Data: 2018-11-20 17:10:59

Sicilia - Attività agrituristica non prevista in zona E (verde agricolo) del PRG

In un comune della provincia di Agrigento è vidente un PRG del 1983. La discliplina urbanistica è regolata dalla Legge Regionale n. 71 del 1978.
L'articolo 23 di tale norma urbanistica regionale, rubricato "Agriturismo", al primo comma dice "Nell'ambito di aziende agricole, i relativi imprenditori a titolo principale possono destinare parte dei fabbricati adibiti a residenza ad uso turistico stagionale".
A seguito della legge 20 febbraio 2006, n. 96, sulla disciplina degli Agriturismi, la Regione Siciliana emana la legge regionale 26 febbraio 2010, n. 3, di recepimento della stessa, che riporta, tra l'altro:
- art. 2 c. 1: Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile ed iscritti alle camere di commercio, anche nella forma di società di capitali o di persone attraverso l’utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali.
- art. 3 c. 1: Possono essere utilizzati per le attività agrituristiche gli edifici o parti di essi catastati, non diruti totalmente. Tali edifici, anche oggetto di ristrutturazione o demolizione e ricostruzione purché regolarmente assentiti, devono essere già esistenti nel fondo a servizio dell’azienda agricola da almeno trentasei mesi al momento della richiesta del rilascio del certificato di abilitazione.

Il predetto PRG prevede una particolare zonizzazione, subzona C4, "[i]costituita dagli edifici rurali aventi speciali tipologie tradizionali (masserie,  bagli ect) ... destinate a residenze speciali turistiche (agriturismo)...[/i]".
L'articolo destinato alla zonizzazione agricola, invece, non fa alcuna menzione agli agriturismi, né rimanda all'articolo 23 della L.R. 71/78.
Secondo l'ufficio tecnico comunale, le attività agrituristiche possono essere insediate solo ed esclusivamente in quegli edifici rurali individuati dalla sottozona C4 del PRG, e quindi sarebbero escluse dalla zona E "territorio ad uso agricolo".
Io invece ritengo che, per quanto non espressamente prevista tra le attività specificate per il territorio agricolo, non è possibile escludere l'attività agrituristica dalla normale pratica agricola, considerando che la specifica disciplina di settore (nazionale e regionale) la fa rientrare a pieno titolo tra le attività che svolge l'imprenditore agricolo.
Cosa ne pensate?

riferimento id:47666

Data: 2018-11-21 16:50:31

Re:Sicilia - Attività agrituristica non prevista in zona E (verde agricolo) del PRG


In un comune della provincia di Agrigento è vidente un PRG del 1983. La discliplina urbanistica è regolata dalla Legge Regionale n. 71 del 1978.
L'articolo 23 di tale norma urbanistica regionale, rubricato "Agriturismo", al primo comma dice "Nell'ambito di aziende agricole, i relativi imprenditori a titolo principale possono destinare parte dei fabbricati adibiti a residenza ad uso turistico stagionale".
A seguito della legge 20 febbraio 2006, n. 96, sulla disciplina degli Agriturismi, la Regione Siciliana emana la legge regionale 26 febbraio 2010, n. 3, di recepimento della stessa, che riporta, tra l'altro:
- art. 2 c. 1: Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile ed iscritti alle camere di commercio, anche nella forma di società di capitali o di persone attraverso l’utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali.
- art. 3 c. 1: Possono essere utilizzati per le attività agrituristiche gli edifici o parti di essi catastati, non diruti totalmente. Tali edifici, anche oggetto di ristrutturazione o demolizione e ricostruzione purché regolarmente assentiti, devono essere già esistenti nel fondo a servizio dell’azienda agricola da almeno trentasei mesi al momento della richiesta del rilascio del certificato di abilitazione.

Il predetto PRG prevede una particolare zonizzazione, subzona C4, "[i]costituita dagli edifici rurali aventi speciali tipologie tradizionali (masserie,  bagli ect) ... destinate a residenze speciali turistiche (agriturismo)...[/i]".
L'articolo destinato alla zonizzazione agricola, invece, non fa alcuna menzione agli agriturismi, né rimanda all'articolo 23 della L.R. 71/78.
Secondo l'ufficio tecnico comunale, le attività agrituristiche possono essere insediate solo ed esclusivamente in quegli edifici rurali individuati dalla sottozona C4 del PRG, e quindi sarebbero escluse dalla zona E "territorio ad uso agricolo".
Io invece ritengo che, per quanto non espressamente prevista tra le attività specificate per il territorio agricolo, non è possibile escludere l'attività agrituristica dalla normale pratica agricola, considerando che la specifica disciplina di settore (nazionale e regionale) la fa rientrare a pieno titolo tra le attività che svolge l'imprenditore agricolo.
Cosa ne pensate?
[/quote]

REGOLA: agriturismo è un particolare sfruttamento della potenzialità agricola. Quindi consentito in tutte le zone agricole (non deve essere previsto! è implicito)

riferimento id:47666
vuoi interagire con la community? vai al NUOVO FORUM - community.omniavis.it