Buongiorno,
un vivaio in toscana vende:
-prodotti di propria produzione
-prodotti acquistati da terzi e sottoporti a manipolazione prezzo lo stesso vivaio
-altri prodotti connessi all'attività agricola (come specificato dalla Ris. 284489 del 10 luglio 2017), quindi terriccio, piccoli articoli da giardinaggio, semi, pesticidi etc..
Mentre per le prime due attività ritengo che non sia necessaria alcuna autorizzazione, per la terza credo che occorra invece una comunicazione di inizio esercizio di vicinato.
Il fondo in cui viene svolta l'attività però è tutto un terreno agricolo (con istallate delle serre all'interno delle quali vi sono tali prodotti commercializzati).
Vista l'abrograzione della legge regionale 1 del 03 gennaio 2005 (e dell'art. 59 che prevedeva che il commercio effettuato entro 30 mq non necessitava di cambio di destinazione d'uso del fondo)..come posso comportarmi? Urbanisticamente non credo che in un terreno agricolo possa essere iniziato un esercizio di commercio...
Inoltre, per quanto riguarda il limite di fatturato di euro 160.000 previsto dal comma 8 dell D.lgs 228/2001 è sempre valido?
grazie
Buongiorno,
un vivaio in toscana vende:
-prodotti di propria produzione
-prodotti acquistati da terzi e sottoporti a manipolazione prezzo lo stesso vivaio
-altri prodotti connessi all'attività agricola (come specificato dalla Ris. 284489 del 10 luglio 2017), quindi terriccio, piccoli articoli da giardinaggio, semi, pesticidi etc..
Mentre per le prime due attività ritengo che non sia necessaria alcuna autorizzazione, per la terza credo che occorra invece una comunicazione di inizio esercizio di vicinato.
[color=red]CONFERMO ... scia di vicinato[/color]
Il fondo in cui viene svolta l'attività però è tutto un terreno agricolo (con istallate delle serre all'interno delle quali vi sono tali prodotti commercializzati).
[color=red]Non serve cambio di destinazione, la prevalenza è agricola[/color]
Vista l'abrograzione della legge regionale 1 del 03 gennaio 2005 (e dell'art. 59 che prevedeva che il commercio effettuato entro 30 mq non necessitava di cambio di destinazione d'uso del fondo)..come posso comportarmi? Urbanisticamente non credo che in un terreno agricolo possa essere iniziato un esercizio di commercio...
[color=red]Adesso conta la prevalenza, ancora più favorevole![/color]
Inoltre, per quanto riguarda il limite di fatturato di euro 160.000 previsto dal comma 8 dell D.lgs 228/2001 è sempre valido?
[color=red]
SEMPRE VALIDO
Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228
8. Qualora l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente sia superiore a 160 mila euro per gli imprenditori individuali ovvero a 4 milioni di euro per le società, si applicano le disposizioni del citato decreto legislativo n. 114 del 1998.
(comma così modificato dall'art. 1, comma 1064, legge n. 296 del 2006)
[/color]
grazie
Buonasera, grazie per la risposta.
Con il nuovo codice del commercio della Toscana cambia qualcosa in merito al quesito posto?
grazie
Neanche la lr 62/2018, come la 28/2005, si applica agli imprenditori agricoli che vendono i propri prodotti ai sensi dell'art. 4 d. lgs. 228/2001.
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