Data: 2018-11-27 10:51:50

temporary store - art 16 nuovo testo unico commercio

una ditta che effettua produzione e commercio all'ingrosso non alimentare nei propri locali vorrebbe effettuare una vendita al dettaglio sia di prodotti di propria produzione che di altri marchi (per cui fanno commercio all'ingrosso), per 1-2 fine settimana al mese.
I locali dove fare la vendita  hanno una superficie inferiore a 300 mq, hanno accesso separato  e sono distinti dal resto del fabbricato di complessivi 3000 mq.  Non è possibile effettuare un cambio di destinazione d'uso per la superficie che vogliono adibire a commercio al dettaglio e pertanto dei 300 mq a loro disposizione utilizzeranno la maggior parte dello spazio per la vendita di prodotti di propria produzione mentre la vendita degli altri prodotti verrà effettuata in via residua.

Volevo sapere:
posso far presentare loro una SCIA come temporary store ai sensi del comma 3 dell'articolo 16 del nuovo testo del commercio che prevede che l'attività possa essere effettuata da aziende di distribuzione e aziende produttrici  per un massimo di 90 giorni (la legge non specifica che siano continuativi).
oppure  quale altro procedimento attivare?
grazie

riferimento id:47745

Data: 2018-11-29 04:51:30

Re:temporary store - art 16 nuovo testo unico commercio

NON è possibile in quanto:
1) la disciplina dei Temporary store è limitata ad eventi esterni
2) comunque la norma è in vigore dal 13 dicembre

Ciò detto nel caso descritto:
a) per i propri prodotti non devono fare niente se sono locali adiacenti
b) per i proddotti di terzi possono fare scia di vicinato senza cambio di destinazione in quanto utilizzanso superficie inferiore al 50%+1 (da verificare se possibile trattandosi di locale separato)


http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=47773.0

Art. 16
Temporary store
1. L'apertura di un temporary store è soggetta a SCIA, ai sensi degli articoli 19 o 19 bis l. 241/1990 , da presentare al SUAP competente per territorio.
2. Nella SCIA deve essere indicata la durata dell'attività, che non può superare i novanta giorni.
3. L'attività di vendita può essere esercitata da:
a) aziende di distribuzione;
b) aziende produttrici che intendano vendere direttamente al consumatore e promuovere il proprio marchio, in occasione di fiere, feste, manifestazioni, convegni o altre riunioni straordinarie di persone, per una durata coincidente con l'evento.
4. In occasione di particolari eventi, di rilevanza non solo locale, finanziati direttamente o indirettamente con risorse pubbliche od organizzati da soggetti pubblici, i comuni possono individuare specifiche modalità, condizioni o limitazioni per l’apertura dei temporary store, per un tempo non eccedente la durata dell’evento e qualora sussistano ragioni di prevalente interesse pubblico.
5. Decorso il termine indicato nella SCIA, questa cessa di produrre effetti giuridici e non è necessario presentare la comunicazione di cui all'articolo 95.

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