Data: 2018-11-20 14:23:55

alimentari artigiani con e senza consumo sul posto

Gli alimentari artigiani senza consumo devono comunicare al SUAP SOLO la notifica sanitaria 852? il SUAP controlla che siano iscritti alla CCIAA come impresa artigiana? e il controllo sui locali?

Gli alimentari artigiani con consumo immediato sono regolati dalla L.R. 8/2009. Questi allora devono presentare al SUAP SOLO la comunicazione  di consumo immediato di alimenti prodotti dall'azienda artigiana?
Alcuni articoli sono stati però recentemente abrogati (L.R. 5/2018), quindi:
- art. 2 c 1bis = chi aveva messo limitazioni (quindi no consumo immediato) in alcune zone ora deve modificare il proprio regolamento?
- art. 2 c. 2 = vuol dire che ora i locali dove possono vendere con consumo immediato possono essere anche non quelli di produzione o attigui? gli arredi possono essere simili a quelli di un ristorante? le stoviglie non sono più a perdere? ci può essere il servizio e l'assistenza?
- art. 2 c.4bis = non c'è più il requisito della lingua italiana art. 67 c. 2bis L.R. 6/2010?
- art. 3 c. 2bis = i prezzi e le informazioni possono essere non in italiano?

altri quesiti:
- gli orari sono dalle 6 all'1. Ma se il Comune ha stabilito dalle 7 alle 22 in deroga per la tutela della quiete pubblica, la volontà dell'A.C. è ancora valida?

ringraziando, si porgono cordiali saluti.

riferimento id:47664

Data: 2018-11-20 17:09:52

Re:alimentari artigiani con e senza consumo sul posto

[quote]Gli alimentari artigiani senza consumo devono comunicare al SUAP SOLO la notifica sanitaria 852? il SUAP controlla che siano iscritti alla CCIAA come impresa artigiana? e il controllo sui locali?[/quote]
La l.r. 11/2014 prevede di fatto la SCIA per tutte le attività. Nel caso specifico SCIA UNICA (SCIA+notifica).
Non compete al SUAP verificare che siano iscritti, anche se la SCIA è contestuale e quindi di fatto si devono iscrivere.
Il controllo sui locali lo fa l'ufficio tecnico per destinazione d'uso ed agibilità, ATS per i requisiti igienico-sanitari.

[quote]Gli alimentari artigiani con consumo immediato sono regolati dalla L.R. 8/2009. Questi allora devono presentare al SUAP SOLO la comunicazione  di consumo immediato di alimenti prodotti dall'azienda artigiana?[/quote]
NO, quanto sopra + COMUNICAZIONE CONSUMO IMMEDIATO

[quote]Alcuni articoli sono stati però recentemente abrogati (L.R. 5/2018), quindi:
- art. 2 c 1bis = chi aveva messo limitazioni (quindi no consumo immediato) in alcune zone ora deve modificare il proprio regolamento?
- art. 2 c. 2 = vuol dire che ora i locali dove possono vendere con consumo immediato possono essere anche non quelli di produzione o attigui? gli arredi possono essere simili a quelli di un ristorante? le stoviglie non sono più a perdere? ci può essere il servizio e l'assistenza?
- art. 2 c.4bis = non c'è più il requisito della lingua italiana art. 67 c. 2bis L.R. 6/2010?
- art. 3 c. 2bis = i prezzi e le informazioni possono essere non in italiano?[/quote]
L'art. 4 "Salvaguardia degli effetti" della L.R. 30/04/2009, n. 8 dispone che "[i]Sono fatti salvi gli effetti prodotti o comunque derivanti dalle leggi e dalle disposizioni abrogate dalla presente legge, comprese le modifiche apportate ad altre leggi. Restano pertanto confermate, in particolare, le autorizzazioni, le variazioni, i rifinanziamenti e ogni altro effetto giuridico, economico o finanziario prodotto o comunque derivante dalle disposizioni in materia di bilancio, nonché le variazioni testuali apportate alla legislazione vigente dalle leggi abrogate dalla presente legge, ove non superate da integrazioni, modificazioni o abrogazioni disposte da leggi intervenute successivamente[/i].
Pertanto non è abrogata la l.r. 8/2009 ma solo la norma che ha apportato la modifica: è la c.d. "reviviscenza di disposizioni normative  a seguito dell’abrogazione di provvedimenti  modificanti".

[quote]altri quesiti:
- gli orari sono dalle 6 all'1. Ma se il Comune ha stabilito dalle 7 alle 22 in deroga per la tutela della quiete pubblica, la volontà dell'A.C. è ancora valida?[/quote]
Se vige un regolamento comunale o un'ordinanza MOTIVATA si possono introdurre limitazioni all'orario 06-01 del giorno dopo. Non sono a mio avviso legittimi divieti o limiti generici.
La norma parla di deroghe motivate da parte dei comuni: normalmente le deroghe per definizione della parola stessa vanno ad estendere gli orari... non a ridurli.
 

riferimento id:47664

Data: 2018-11-27 11:17:25

Re:alimentari artigiani con e senza consumo sul posto

1) Il requisito della lingua italiana allora è da richiedere se c'è consumo sul posto e da non richiedere se non c'è consumo sul posto. Giusto?
2) se uno presenta anche scia vicinato perché vende altro non di sua produzione, la qualifica professionale deve essere in capo al titolare se impresa artigiana, quindi no delegato.
Ma se uno si iscrive come impresa non artigiana allora (per effettuare gelateria, rosticceria, pizzeria asporto...) presenta scia per trasformazione alimenti + scia vicinato (con abilitazione sua o delegato) e non consumo sul posto perché non artigiano? Quindi non può fare consumo sul posto?

grazie

riferimento id:47664

Data: 2018-11-27 14:06:25

Re:alimentari artigiani con e senza consumo sul posto

[quote]1) Il requisito della lingua italiana allora è da richiedere se c'è consumo sul posto e da non richiedere se non c'è consumo sul posto. Giusto?[/quote]
CONFERMO ma solo [i]nel caso di cittadini dei paesi non europei e dell'Unione Europea... [u]da parte del soggetto che esercita effettivamente l'attività[/u][/i]
Quindi di fatto un soggetto Comunitario potrebbe non dover attestare il requisito se al banco a servire c'è un cittadino italiano...

[quote]2) se uno presenta anche scia vicinato perché vende altro non di sua produzione, la qualifica professionale deve essere in capo al titolare se impresa artigiana, quindi no delegato.[/quote]
SI' ai fini dell'iscrizione al Registro Imprese come ditta artigiana, NO per le verifiche del SUAP: la ditta perderà il requisito di artigiana ma esercita comunque.

[quote]Ma se uno si iscrive come impresa non artigiana allora (per effettuare gelateria, rosticceria, pizzeria asporto...) presenta scia per trasformazione alimenti + scia vicinato (con abilitazione sua o delegato) e non consumo sul posto perché non artigiano? Quindi non può fare consumo sul posto? [/quote]
Lo può fare ma non per la l.r. 8/2009 bensì per il d.l. 223/2006 art.3 c. 1 lettera f-bis) (Bersani bis)

riferimento id:47664
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