Data: 2018-11-26 12:57:48

Obbligo sopralluogo per classificazione in stelle

Gentile omniavis,
per le attività turistiche elencate nella legge regionale siciliana 27/96, è ammessa la possibilità di utilizzare il modello A19 al fine della dichiarazione circa la classificazione in stelle, che il suap trasmette, senza ritardo, al libero consorzio comunale al fine delle verifiche di competenza. Decorsi di 30 gg senza che sia intervenuta alcuna richiesta di conformazione, corre l'obbligo in capo al libero consorzio di effettuare i sopralluoghi per la classificazione in tutte le strutture segnalate? occorre un provvedimento espresso anche se il suap ha già rilasciato la ricevuta di avvio immediato dell'attività?
Grazie per la risposta

riferimento id:47733

Data: 2018-12-02 09:29:45

Re:Obbligo sopralluogo per classificazione in stelle

La risposta potrebbe essere la seguente?
La Legge 241/90 disciplina l'azione amministrativa che è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza, secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai princípi dell'ordinamento comunitario. Al comma secondo: la pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria e all'art. 19 comma 1 della stessa, ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell’interessato,(...). l'art.5 della legge regionale 6 aprile 1996, n.27, “Classificazione delle aziende ricettive. Revisione di classifica” e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare il comma 5 che prevede che La classificazione è obbligatoria ed è condizione per il rilascio della licenza il D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222, ed in particolare l'art.2, che prevede che Nei casi in cui la tabella indica il regime amministrativo della Scia unica, si applica quanto previsto dall’articolo 19-bis, comma 2, della ...
legge n. 241 del 1990. L'art. 71 (L-R) del DPR 445/2000 disciplina le modalità dei controlli, anche a campione e d'ufficio art. 43. Da quanto riportato si può intendere che i sopralluoghi non possono essere fatti per tutte le strutture ricettive ma a campione questo per non incorrere nell'aggravio del procedimento e per non aggravare le spese a maggior ragione se sono trascorsi i 60 giorni previsti dalla normativa. E' corretto?

riferimento id:47733

Data: 2018-12-02 10:42:29

Re:Obbligo sopralluogo per classificazione in stelle


Gentile omniavis,
per le attività turistiche elencate nella legge regionale siciliana 27/96, è ammessa la possibilità di utilizzare il modello A19 al fine della dichiarazione circa la classificazione in stelle, che il suap trasmette, senza ritardo, al libero consorzio comunale al fine delle verifiche di competenza. Decorsi di 30 gg senza che sia intervenuta alcuna richiesta di conformazione, corre l'obbligo in capo al libero consorzio di effettuare i sopralluoghi per la classificazione in tutte le strutture segnalate? occorre un provvedimento espresso anche se il suap ha già rilasciato la ricevuta di avvio immediato dell'attività?
Grazie per la risposta
[/quote]

Purtroppo la legislazione regionale è incoerente ... prevede la scia per l'attività principale e l'atto espresso per la classificazione!?!?!?
Un paradosso giuridico.
L'interpretazione coerente è nel senso che la SCIA costituisce classificazione provvisoria, valida pertanto fino ad eventuale diversa determinazione.
Se il Consorzio non si pronuncia l'operatore può proseguire con la classificazione dichiarata contestualmente alla scia.

riferimento id:47733

Data: 2018-12-02 21:26:08

Re:Obbligo sopralluogo per classificazione in stelle


La risposta potrebbe essere la seguente?
La Legge 241/90 disciplina l'azione amministrativa che è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza, secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai princípi dell'ordinamento comunitario. Al comma secondo: la pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria e all'art. 19 comma 1 della stessa, ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell’interessato,(...). l'art.5 della legge regionale 6 aprile 1996, n.27, “Classificazione delle aziende ricettive. Revisione di classifica” e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare il comma 5 che prevede che La classificazione è obbligatoria ed è condizione per il rilascio della licenza il D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222, ed in particolare l'art.2, che prevede che Nei casi in cui la tabella indica il regime amministrativo della Scia unica, si applica quanto previsto dall’articolo 19-bis, comma 2, della ...
legge n. 241 del 1990. L'art. 71 (L-R) del DPR 445/2000 disciplina le modalità dei controlli, anche a campione e d'ufficio art. 43. Da quanto riportato si può intendere che i sopralluoghi non possono essere fatti per tutte le strutture ricettive ma a campione questo per non incorrere nell'aggravio del procedimento e per non aggravare le spese a maggior ragione se sono trascorsi i 60 giorni previsti dalla normativa. E' corretto?
[/quote] Grazie per la cortese risposta, resto ancora perplessa, una ricevuta rilasciata a seguito di verifica della domanda e degli allegati del seguente tenore: la domanda e i suoi allegati è stata verificata ... lei può avviare immediatamente l'attività può considerarsi provvedimento espresso se proviene dalla piattaforma? in regime di SCIA secondo me non occorrono ulteriori formalità se non le verifiche ulteriori di merito degli uffici competenti, la Segnalazione certificata è sempre precaria giacchè in sede di verifica o di sopralluogo possono riscontrarsi le conseguenze previste dalla 241/90 e quindi le sanzioni della conformazione o del divieto di prosecuzione dell'attività.

riferimento id:47733

Data: 2018-12-03 08:29:32

Re:Obbligo sopralluogo per classificazione in stelle

La ricevuta così formulata è MOLTO PERICOLOSA .... sembra generare un legittimo affidamento sulla validità della scia e non evidenzia che si tratta di mero controllo formale!

riferimento id:47733

Data: 2018-12-03 12:20:10

Re:Obbligo sopralluogo per classificazione in stelle


La ricevuta così formulata è MOLTO PERICOLOSA .... sembra generare un legittimo affidamento sulla validità della scia e non evidenzia che si tratta di mero controllo formale!
[/quote] per correttezza la ricevuta è fatta nel seguente modo: Spett.Le Impresa (…),
con la presente si comunica che in data odierna…., alle ore …, e' stata verificata  la Vostra segnalazione e i relativi allegati.
La presente ricevuta costituisce titolo  per l'avvio immediato dell'intervento o dell'attivita' oggetto della Domanda Unica
avente numero di protocollo  …, ai sensi degli art. 5 e 6 del DPR. 160/2010. Si fa presente che la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) inviata online, qualora non sia debitamente compilata in ogni sua parte e accompagnata dalla documentazione necessaria non costituisce titolo per intraprendere l'attività imprenditoriale in modo regolare e, conseguentemente, il possesso della ricevuta telematica non costituisce di per sé titolo per svolgere regolarmente l'attività.
Concordo sulla anomalia circa la presentazione della SCIA per la classificazione e il provvedimento espresso per la stessa. http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_TurismoSportSpettacolo/PIR_Turismo/PIR_Strutturericettive/PIR_ComunicazioniISTATNorme/D.A.%20n_469-S2TUR%20del%2020-03-2017.pdf

riferimento id:47733

Data: 2018-12-09 08:33:43

Re:Obbligo sopralluogo per classificazione in stelle


La ricevuta così formulata è MOLTO PERICOLOSA .... sembra generare un legittimo affidamento sulla validità della scia e non evidenzia che si tratta di mero controllo formale!
[/quote] Grazie sempre per la risposta. La ricevuta così formulata è MOLTO PERICOLOSA .... sembra generare un legittimo affidamento sulla validità della scia e non evidenzia che si tratta di mero controllo formale! Non comprendo per quale motivo si dovrebbe creare un affidamento giacchè la ricevuta richiama quanto previsto dall’art 1 del DPR 160/2010 che definisce alla lettera g) «SCIA»: la segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, (...) in cui la ricevuta della segnalazione costituisce titolo autorizzatorio ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge; e dall’art. 19 della Legge 241/90 così recita: secondo cui :Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato,(…)  per l’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, (...) è sostituito da una segnalazione dell’interessato, (…) tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell’amministrazione. Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti.
2. L’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata, anche nei casi di cui all'articolo 19-bis, comma 2, dalla data della presentazione della segnalazione all’amministrazione competente.
Mentre al comma 4 dell’art 5 DPR 160 4. Il SUAP, al momento della presentazione della SCIA, verifica, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati. In caso di verifica positiva, rilascia automaticamente la ricevuta e trasmette immediatamente in via telematica la segnalazione e i relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici competenti, in conformità all'Allegato tecnico di cui all'articolo 12, commi 5 e 6.
5. A seguito di tale rilascio, il richiedente, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, può avviare immediatamente l'intervento o l'attività. Cosa dovrebbe fare il SUAP, non rilasciare alcuna ricevuta? Rilasciare la ricevuta dopo che gli uffici competenti hanno completato le loro verifiche?

riferimento id:47733

Data: 2018-12-09 10:40:05

Re:Obbligo sopralluogo per classificazione in stelle

L'ultima formulazione che hai scritto della ricevuta va bene.
La ricevuta dovrebbe essere AUTOMATICA e seguire alla verifica FORMALE e non sostanziale della procedura attivata. Se non è automatizzata è bene che renda evidente che si tratta del mero controllo formale ... e che sono salve le attività di verifica, controllo e sanzione per carenza di requisiti ...

Se questo è chiaro ... allora nessun problema.

PURTROPPO in molti casi la ricevuta si è trasformata in una sorta di AUTORIZZAZIONE per cui fino a quando non la si rilascia sembra che l'interessato non abbia titolo. Se così strutturata è SBAGLIATA!!!
Il titolo ad esercitare è la SCIA non la ricevuta (non automatizzata)

riferimento id:47733
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