Chiedo se, in caso di autorizzazioni per il commercio su area pubblica, alla scadenza di un contratto di gestione, l’originale titolare dell’attività debba procedere alla reintestazione prima di poter trasferire di nuovo la gestione ad altro soggetto.
La legge regionale del veneto cita la re intestazione nel comma 7 dell’art. 6 che riporto sotto. Basta questo richiamo per ritenere che sia necessaria la reintestazione?
[i]LR10 – art. 6 - Subingresso delle autorizzazioni.
1. Il subingresso ad altro soggetto in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo (ora art. 71 D.lgs 59/2010), a seguito di morte del titolare, di cessione o di affidamento in gestione dell'attività commerciale da parte del titolare, è subordinato ad autorizzazione.
2. La richiesta di subingresso, corredata dall'autocertificazione attestante il possesso dei requisiti previsti, deve essere presentata dal subentrante a pena di decadenza, entro sessanta giorni dall'atto di cessione o affidamento in gestione dell'attività in caso di atto tra vivi ovvero entro sei mesi dalla morte del titolare e per tale periodo gli eredi hanno facoltà di continuare l'attività, anche se non in possesso dei requisiti richiesti.
Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda per atto tra vivi o a causa di morte comporta la possibilità per il subentrante di continuare l'attività senza alcuna interruzione solo dopo aver presentato la relativa domanda di subingresso:
a) al comune sede del posteggio, per le imprese dotato di autorizzazione di cui all'articolo 28, comma 1 , lettera a) del decreto legislativo;
b) al primo comune in cui il subentrante intende esercitare l'attività, per le imprese dotate di autorizzazione di cui all'articolo 28, comma 1, lettera b) del decreto legislativo;
4. Il subentrante acquisisce i titoli di priorità posseduti dal precedente titolare, ad eccezione dell'anzianità di iscrizione nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA).
5. In caso di cessione di rami d'azienda a diversi acquirenti è fatto obbligo di indicare, nell'atto di cessione, la ditta che subentra nelle priorità acquisite dal cedente con l'autorizzazione relativa allo specifico ramo d'azienda.
6. In caso di subentro in imprese con posteggio la relativa concessione scade al compimento del decennio dalla data fissata nell'atto originario di rilascio.
7. La domanda di reintestazione di una autorizzazione per il commercio su aree pubbliche di una piccola impresa commerciale rilasciata a seguito di cessione o di affidamento dì gestione dell'azienda, effettuati con scrittura privata registrata ai sensi del combinato disposto degli articoli 2083, 2202 e 2556 del Codice civile, consente di proseguire l'attività del dante causa senza interruzioni nei rispetto delle norme di cui al presente articolo.[/i]
Chiedo se, in caso di autorizzazioni per il commercio su area pubblica, alla scadenza di un contratto di gestione, l’originale titolare dell’attività debba procedere alla reintestazione prima di poter trasferire di nuovo la gestione ad altro soggetto.
La legge regionale del veneto cita la re intestazione nel comma 7 dell’art. 6 che riporto sotto. Basta questo richiamo per ritenere che sia necessaria la reintestazione?
[i]LR10 – art. 6 - Subingresso delle autorizzazioni.
1. Il subingresso ad altro soggetto in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo (ora art. 71 D.lgs 59/2010), a seguito di morte del titolare, di cessione o di affidamento in gestione dell'attività commerciale da parte del titolare, è subordinato ad autorizzazione.
2. La richiesta di subingresso, corredata dall'autocertificazione attestante il possesso dei requisiti previsti, deve essere presentata dal subentrante a pena di decadenza, entro sessanta giorni dall'atto di cessione o affidamento in gestione dell'attività in caso di atto tra vivi ovvero entro sei mesi dalla morte del titolare e per tale periodo gli eredi hanno facoltà di continuare l'attività, anche se non in possesso dei requisiti richiesti.
Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda per atto tra vivi o a causa di morte comporta la possibilità per il subentrante di continuare l'attività senza alcuna interruzione solo dopo aver presentato la relativa domanda di subingresso:
a) al comune sede del posteggio, per le imprese dotato di autorizzazione di cui all'articolo 28, comma 1 , lettera a) del decreto legislativo;
b) al primo comune in cui il subentrante intende esercitare l'attività, per le imprese dotate di autorizzazione di cui all'articolo 28, comma 1, lettera b) del decreto legislativo;
4. Il subentrante acquisisce i titoli di priorità posseduti dal precedente titolare, ad eccezione dell'anzianità di iscrizione nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA).
5. In caso di cessione di rami d'azienda a diversi acquirenti è fatto obbligo di indicare, nell'atto di cessione, la ditta che subentra nelle priorità acquisite dal cedente con l'autorizzazione relativa allo specifico ramo d'azienda.
6. In caso di subentro in imprese con posteggio la relativa concessione scade al compimento del decennio dalla data fissata nell'atto originario di rilascio.
7. La domanda di reintestazione di una autorizzazione per il commercio su aree pubbliche di una piccola impresa commerciale rilasciata a seguito di cessione o di affidamento dì gestione dell'azienda, effettuati con scrittura privata registrata ai sensi del combinato disposto degli articoli 2083, 2202 e 2556 del Codice civile, consente di proseguire l'attività del dante causa senza interruzioni nei rispetto delle norme di cui al presente articolo.[/i]
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ASSOLUTAMENTE NO!!!
vecchia prassi burocratica del tutto inutile e spesso sbagliata.
Se A dà in affitto a B ed alla scadenza rientra in possesso della azienda e la cede a C senza esercitare direttamente nemmeno un giorno allora i passaggi sono:
B subentra ad A
B cessa
C subentra ad A
A non deve fare reintestazione, voltura o altro adempimento in quanto gli adempimenti amministrativi, contrariamente a quel che si pensa, NON sono a carico dei possessori di azienda ma degli ESERCENTI, cioè di coloro che vi operano.
Buongiorno
ho una situazione simile:
A acquista ramo di azienda per commercio su posteggio del mercato settimanale nel 2017 e presenta comunicazione di subingresso
A affitta ramo di azienda a B a luglio 2018 e B presenta regolare comunicazione di subingresso
a dicembre 2018 A affitta il ramo di azienda a C, nell'atto di cessione sono citati gli estremi della comunicazione di subingresso che aveva fatto nel 2017 e non ci sono riferimenti alla risoluzione del precedente contratto di affitto, C presenta comunicazione di subingresso con decorrenza dal 1/1/2019
considerato l'entrata in vigore della L.R.T n.62/2018 che al comma 3 dell'art. 90 toglie la facoltà del subentro da B a C senza la reintestazione di A come ci dobbiamo comportare?
1) il contratto che cita la comunicazione di subingresso di A del 2017 superata dalla comunicazione di B di luglio 2018 ha validità o deve essere corretto?
2) ad A deve essere contestata la violazione dell'art. 90 della L.R. 62/2018 (mancata comunicazione di subingresso) sanzionata dal comma 3 dell'art. 116?
3) la comunicazione di subingresso di C ha comunque validità?
grazie
Manola
La legge regionale è entrata in vigore il 13/12/2018, se il contratto è stato sottoscritto prima di tale data puoi appellarti a questo e non porti il problema.
In ogni caso, prima di tornare indietro e complicare la questione (ricorda che anche il MiSE alla fine ha avallato la non necessità della comunicazione di reintestazione per le AAPP) io mi appellerei al regolamento comunale. Il reg. comunale di Certaldo prevede la fattispecie all’art. 7, commi 6 e 7. In sintesi:
- di fronte a una comunicazione di subingresso il dante causa non deve presentare comunicazione di cessazione;
- la comunicazione di re-intestazione è dovuta solo nel caso di ripresa effettiva dell’esercizio dell’attività.
Rammenta che la LR dispone: [i]Il comune approva il regolamento comunale che disciplina l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni comunali in materia di commercio su aree pubbliche.[/i]
L’eccezione di cui all’art. 90, comma 3 della LR (fatta eccezione per le attività svolte su AAPP) può essere derogata dal regolamento comunale dato che la questione è un qualcosa che concerne l’organizzazione amministrativa dell’ente competente sulle abilitazioni.
I principi generali del diritto vogliono che il comune possa ulteriormente semplificare le procedure di cui ha la competenza esclusiva.
Quindi, a parere mio, il tuo comune può continuare a non far presentare comunicazione di cessazione al proprietario che affitta l’azienda e può continuare a non far presentare la comunicazione di reintestazione allo stesso che cessa un rapporto contrattuale con Tizio e, senza riprendere l’attività, ne inizia un altro con Caio.