In un precedente quesito si è sostenuto che in caso di contestazione di violazione per AWP o VLT poste a meno di 500 dai luoghi sensibili non si applica l'art. 6 della 689/1981 (solidarietà) ne l'art. 5 (concorso) e nel Verbale va inserito come trasgressore il gestore dei giochi (nel mio caso il barista) e non il concessionario. Ora mi trovo in regione Lombardia a contestare l'art. 5/c.6bis della L.R. n° 8/2013 introdotto dalla L.R. n° 11/2015 perché sulla AWP non è riportato la data di collegamento alla rete telematica AAMS e la data di scadenza del contratto tra concessionario e gestore sanzionato dall'art. 10/c. 1 ter, secondo voi anche in questo caso la responsabilità è solo del gestore e non va individuato nel verbale anche un obbligato in solido come il concessionario che è proprietario degli apparecchi ed è lui che fisicamente li porta e sostituisce i precedenti guasti o vetusti e li collega alla rete non pensate che abbia una palese corresponsabilità.
Grazie per la gentile e sempre professionale risposta.
Cordiali saluti.
In questo caso direi che l'obbligato in solido c'è dato che l'accesso alla rete lo predispone e lo avvia l'installatore. La norma regionale non dispone un adempimento a carico di qualcuno, si limita a sancire che sull'apparecchio venga apposta la data del collegamento e della scadenza del contratto. L'apparecchio in funzione deve riportare questi due dati, quindi l'installatore/gestore (che sarebbe il noleggiatore, non il concessionario di rete) deve curare l'adempimento insieme all'esercente. L'adempimento pare un requisito di funzionamento più che di esercizio. Il noleggiatore è proprietario delle macchinette che può vendere o dare in noleggio.
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