Buongiorno, sempre l'ASL, ci contesta per una agraria dove vi è un deposito per la vendita di fitosanitari, qui al Suap è stata presentata a suo tempo, la scia per deposito e vendita di prodotti fitosanitari art 21 DPR 290/2001 e Circolare Min. Sanità 30 aprile 1993 n. 15 e autorizzaione per l'abilitazione degli operatori. L'ASL ci contesta che la scia non va bene e ci vuole l'autorizzazione anche per il deposito. Come posso risolvere? Grazie.
riferimento id:47613Le dispute amministrative si risolvono male. Puoi spiegare alla ASL che di fronte ad una SCIA restano invariati i poteri di controllo ex post che possono essere messi in atto dall’autorità competente.
Il combinato disposto dell’art. 19 della legge 241/90 e della circolare che hai citato (che dà oggettività alle condizioni dei locali) fanno sì che il SUAP possa, per non dire debba, applicare il regime della SCIA.
Anche volendo avallare l’iniziativa della ASL, in ogni caso, decorsi 60 gg dalla presentazione della SCIA senza che l’Amministrazione comunale sia intervenuta, resta salva la possibilità dell’azione inibitoria nei modi della autotutela (comunque nel termine di 18 mesi). Ai sensi della legge 241/90 non si ravvedano i presupposti per avviare un procedimento di tale portata. La giurisprudenza ha chiarito (vedi fra tante il CdS n. 757/2017) [i]il rispetto dell’art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990, è subordinato alla sussistenza dei presupposti consistenti: nell’illegittimità originaria del provvedimento; nell’interesse pubblico concreto ed attuale alla sua rimozione [b]diverso dal mero ripristino della legalità[/b]; e nell’assenza di posizioni di affidamento consolidato in capo ai destinatari; da esplicitare attraverso una puntuale e convincente motivazione
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