Data: 2018-11-20 05:57:07

Chiusura di attività ricettiva: va motivata anche se lo chiedono VVF

Chiusura di attività ricettiva: va motivata anche se lo chiedono VVF

[color=red][b]TAR CALABRIA – CATANZARO, SEZ. I – sentenza 16 novembre 2018 n. 1969[/b][/color]

FATTO e DIRITTO

1. La controversia si incentra sulla legittimità dell’ordinanza del comune di Briatico (VV) del 7 novembre 2017, con la quale è stato imposto alla ricorrente la chiusura dell’attività ricettiva alberghiera all’insegna “Hotel ristorante costa Azzurra” ed è stata revocata la relativa licenza, rilasciata il 6 novembre 1996.

2. L’impugnata ordinanza è fondata sul contenuto di una nota, acquisita al protocollo dell’ente comunale in data 12 ottobre 2017, con cui il Comando provinciale dei vigili del fuoco di Vibo Valentia ha comunicato che in data 28 settembre 2017 il suo personale aveva effettuato un sopralluogo presso i locali dell’hotel allo scopo di verificare il rispetto delle prescrizioni già impartite alla ricorrente con altra, precedente nota dello stesso comando del 7 giugno 2017, e che, tuttavia, all’esito di tale sopralluogo, aveva riscontrato che l’albergo, dotato di 75 posti letto, non aveva ottemperato alla maggior parte di dette prescrizioni.

3. A tali prescrizioni, che davano atto della inadeguatezza della struttura rispetto alle regole tecniche di prevenzione incendi e imponevano, tra l’altro, l’utilizzo di un massimo di 25 posti letto, la ricorrente ha affermato invero di essersi immediatamente conformata, contenendo la ricettività dell’hotel, nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2017, entro il predetto limite.

3.1. Quanto al periodo successivo, ha precisato di aver segnalato al comune la sospensione dell’attività alberghiera (dal 27 settembre al 20 dicembre 2017), con nota ricevuta al protocollo dell’ente il 28 settembre 2017 e di averlo ribadito anche nelle memorie rassegnate dopo la ricezione della comunicazione di avvio del procedimento di revoca.

4. Ciò posto ha dedotto, nel ricorso, anzitutto la violazione della disposizioni normative sulla prevenzione incendi (d.lgs 139/2006; D.P.R. 151/2011; D.M. 9 aprile 1994), in particolare per errata applicazione del punto 66 dell’allegato I al D.P.R. n. 151/2011, che suddivide le strutture alberghiere in tre categorie (categoria A fino a 50 posti letto, categoria B oltre 50 e fino a 100 posti letto, categoria C oltre 100 posti letto) e, in relazione a ciascuna di esse, detta un regime differenziato ai fini della sicurezza antincendi. L’impugnata ordinanza sarebbe illegittima in quanto assunta sulla scorta di prescrizioni dei vigili del fuoco del tutto erronee perché fondate sull’inquadramento della struttura nella categoria B anziché A.

4.1. Ha censurato, inoltre, l’eccesso di potere nel quale sarebbe incorso il comune per aver fondato il provvedimento su un sopralluogo dei vigili del fuoco avvenuto, senza previo avviso, quando la struttura era provvisoriamente chiusa per sospensione dell’attività, circostanza di cui l’ente comunale era (già) stato posto a conoscenza tramite apposita segnalazione della ricorrente. Del tutto “inconferente”, ancora, sarebbe il richiamo all’art. 16, comma 5, del d.lgs. 139/2006 e alla natura di “atti definitivi” propria delle “determinazioni” assunte dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ivi affermata, contenuto nella nota comunale di risposta alle memorie prodotte dalla ricorrente a seguito della comunicazione di avvio del procedimento di revoca.

4.2. Da ultimo, sarebbe evidente la sproporzione tra l’illecito contestato e la sanzione applicata, tenuto conto che, ai sensi dell’art. 20, comma 3, d.lgs. n. 139/2006, la mancata presentazione della SCIA avrebbe legittimato soltanto la sospensione dell’attività da parte del Prefetto fino all’adempimento dell’obbligo.

5. Il Comune, costituitosi, ha replicato alle doglianze di controparte affermando, anzitutto, la correttezza delle prescrizioni contenute negli atti dei vigili del fuoco, posto che in esito al primo sopralluogo è emerso un impiego, di fatto, di ben 78 posti letto in luogo dei 48 previsti nella licenza del 1996; ha poi argomentato l’infondatezza delle ulteriori censure sul rilievo, tra gli altri, che “il comune di Briatico è stato obbligato ad adottare il provvedimento impugnato, stante l’impossibilità di mettere in discussione la veridicità delle affermazioni dei Vigili del Fuoco ed in ragione della mancanza di spazi di discrezionalità”.

6. Questo T.A.R., con ordinanza del 15 febbraio 2018 ha sospeso l’ordinanza del comune rilevando che essa risulta fondata “su un sopralluogo effettuato nel momento in cui l’albergo era chiuso e, in relazione al quale ne è contestato l’avviso”.

7. All’udienza del 26 settembre 2018 la causa è stata trattenuta in decisione.

8. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

9. Sussiste l’illegittimità del provvedimento ablatorio, gravemente incidente sull’attività imprenditoriale esercitata dalla ricorrente, giacché adottato sulla scorta di un sopralluogo palesemente viziato in quanto svoltosi ad albergo chiuso e senza alcun contraddittorio. Ne risulta, di conseguenza, inficiata la motivazione della revoca, fondata esclusivamente sul contenuto della relativa nota del Comando dei vigili del fuoco e diretta a inibire l’attività dell’Hotel ristorante costa Azzurra, già da tempo inattivo per autonoma decisione intrapresa dalla ricorrente.

9.1. Il comune, peraltro, come detto, era stato appositamente informato dalla ricorrente – dapprima con nota del 28 settembre e poi anche con le memorie del 30 ottobre, rese in risposta alla comunicazione di avvio del procedimento di revoca della licenza – della sospensione dell’attività alberghiera per il periodo 27 settembre-20 dicembre, sicché era certamente a conoscenza del fatto che il sopralluogo dei vigili era stato effettuato durante la temporanea chiusura dell’hotel.

9.2. Invero, ricevuta la nota sul secondo sopralluogo dei vigili del fuoco, il comune resistente avrebbe dovuto notiziare il relativo Comando della sospensione dell’attività imprenditoriale nei locali oggetto di verifica e certamente avrebbe dovuto astenersi dall’avviare (e portare a compimento, peraltro ingiustificatamente svalutando le osservazioni formulate dalla ricorrente nel contraddittorio endoprocedimentale) il procedimento finalizzato alla revoca della licenza alberghiera.

10. Il rilevato difetto di motivazione dell’ordinanza è ragione di illegittimità che assorbe le ulteriori censure sollevate da parte ricorrente, relative, da un lato, alle prescrizioni e al merito dei rilievi concernenti il rispetto della normativa in materia di prevenzione antincendio avanzati dai vigili del fuoco (rilievi e prescrizioni formalizzati di seguito al primo sopralluogo, a cui la ricorrente afferma peraltro di essersi conformata) e, dall’altro, alla violazione del principio di proporzionalità tra sanzione e illecito.

11. Per quanto osservato, il ricorso, in conclusione, è fondato e va accolto, con conseguente annullamento dell’ordinanza del comune di Briatico del 7 novembre 2017.

12. Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono, ex lege, la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:

a) annulla l’ordinanza n. 25 del comune di Briatico del 7.11.2017, prot. n. 6307.

b) condanna il comune di Briatico alla refusione delle spese e competenze di lite, che liquida in complessivi euro 1.500,00 oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge.

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