L'autocollaudo di cui al DPR160/2010 deve avere la forma della perizia giurata? o meglio allegato ai modelli in uso nella maggior parte dei comuni per l'autocollaudo il tecnico deve allegare anche la perizia giurata?
grazie.
L'autocollaudo di cui al DPR160/2010 deve avere la forma della perizia giurata? o meglio allegato ai modelli in uso nella maggior parte dei comuni per l'autocollaudo il tecnico deve allegare anche la perizia giurata?
grazie.
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ASSOLUTAMENTE NO!!!!
Lo prevedeva il dlgs 32/1998 per l'autorizzazione iniziale, non per il collaudo ... e non ne parla assolutamente il dpr 160.
[color=red][b]Perizia "semplice"
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DPR 160/2010
Art. 10. Chiusura dei lavori e collaudo
1. Il soggetto interessato comunica al SUAP l'ultimazione dei lavori, trasmettendo:
a) la dichiarazione del direttore dei lavori con la quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità, ove l'interessato non proponga domanda ai sensi dell'articolo 25 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;
b) nei casi previsti dalla normativa vigente, il certificato di collaudo effettuato da un professionista abilitato;
2. La trasmissione al SUAP della documentazione di cui alle lettere a) e b) consente l'immediato esercizio dell'attività.
3. Il SUAP cura la trasmissione entro cinque giorni della documentazione di cui al comma 1 alle amministrazioni ed agli uffici comunali competenti che sono tenuti ad effettuare i controlli circa l'effettiva rispondenza dell'impianto alla normativa vigente entro i successivi novanta giorni, salvo il diverso termine previsto dalle specifiche discipline regionali. Nel caso in cui dalla certificazione non risulti la conformità dell'opera al progetto ovvero la sua rispondenza a quanto disposto dalle vigenti norme, fatti salvi i casi di mero errore materiale, il SUAP, anche su richiesta delle amministrazioni o degli uffici competenti, adotta i provvedimenti necessari assicurando l'irrogazione delle sanzioni previste dalla legge, ivi compresa la riduzione in pristino a spese dell'impresa, dandone contestualmente comunicazione all'interessato entro e non oltre quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1; l'intervento di riduzione in pristino può essere direttamente realizzato anche da parte dell'imprenditore stesso.
4. Fatti salvi i poteri di autotutela e di vigilanza, le Amministrazioni e le Autorità competenti non possono in questa fase adottare interventi difformi dagli adempimenti pubblicati sul portale, secondo quanto previsto all'articolo 4, comma 3, lettera a) del presente Regolamento.
5. In conformità al procedimento di cui all'articolo 7, l'imprenditore comunica al SUAP l'inizio dei lavori per la realizzazione o modificazione dell'impianto produttivo.
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Decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32
Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti,
a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59.
(G.U. n. 53 del 5 marzo 1998)
Art. 1. Norme per liberalizzare la distribuzione dei carburanti
......
3. Il richiedente trasmette al comune, unitamente alla domanda di autorizzazione, un'analitica autocertificazione corredata della documentazione prescritta dalla legge e di una [color=red][b]perizia giurata[/b][/color], redatta da un ingegnere o altro tecnico competente per la sottoscrizione del progetto presentato, abilitato ai sensi delle specifiche normative vigenti nei Paesi dell'Unione europea, attestanti il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2 e dei criteri di cui all'articolo 2, comma 1. Trascorsi novanta giorni dal ricevimento degli atti, la domanda si considera accolta se non è comunicato al richiedente il diniego. Il sindaco (il dirigente - circolare interni n. 2 del 27 gennaio 2000 - n.d.r.), sussistendo ragioni di pubblico interesse, può annullare l'assenso illegittimamente formatosi, salvo che l'interessato provveda a sanare i vizi entro il termine fissato dal comune stesso.
(comma così modificato dall'art. 83-bis, comma 19, legge n. 27 del 2012)
Nuovo CODICE DEL COMMERCIO della Toscana (L.R. 62/2018)
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Legge regionale 23 novembre 2018, n. 62
[color=red][size=24pt]Codice del Commercio[/size][/color]
Bollettino Ufficiale n. 53, parte prima, del 28 novembre 2018
http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2018-11-23;62&pr=idx,0;artic,1;articparziale,0
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[b][color=red][size=18pt]Nuovo CODICE DEL COMMERCIO della Toscana (L.R. 62/2018)[/size][/color][/b]
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[color=red][size=12pt][b]4 dicembre 2018
Firenze (Lungarno Colombo 44) + webinar online[/b][/size][/color]
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=47628.0