Data: 2018-11-21 11:22:12

Assunzioni.



Buongiorno,
Con riferimento alla recente disciplina di cui all’art. 20, co. 1 “Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni” del D. Lgs. 75/2017, secondo cui:
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> “1. Le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, nel triennio 2018-2020, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti:
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>    risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati;
>    sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;
>    abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera a) che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni)).
>
> si richiede se questa procedura di “stabilizzazione” possa considerarsi legittima se attivata da parte di un Comune ricadente in un Ambito per la gestione associata dei Servizi Sociali (costituito nella forma della convenzione tra Comuni ex art. 30 TUEL) nei confronti di una dipendente, qualifica Assistente Sociale cat. D3, assunta a tempo determinato mediante selezione (per titoli e colloquio) dall’Ufficio di Piano dell’Ambito Servizi Sociali in questione, in possesso di tutti gli altri requisiti di legge.
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> Si richiede inoltre:
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>    se tale assunzione può avvenire direttamente, senza alcuna procedura concorsuale pubblica, o se vi sono altre disposizioni attuative del dettato normativo che meglio dettagliano la procedura de seguire;
>    se possa considerarsi maturato il requisito di cui all’art. 20, co. 1 lett. C) stante il fatto che la dipendente non ha mai prestato servizio presso il Comune di Salve (amministrazione che procede all’assunzione) ma esclusivamente presso l’Ambito dei Servizi Sociali;
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> Infine, si richiede se l’inquadramento possa avvenire nel posto di cat. D1 presente in dotazione organica, nonostante la dipendente sia inquadrata in Cat. D3 (categoria di accesso), e se tale stabilizzazione debba avvenire necessariamente a 36 ore (condizione attuale del contratto a t.d. della dipendente) o l’ente possa stabilizzarla in part-time.
N.B. il reclutamento è avvenuto con : Selezione Pubblica per soli titoli ed ventuale colloquio.
O basta solo la stipulazione del contratto di lavoro a tempo determinato?


Grazie Carlasalve

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