art.11 L.r.86/2016 e art.4 del regolamento di attuazione

Con l'entrata in vigore ad agosto del regolamento di attuazione della L.R.86/2016 è  operativo anche l'art.11 della legge che obbliga i Comuni a trasmettere secondo le modalità dell'art.4 del regolamento stesso i documenti riepilogativi delle imprese turistiche alla regione.
Lasciando a parte le professioni turistiche, mi chiedo se considerato che già il Comune Capoluogo di Provincia trasmette i dati delle imprese alla Giunta Regionale, i singoli Comuni devono fare un ulteriore invio mensile??
Se si il documento riepilogativo quali dati deve contenere??
grazie.

riferimento id:47791

Data: 2018-11-30 11:07:00

Re:art.11 L.r.86/2016 e art.4 del regolamento di attuazione

Ad uso di tutti i lettori riporto le disposizioni

Art. 11 della Legge
[i]Presso la Giunta regionale sono tenuti e aggiornati, a fini di pubblicità e di statistica, gli elenchi delle imprese e delle professioni disciplinate dal presente testo unico. A tal fine, i comuni trasmettono alla competente struttura della Giunta regionale le relative informazioni secondo le modalità previste dal regolamento.[/i]

Quindi non solo accompagnatori e guide ma anche le imprese, quindi tutto ciò che è compreso nel titolo II della LR: strutture ricettive, bagni, ag. di viaggi

Art. 4 del Regolamento
[i]1. I comuni trasmettono alla competente struttura della Giunta regionale le informazioni, da inserire negli elenchi regionali, delle imprese e delle professioni turistiche relative a:
a) inizio dell'attività;
b) variazioni nell'esercizio l'attività;
c) cessazione dell'attività.
2. Le informazioni sono trasmesse, attraverso documenti riepilogativi distinti per imprese e professioni, entro il mese successivo a quello in cui si sono verificate le fattispecie di cui al comma 1.
3. I dati contenuti negli elenchi regionali possono formare oggetto di comunicazione e diffusione a soggetti pubblici e privati anche mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale e su quello di promozione turistica della Regione.[/i]

E' vero che la LR ha determinato un intreccio comunicativo poco comprensibile ma tant'è (vedi art. 84 della LR). In genere la regione tramite semplice lettera ai SUAP indica le modalità con cui inviare i dati. Per le professioni la cosa va avanti da anni  e qui trovi le info: http://www.regione.toscana.it/-/guide-turistiche-e-ambientali-accompagnatori-turistici-e-guide-alpine

Per le imprese ancora non abbiamo indicazioni (almeno credo), per adesso prendi spunto dal modellino per le professioni.

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