Buongiorno, a seguito della presentazione di una scia per avvio attività di estetista il Comune mi scrive che l'attività non può essere svolta in quanto la destinazione dei locali è residenziale.
La L. 1/90 all'art. 4 comma 5 "L'attivita' di estetista puo' essere svolta presso il domicilio dell'esercente ovvero presso apposita sede designata dal committente in locali che rispondano ai requisiti previsti dal regolamento comunale di cui all'articolo 5."
A mio avviso se vengono rispettati i requisiti igienico sanitari l'attività e ammissibile.
Il motivo del contendere riguarda l'art. 7 comma 1 del Regolamento Regionale n. 5 del 22/03/2016: "L'attività di estetista è svolta in locali rispondenti alle vigenti norme urbanistiche, edilizie e sanitarie."
Qual è il vostro parere?
Buongiorno, a seguito della presentazione di una scia per avvio attività di estetista il Comune mi scrive che l'attività non può essere svolta in quanto la destinazione dei locali è residenziale.
La L. 1/90 all'art. 4 comma 5 "L'attivita' di estetista puo' essere svolta presso il domicilio dell'esercente ovvero presso apposita sede designata dal committente in locali che rispondano ai requisiti previsti dal regolamento comunale di cui all'articolo 5."
A mio avviso se vengono rispettati i requisiti igienico sanitari l'attività e ammissibile.
Il motivo del contendere riguarda l'art. 7 comma 1 del Regolamento Regionale n. 5 del 22/03/2016: "L'attività di estetista è svolta in locali rispondenti alle vigenti norme urbanistiche, edilizie e sanitarie."
Qual è il vostro parere?
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CERTO che si può fare.
La rispondenza alle norme urbanistiche (che fra l'altro non sono edilizie!!!) non significa che la destinazione debba essere artigianale.
Significa che dci devono essere i requisiti strutturali e funzionali minimi ... compatibili con la civile abitazione (insomma si usa il bagno di casa o locali adatti + forbici ed altra attrezzatura sterile ecc...)