Data: 2018-11-23 11:36:08

Farmacie e autorizzazione ex Tabella XIV

Alle farmacie del territorio è arrivata una segnalazione da parte del rispettivo Ordine che invita a rivolgersi al Suap del Comune per sapere se debbano inoltrare adeguata Scia in caso di vendita di prodotti indicati nelle tabelle speciali sostenendo che "per molti Comuni la vecchia autorizzazione commerciale relativa alla ex Tabella XIV non è più sufficiente.

Ovviamente la richiesta è arrivata e onestamente mi ha colto impreparato. Devono fare una Scia per attività di commercio se vendono "integratori, prodotti cosmetici, prodotti erboristici, disinfettanti, articoli per l'igiene della persona, acque minerali particolari, amari, alimenti e articoli igienici per piccoli animali ecc" (come scrivono nella segnalazione dell'Ordine)?

Grazie.

riferimento id:47714

Data: 2018-11-23 16:04:31

Re:Farmacie e autorizzazione ex Tabella XIV

La prassi vuole che una farmacia che venda prodotti diversi da quelli "farmaceutici e affini" debba presentare SCIA o per la sola tabella speciale ex XIV, oppure per vicinato generico (tutti i prodotti non alimentari e alimentari).
Questo perchè la farmacia di per sè non è in possesso di un titolo abilitante per il commercio. Infatti l'art. 4 c. 4 lettera a) del d.lgs. 114/98 esclude l'applicazione del decreto "[i]ai farmacisti e ai direttori di farmacie delle quali i comuni assumono l'impianto e l'esercizio ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, e della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, qualora vendano esclusivamente prodotti farmaceutici, specialità medicinali, dispositivi medici e presidi medico-chirurgici[/i]".

A mio avviso se avevano già l'autorizzazione non devono fare nulla.

riferimento id:47714

Data: 2018-11-24 09:12:16

Re:Farmacie e autorizzazione ex Tabella XIV


La prassi vuole che una farmacia che venda prodotti diversi da quelli "farmaceutici e affini" debba presentare SCIA o per la sola tabella speciale ex XIV, oppure per vicinato generico (tutti i prodotti non alimentari e alimentari).
Questo perchè la farmacia di per sè non è in possesso di un titolo abilitante per il commercio. Infatti l'art. 4 c. 4 lettera a) del d.lgs. 114/98 esclude l'applicazione del decreto "[i]ai farmacisti e ai direttori di farmacie delle quali i comuni assumono l'impianto e l'esercizio ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, e della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, qualora vendano esclusivamente prodotti farmaceutici, specialità medicinali, dispositivi medici e presidi medico-chirurgici[/i]".

A mio avviso se avevano già l'autorizzazione non devono fare nulla.
[/quote]

La farmacia ha una "Autorizzazione per la vendita al minuto per i titolari di farmacia" in cui sono citati i prodotti "di cui all'allegato 9 al D.M. 4 agosto 1988 n. 375" rilasciata nel 1989.

Posso considerare dunque come buona questa autorizzazione?

Tra l'altro l'anno scorso c'è stato un subingresso in attività (da madre a figlio) quindi l'attuale farmacia di fatto ha ereditato tutte le autorizzazioni.

Grazie.

riferimento id:47714

Data: 2018-11-26 07:37:17

Re:Farmacie e autorizzazione ex Tabella XIV

[quote]La farmacia ha una "Autorizzazione per la vendita al minuto per i titolari di farmacia" in cui sono citati i prodotti "di cui all'allegato 9 al D.M. 4 agosto 1988 n. 375" rilasciata nel 1989.

Posso considerare dunque come buona questa autorizzazione? [/quote]
A mio avviso sì

[quote]Tra l'altro l'anno scorso c'è stato un subingresso in attività (da madre a figlio) quindi l'attuale farmacia di fatto ha ereditato tutte le autorizzazioni.[/quote]
Sì se lo ha COMUNICATO espressamente.

riferimento id:47714
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