Data: 2018-11-24 15:32:11

COSMETICI: scia al SUAP e poi comunicazione al Ministero

COSMETICI: scia al SUAP e poi comunicazione al Ministero

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[b]MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 27 settembre 2018 [/b]
Procedure di controllo del mercato interno  dei  prodotti  cosmetici,
ivi inclusi i controlli  dei  prodotti  stessi,  degli  operatori  di
settore e  delle  buone  pratiche  di  fabbricazione,  nonche'  degli
adempimenti e delle comunicazioni che gli operatori del settore  sono
tenuti  ad  espletare  nell'ambito  dell'attivita'  di  vigilanza  e
sorveglianza di cui agli articoli 7, 21, 22 e 23 del regolamento (CE)
n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30  novembre
2009, sui prodotti cosmetici. (18A07468)
[color=red][b](GU n.273 del 23-11-2018)[/b][/color]

                      IL MINISTRO DELLA SALUTE

  Visto il [b]regolamento (CE) n. 1223/2009 [/b]del Parlamento europeo e del
Consiglio del 30 novembre 2009 sui prodotti  cosmetici  e  successive
modifiche e, in particolare:
    il considerando 3 che  intende  rafforzare  taluni  elementi  del
quadro normativo sui cosmetici, quali il  controllo  all'interno  del
mercato, al fine di garantire un  elevato  livello  di  tutela  della
salute umana;
    il considerando 12, che prevede  che  un  sistema  efficiente  di
tracciabilita' agevola alle autorita' di  vigilanza  del  mercato  il
compito  di  rintracciare  gli  operatori  economici;  garantire  la
rintracciabilita' di un prodotto cosmetico  in  tutta  la  catena  di
fornitura contribuisce a semplificare la vigilanza sul  mercato  e  a
migliorarne l'efficienza;
    il  considerando  19,  ove  si  ritiene  opportuno  precisare  le
informazioni  che  devono  essere  a  disposizione  delle  autorita'
competenti;
    il considerando 54, che ritiene necessaria un'efficace  vigilanza
sul  mercato  per  garantire  il  rispetto  delle  prescrizioni  del
regolamento;
    il considerando 56, che  non  pregiudica  la  possibilita'  degli
Stati membri di disciplinare, conformemente al  diritto  comunitario,
l'insediamento  di  operatori  economici  nel  settore  dei  prodotti
cosmetici;
    l'art. 1, secondo il quale ogni prodotto  cosmetico  immesso  sul
mercato deve rispettare le disposizioni del regolamento  al  fine  di
garantire il corretto funzionamento del mercato ed un livello elevato
di tutela della salute umana;
    l'art.  13,  che  istituisce  un  nuovo  sistema  di  notifica
centralizzata al portale Cosmetic Product Notification Portal  (CPNP)
dei prodotti cosmetici commercializzati sul territorio comunitario;
    l'art. 19, comma 4, che prevede che gli Stati membri stabiliscano
le modalita' secondo cui vanno indicate le informazioni da  riportare
in etichetta per i cosmetici non preconfezionati o  per  i  cosmetici
confezionati  dal  venditore  su  richiesta  dell'acquirente  o
preconfezionati in vista della loro vendita immediata;
    l'art. 22, che prevede che gli Stati membri vigilino sul rispetto
del presente regolamento attraverso controlli all'interno del mercato
dei prodotti cosmetici messi a disposizione sul mercato e che  impone
che gli Stati membri conferiscano alle  autorita'  di  vigilanza  del
mercato le competenze, le risorse  e  le  conoscenze  necessarie  per
consentire a tali autorita' di  espletare  i  loro  compiti  in  modo
adeguato;
  Visto il regolamento (CE) della Commissione del 10 luglio 2013,  n.
655/2013, che stabilisce criteri comuni per la giustificazione  delle
dichiarazioni utilizzate in relazione ai prodotti cosmetici;
  Vista la decisione di  esecuzione  della  Commissione  25  novembre
2013, n. 2013/674/UE, relativa alle linee guida sull'allegato  I  del
regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del  Consiglio
sui prodotti cosmetici;
  Vista la legge 6 agosto 2013,  n.  97,  recante  «Disposizioni  per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza  dell'Italia
all'Unione europea - legge europea 2013» e,  in  particolare,  l'art.
16:
    comma 5, che demanda a un  decreto  del  Ministro  della  salute,
sentita la Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
Regioni  e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  la
regolamentazione delle procedure di controllo del mercato interno dei
prodotti cosmetici, ivi inclusi  i  controlli  dei  prodotti  stessi,
degli operatori di settore e delle buone pratiche di fabbricazione:
    comma 6, che affida a un decreto del  Ministro  della  salute  il
compito di regolamentare gli adempimenti e le comunicazioni  che  gli
operatori  del  settore  sono  tenuti  ad  espletare  nell'ambito
dell'attivita' di vigilanza e sorveglianza di cui  agli  articoli  7,
21, 22 e 23 del citato regolamento (CE) n. 1223/2009;
  Vista la  legge  11  ottobre  1986,  n.  713,  recante  «Norme  per
l'attuazione delle direttive della Comunita' economica europea  sulla
produzione e la vendita dei cosmetici»;
  Visto il decreto del Ministero  della  sanita'  22  dicembre  1986,
recante «Modalita' di prelevamento  e  trattamento  dei  campioni  di
prodotti  cosmetici  e  approvazione  di  alcuni  metodi  di  analisi
necessari  per  controllare  la  composizione  di  tali  preparati»,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta  Ufficiale  n.  18
del 23 gennaio 1987;
  Visto  il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  e  in
particolare gli articoli 113 e 114 e successive modifiche;
  Visto il decreto legislativo  4  dicembre  2015,  n.  204,  recante
«Disciplina sanzionatoria per la violazione del regolamento  (CE)  n.
1223/2009 sui prodotti cosmetici» e, in particolare,  l'art.  19  che
prevede che nelle more dell'adozione del decreto di cui all'art.  16,
comma 5, della legge 6 agosto 2013, n. 97, continuano  ad  applicarsi
le disposizioni contenute nell'art. 11, commi da 1 a 6, 9-bis e 9-ter
della legge n. 713 del 1986;
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
febbraio 2014, n. 59,  recante  «Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero della salute, ai  sensi  dell'art.  2,  comma  10-ter,  del
decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 7 agosto  2013,  n.  135  e  dell'art.  2,  comma  7  del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101  convertito,  con  modificazioni
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125»;
  Visto il decreto  del  Ministro  della  salute  8  aprile  2015  di
individuazione degli uffici dirigenziali  di  livello  non  generale,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  133  dell'11  giugno  2015  e
successive modifiche;
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  12
gennaio  2017,  recante  «Definizione  e  aggiornamento  dei  livelli
essenziali di assistenza, di cui all'art. 1,  comma  7,  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502» e, in particolare, gli articoli
36 e 46;
  Ritenuto, stante la stretta connessione tra i contenuti dei decreti
previsti dall'art. 16, commi 5 e 6, della citata legge n. 97/2013, di
disciplinare in un unico provvedimento le procedure di controllo  del
mercato interno dei prodotti cosmetici, ivi inclusi i  controlli  dei
prodotti stessi, degli operatori di settore e delle buone pratiche di
fabbricazione e gli adempimenti e le comunicazioni che gli  operatori
del settore sono tenuti ad espletare  nell'ambito  dell'attivita'  di
vigilanza e sorveglianza di cui agli articoli 7,  21,  22  e  23  del
citato regolamento (CE);
  Dato atto di quanto previsto dall'art.  19  della  legge  7  agosto
1990, n. 241, che consente l'inizio di una attivita' imprenditoriale,
commerciale o artigianale attraverso la segnalazione  certificata  di
inizio attivita' (SCIA);
  Ritenuto  necessario,  anche  in  considerazione  di  quanto  sopra
premesso, di  dover  procedere  all'acquisizione  delle  informazioni
utili per realizzare un registro dei siti di produzione dei  prodotti
cosmetici  stabiliti  nel  territorio  nazionale,  ai  fini  dello
svolgimento delle  attivita'  di  vigilanza  e  sorveglianza  di  cui
all'art. 16, comma 6, della citata legge n. 97 del 2013;
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le Regioni e le  Province  autonome  nella  seduta  del  20
settembre 2018 (Rep. Atti n. 169/CSR);

                              Decreta:

                              Art. 1

                            Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di  cui
all'art. 2 del citato regolamento (CE) n. 1223/2009.
                              Art. 2

                              Oggetto

  1. Il presente decreto definisce  le  procedure  di  controllo  del
mercato interno dei prodotti  cosmetici,  ivi  incluse  le  attivita'
connesse ai controlli dei prodotti stessi, degli operatori di settore
e delle buone pratiche di fabbricazione, nonche' gli adempimenti e le
comunicazioni che gli operatori del settore sono tenuti  a  espletare
nell'ambito dell'attivita' di vigilanza e sorveglianza  di  cui  agli
articoli 7, 21, 22 e 23 del citato regolamento (CE) n. 1223/2009.
Titolo I
PROCEDURE DI CONTROLLO DEL MERCATO INTERNO DEI PRODOTTI COSMETICI,
IVI INCLUSE LE ATTIVITA' CONNESSE AI CONTROLLI DEI PRODOTTI STESSI,
DEGLI OPERATORI DI SETTORE E DELLE BUONE PRATICHE DI FABBRICAZIONE

                              Art. 3

Modalita' di indicazione delle informazioni di cui  all'art.  19  del
  regolamento (CE) n. 1223/2009 per i cosmetici non preconfezionati o
  per  i  cosmetici  confezionati  dal  venditore  su  richiesta
  dell'acquirente o  preconfezionati  in  vista  della  loro  vendita
  immediata

  1.  Per  i  prodotti  cosmetici  di  cui  all'art.  2  del  citato
regolamento (CE)  n.  1223/2009  messi  a  disposizione  sul  mercato
nazionale, le informazioni di cui al successivo art. 19, paragrafo 1,
lettere b), c), d) ed f), e paragrafi 2, 3 e  4,  vanno  indicate  in
lingua italiana. Qualora le indicazioni  di  cui  al  presente  comma
siano apposte in piu' lingue,  le  medesime  sono  apposte  anche  in
lingua italiana fedeli  nel  contenuto  al  testo  originale,  e  con
caratteri di visibilita' e leggibilita' non inferiori a quelli  usati
per le altre  lingue.  Sono  consentite  indicazioni  che  utilizzino
espressioni non in lingua italiana divenute di uso comune.
  2. Anche ai prodotti cosmetici non preconfezionati o  ai  cosmetici
confezionati  dal  venditore  su  richiesta  dell'acquirente  o
preconfezionati in vista della loro vendita immediata,  si  applicano
per la fase di confezionamento ed etichettatura  le  disposizioni  di
cui all'art. 8 del regolamento (CE) n. 1223/2009.
  3.  Per  i  cosmetici  non  preconfezionati  o  per  i  cosmetici
confezionati  dal  venditore  su  richiesta  dell'acquirente  o
preconfezionati  in  vista  della  loro  vendita  immediata,  le
informazioni di cui all'art. 19, paragrafo 1, del citato  regolamento
(CE) n. 1223/2009 devono  essere  riportate  almeno  sull'imballaggio
secondario  a  cura  di  colui  che,  nell'attivita'  di  «messa  a
disposizione sul mercato», fornisce a titolo oneroso  o  gratuito  il
prodotto cosmetico  all'utilizzatore  finale,  oppure  tali  prodotti
devono  essere  venduti  unitamente  a  un  foglio  riportante  le
indicazioni di cui al predetto art. 19, paragrafo 1.
  4.  In  fase  di  etichettatura  dei  prodotti  cosmetici  non
preconfezionati  o  dei  cosmetici  confezionati  dal  venditore  su
richiesta dell'acquirente  o  preconfezionati  in  vista  della  loro
vendita immediata, al fine di garantire il corretto funzionamento del
mercato interno ed un livello elevato di tutela della  salute  umana,
si applicano le disposizioni dell'art. 19 paragrafi 2, 3, 5 e  6  del
regolamento (CE) n. 1223/2009.
                              Art. 4

                Competenze del Ministero della salute
                      in materia di controlli

  1. Il Ministero della salute, in qualita'  di  autorita'  nazionale
competente, ai sensi dell'art. 16, comma  3,  della  legge  6  agosto
2013, n. 97, al fine di vigilare sul rispetto delle  disposizioni  di
cui al regolamento (CE) n. 1223/2009,  all'interno  del  sistema  dei
controlli, costituito da amministrazioni ed enti dello Stato e  delle
Regioni  e  Province  autonome  in  base  alla  propria  attivita'
istituzionale  e  senza  oneri  aggiuntivi  a  carico  della  finanza
pubblica, svolge i seguenti compiti:
    a) richiede le informazioni di cui all'art.  11  del  regolamento
(CE) n. 1223/2009;
    b) definisce il piano pluriennale di controllo, da approvare  con
accordo in Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
Regioni e le Province autonome di Trento e  di  Bolzano,  contenente:
ruoli e responsabilita' di tutti gli attori del sistema nazionale dei
controlli; obiettivi, criteri di priorita', modalita' e procedure  di
esecuzione delle attivita' di controllo nonche'  delle  attivita'  di
campionamento; i criteri  per  l'individuazione  dei  laboratori  per
l'effettuazione  delle  analisi;  le  modalita'  di  rendicontazione
periodica delle predette attivita';  i  termini  e  le  modalita'  di
raccolta ed elaborazione dei dati;
    c) cura la raccolta delle risultanze delle attivita' svolte dalle
amministrazioni ed enti  dello  Stato  e  dalle  Regioni  e  Province
autonome di Trento e  Bolzano  ai  sensi  dell'art.  5  del  presente
decreto. Le risultanze di tale attivita'  sono  utilizzate  anche  ai
fini del riesame e della  valutazione  di  cui  al  quarto  paragrafo
dell'art. 22 del regolamento (CE) n. 1223/2009;
    d) assicura l'operativita' e il  coordinamento  del  sistema  dei
controlli, costituito da amministrazioni ed enti dello Stato e  delle
Regioni e Province Autonome, al  fine  di  garantire  un'applicazione
uniforme a livello nazionale del regolamento (CE) n. 1223/2009;
    e) in attesa  dell'emanazione  dei  provvedimenti  di  attuazione
degli articoli 36 e 46 del decreto del Presidente del  Consiglio  dei
ministri 12 gennaio 2017 citato in premessa, il piano pluriennale  di
cui alla lettera b) definisce i termini e le modalita' di raccolta  e
trasmissione al Ministero della salute dei casi di intossicazione  da
cosmetici gestite dai Centri antiveleno (CAV) operanti sul territorio
italiano e, in particolare, da quelli di cui all'art. 34  del  citato
regolamento (CE) n. 1223/2009, al fine di adottare misure  correttive
o preventive a tutela della salute pubblica, anche in  considerazione
delle disposizioni dell'art.  3  del  predetto  regolamento  (CE)  n.
1223/2009;
    f)  assicura  l'adempimento  degli  obblighi  informativi  alla
Commissione europea di cui all'art. 22, paragrafo 4, del  regolamento
(CE) n. 1223/2009;
    g)  ricorre  a  forme  di  collaborazione  con  enti  pubblici,
universita' o altri enti operanti nel settore  di  studio  e  ricerca
pubblica, previa definizione della ripartizione delle attivita' e dei
termini e delle condizioni secondo  cui  le  medesime  collaborazioni
devono essere portate a compimento;
    h) stabilisce e mantiene i  rapporti  ufficiali  con  gli  organi
comunitari;
    i) sulla scorta dei dati raccolti  ai  sensi  della  lettera  b),
adotta le misure di sicurezza  a  livello  nazionale  previste  dalle
disposizioni di cui al Capo  VIII  del  citato  regolamento  (CE)  n.
1223/2009. In sede di esame delle informazioni  di  cui  al  primo  e
secondo paragrafo dell'art. 11 del regolamento (CE) n. 1223/2009,  il
Ministero  della  salute  si  avvale,  se  del  caso,  dell'Istituto
superiore di sanita', del Consiglio superiore di sanita' o  di  altri
idonei enti ed organi pubblici.
                              Art. 5

        Competenze delle Regioni e delle Province autonome
            di Trento e Bolzano in materia di controlli

  1. Alle Regioni e  alle  Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano
spettano, in materia di controlli dei prodotti cosmetici, le funzioni
e i compiti amministrativi di cui al  decreto  legislativo  31  marzo
1998, n. 112, nonche' compiti  di  indirizzo  e  coordinamento  delle
attivita'  territoriali  delle  aziende  sanitarie  locali,  nonche'
l'elaborazione e l'adozione di piani regionali di controllo.
  2. Le Regioni e le Province autonome di  Trento  e  Bolzano  curano
l'attuazione, per quanto di competenza, del piano pluriennale di  cui
all'art. 4, comma 1, lettera b).
                              Art. 6

Procedure di controllo del mercato interno  dei  prodotti  cosmetici,
  ivi  incluse  le  attivita'  connesse  ai  prodotti  stessi,  degli
  operatori di settore e delle buone pratiche di fabbricazione

  1. Le Regioni e Province autonome di Trento  e  Bolzano,  i  Nuclei
Antisofisticazione e Sanita' del Corpo Carabinieri (NAS), la  Guardia
di finanza, gli Uffici di sanita' marittima,  aerea  e  di  frontiera
(USMAF-SANS), effettuano i  controlli  all'interno  del  mercato  dei
cosmetici messi a disposizione sul mercato, nel  rispetto  di  quanto
stabilito dall'art. 22 e per le  finalita'  di  cui  all'art.  1  del
citato regolamento (CE) n. 1223/2009 e, in particolare, procedono nel
rispetto dei ruoli e responsabilita' indicati nel  piano  pluriennale
di cui all'art. 4, comma 1, lettera b):
    a) alla verifica della rispondenza  dei  prodotti  cosmetici  sul
mercato all'art. 3 del regolamento (CE) n. 1223/2009;
    b) alla  verifica  dell'ottemperanza  da  parte  degli  operatori
economici (persone responsabili  e  distributori)  alle  disposizioni
degli articoli 5 e 6 del regolamento (CE) n. 1223/2009;
    c) all'identificazione e verifica della catena  di  fornitura  di
cui all'art. 7 del regolamento (CE) n. 1223/2009;
    d) alla verifica del rispetto dei principi delle  buone  pratiche
di fabbricazione di cui all'art. 8 del regolamento (CE) n. 1223/2009;
    e) al prelievo  di  campioni  e  all'esecuzione  di  analisi  dei
prodotti cosmetici, conformemente all'art. 12 del regolamento (CE) n.
1223/2009;
    f) al controllo delle notifiche al portale CPNP  ai  sensi  degli
articoli 13 e 16 del regolamento (CE) n. 1223/2009;
    g) alla verifica dell'etichettatura e della corretta informazione
del consumatore ai sensi degli articoli 19 e 20 del regolamento  (CE)
n. 1223/2009.
                              Art. 7

          Verifiche ispettive, controlli e campionamenti

  1. Nell'ambito delle attivita' di controllo, le autorita'  preposte
possono richiedere dati o informazioni alle persone responsabili e ai
distributori.  Qualora  la  persona  responsabile  abbia  sede  fuori
dall'Italia, l'autorita' preposta a richiedere i dati e' il Ministero
della salute, anche su segnalazione dell'autorita' di controllo.
  2. Le  Regioni  e  le  Province  autonome,  attraverso  le  aziende
sanitarie locali territorialmente competenti,  le  amministrazioni  e
gli enti dello Stato, assicurano la pianificazione territoriale delle
attivita' di controllo di propria competenza sulla base dei criteri e
delle modalita' individuate nella programmazione pluriennale  di  cui
all'art. 4, comma 1, lettera b).
  3. Il prelievo di campioni deve avvenire con le modalita' stabilite
dal decreto ministeriale 22 dicembre 1986 e  successive  modifiche  e
comunque  nel  rispetto  di  quanto  stabilito  nell'art.  12  del
regolamento (CE) n. 1223/2009 e puo' essere effettuato presso i  siti
di produzione e di immagazzinamento compresi quelli degli importatori
e di tutti gli  anelli  della  catena  di  distribuzione  incluso  il
dettagliante,  nonche'  nei  luoghi  di  alto  consumo  di  prodotti
cosmetici.
  4. I metodi di campionamento e di analisi utilizzati  nel  contesto
delle  attivita'  di  controllo  in  assenza  di  una  legislazione
comunitaria applicabile,  fanno  riferimento  alle  pertinenti  norme
armonizzate i cui riferimenti sono stati  pubblicati  nella  Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea, o a norme  o  protocolli  riconosciuti
internazionalmente,  ovvero,  a  quelli  sviluppati  conformemente  a
protocolli scientifici, oppure alla  bibliografia  internazionale  e,
comunque,  nel  rispetto  di  quanto  stabilito  nell'art.  12  del
regolamento (CE) n. 1223/2009.
Titolo II
ADEMPIMENTI E COMUNICAZIONI CHE GLI OPERATORI DEL SETTORE SONO TENUTI
A ESPLETARE NELL'AMBITO DELL'ATTIVITA' DI VIGILANZA E SORVEGLIANZA DI
CUI AGLI ARTICOLI 7, 21, 22 E 23 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1223/2009

                              Art. 8

                      Ambito di applicazione

  1. Il presente titolo si applica esclusivamente a colui che produce
in proprio o per conto terzi i prodotti cosmetici di cui all'art.  2,
paragrafo 1, lettera a), del citato regolamento  (CE)  n.  1223/2009,
ivi inclusa la produzione estemporanea e di  piccoli  volumi  qualora
trattasi di messa a disposizione del prodotto, ai sensi dell'art.  2,
paragrafo 1, lettera g), del citato regolamento (CE) n. 1223/2009.
  2. Ai fini del presente titolo per produzione di prodotti cosmetici
si intende l'effettuazione di una o piu' fasi  di  fabbricazione  del
prodotto  cosmetico,  quale  la  preparazione  del  semilavorato,  la
preparazione della miscela finale,  la  ripartizione  nel  recipiente
finale,  il  confezionamento    nell'imballaggio    secondario    e
l'etichettatura.
  3. Le  fasi  di  lavorazione,  trasformazione  e  ripartizione  nel
recipiente  finale  di  semilavorati  importati  da  Paesi  terzi,
finalizzate alla produzione di prodotti  cosmetici,  rientrano  nella
attivita' di cui al presente articolo.
[b][color=red]                              Art. 9

Comunicazione dei produttori di cosmetici sul territorio italiano  ai
          fini delle attivita' di vigilanza e sorveglianza [/color][/b]

  1. Fermo restando che i  soggetti  di  cui  all'art.  8,  comma  1,
dovranno  presentare  all'Azienda  sanitaria  locale  competente  per
territorio, [color=red][b] per  il  tramite  dello  Sportello  unico  del  Comune
competente per territorio[/b][/color],  la  segnalazione  certificata  di  inizio
attivita' (SCIA) di cui all'art. 19 della legge  7  agosto  1990,  n.
241, riportata in premessa, e successive modificazioni, ai fini dello
svolgimento delle attivita' di vigilanza e sorveglianza,  i  soggetti
di  cui  all'art.  8,  comma  1,  [b]entro  trenta  giorni  dall'inizio
dell'attivita'  di  produzione  di  cosmetici,  devono  inviare,  per
ciascun  sito  coinvolto,  una  comunicazione [/b] contenente  almeno  le
seguenti informazioni:
    a)  nome  o  ragione  sociale,  codice  fiscale  o  partita  IVA,
indirizzo completo del  sito  di  produzione,  recapiti  completi  di
numero di telefono, eventuale fax,  indirizzo  di  posta  elettronica
certificata;
    b) elenco delle categorie di  prodotti  cosmetici  oggetto  della
produzione, come definiti dall'art. 2, paragrafo 1, lettera  a),  del
citato regolamento (CE) n. 1223/2009;
    c) indicazione delle attivita' svolte nel sito di produzione,  ai
sensi dell'art. 8 del presente decreto.
[b]  2. La comunicazione di cui al comma 1  e'  inviata  mediante  posta
elettronica  certificata,  utilizzando  il  modello  approvato  con
successivo provvedimento [/b]del direttore della direzione  generale  dei
dispositivi medici e del servizio farmaceutico  del  Ministero  della
salute,  al  Ministero  della  salute  -  Direzione  generale  dei
dispositivi medici e del servizio farmaceutico e alla regione ove  si
trova il sito di produzione.
Titolo III
DISPOSIZIONI FINALI

                              Art. 10

                      Disposizioni finanziarie

  1. All'attuazione del presente decreto si provvede nei limiti delle
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili  a  legislazione
vigente e comunque senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica.
                              Art. 11

            Disposizioni transitorie ed entrata in vigore

  1. L'obbligo di comunicazione di cui all'art. 9  si  applica  anche
agli operatori che hanno precedentemente adempiuto ai sensi dell'art.
10 della legge 11 ottobre 1986, n. 713 e successive modificazioni.
  2. I soggetti di  cui  all'art.  8,  comma  1,  che  hanno  avviato
l'attivita' di produzione di cosmetici di cui al  secondo  comma  del
medesimo art. 8 anteriormente  all'entrata  in  vigore  del  presente
decreto, devono inviare la comunicazione di cui all'art. 9 entro  sei
mesi dall'entrata in vigore del decreto medesimo.
  3. Nelle more dell'approvazione del piano pluriennale di  controllo
previsto dall'art. 4, l'autorita' competente,  le  amministrazioni  e
gli enti dello Stato e le Regioni e Province  autonome  effettuano  i
controlli previsti ai sensi dell'art. 22 del citato regolamento  (CE)
n.  1223/2009,  nei  limiti  delle  risorse  umane,  finanziarie  e
strumentali disponibili e sulla base di criteri di priorita' da  esse
definiti.
  4. Ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 4  dicembre  2015,
n. 204, dalla data di entrata in vigore del presente decreto  cessano
di applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 11, commi da 1 a 6,
9-bis e 9-ter della citata legge n. 713 del 1986.
  5. Il presente decreto  entra  in  vigore  trenta  giorni  dopo  la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  Il presente decreto sara' sottoposto al visto del competente organo
di controllo  e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.

    Roma, 27 settembre 2018

                                                  Il Ministro: Grillo

Registrato alla Corte dei conti il 5 novembre 2018
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute  e  Min.
lavoro, reg.ne n. 1-3303


*******************************
[color=red][size=18pt][b]REGOLAMENTO (CE) n. 1223/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 30  novembre 2009 sui prodotti cosmetici[/b][/size][/color]

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R1223&from=NL

riferimento id:47722

Data: 2019-02-14 16:16:51

Re:COSMETICI: scia al SUAP e poi comunicazione al Ministero

Sapete se il modello di comunicazione di cui al comma 1 dell'art. 9 è approvato con provvedimento del direttore della direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico del Ministero della salute?

Se sì dove lo trovo?

Se no come fanno a fare la comunicazione?

Grazie

riferimento id:47722

Data: 2019-05-22 10:07:09

Re:COSMETICI: scia al SUAP e poi comunicazione al Ministero

Rinnovo la domanda, sapete se ci sono novità in merito all'approvazione di questo modello?
Da una ricerca effettuata non ho trovato nulla eppure il termine di 6 mesi scade a giugno.
Grazie


Sapete se il modello di comunicazione di cui al comma 1 dell'art. 9 è approvato con provvedimento del direttore della direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico del Ministero della salute?

Se sì dove lo trovo?

Se no come fanno a fare la comunicazione?

Grazie
[/quote]

riferimento id:47722

Data: 2019-05-23 08:27:21

Re:COSMETICI: scia al SUAP e poi comunicazione al Ministero

Non ho trovato nessun modello.
Vedi: http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_4.jsp?lingua=italiano&area=cosmetici

Dato che la norma detta in modo puntuale i contenuti minimi obbligatori ritengo che l'obbligo scatti senza anche senza approvazione della modulistica. In ogni caso, questo è un aspetto che ha sempre destato difficoltà interpretative.

riferimento id:47722

Data: 2019-05-23 08:52:33

Re:COSMETICI: scia al SUAP e poi comunicazione al Ministero

Anche a me non mi risulta approvato il modello.

Ho scritto al Ministero, appena ho riscontro vi aggiorno.

riferimento id:47722

Data: 2019-06-05 11:38:19

Re:COSMETICI: scia al SUAP e poi comunicazione al Ministero

Modello approvato: a questo link trovi anche la circolare esplicativa [url=http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=5217&area=cosmetici&menu=vigilanza]http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=5217&area=cosmetici&menu=vigilanza[/url]

riferimento id:47722
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