SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
Sesta parte
PORTATORI DI HANDICAP: DISCRIMINAZIONE
Art. 23, comma 5, L. n. 104/1992: Chiunque, nell'esercizio delle attività di cui all'art. 5, primo, comma, della L. 17 maggio 1983, n. 217, o di altri pubblici esercizi, discrimina persone handicappate è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire dieci milioni e con la chiusura dell'esercizio da uno a sei mesi
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