La verifica dei requisiti per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, come mi è sembrato di capire pur con tanti dubbi, deve essere eseguita sia per quanto riguarda l'art. 71 del D.Lgs. 59/2010 che gli articoli 11 e 92 del TULPS. L'art. 71 al comma 1, lett. b, prevede come causa di esclusione la condanna...... per delitto non colposo per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni....." ed al comma 3 dispone che il divieto permane per la durata di 5 anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. L'art. 11 del TULPS dispone che le autorizzazioni di polizia debbono essere negate a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione. Come si possono conciliare le sopradette disposizioni? Un soggetto che si trova nella condizione ostativa indicata può esercitare l'attività dopo 5 anni dal giorno in cui è stata scontata la pena anche se non ha ottenuto la riabilitazione? La prima parte dell'art. 11 -salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi- come deve essere interpretata? Si potrebbe sostenere che per l'attività di somministrazione si applica solo il D.Lgs. 59/2010 e conseguentemente la L.R. 28/2005 per l'accertamento dei requisiti soggettivi? Grazie
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La verifica dei requisiti per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, come mi è sembrato di capire pur con tanti dubbi, deve essere eseguita sia per quanto riguarda l'art. 71 del D.Lgs. 59/2010 che gli articoli 11 e 92 del TULPS. L'art. 71 al comma 1, lett. b, prevede come causa di esclusione la condanna...... per delitto non colposo per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni....." ed al comma 3 dispone che il divieto permane per la durata di 5 anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. L'art. 11 del TULPS dispone che le autorizzazioni di polizia debbono essere negate a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione. Come si possono conciliare le sopradette disposizioni? Un soggetto che si trova nella condizione ostativa indicata può esercitare l'attività dopo 5 anni dal giorno in cui è stata scontata la pena anche se non ha ottenuto la riabilitazione? La prima parte dell'art. 11 -salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi- come deve essere interpretata? Si potrebbe sostenere che per l'attività di somministrazione si applica solo il D.Lgs. 59/2010 e conseguentemente la L.R. 28/2005 per l'accertamento dei requisiti soggettivi? Grazie
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All'attività di somministrazione si applica solo l'art. 71 e non più i requisiti del TULPS (peraltro in gran parte richiamati nello stesso art. 71).
Nuovo CODICE DEL COMMERCIO della Toscana (L.R. 62/2018)
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Legge regionale 23 novembre 2018, n. 62
[color=red][size=24pt]Codice del Commercio[/size][/color]
Bollettino Ufficiale n. 53, parte prima, del 28 novembre 2018
http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2018-11-23;62&pr=idx,0;artic,1;articparziale,0
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[b][color=red][size=18pt]Nuovo CODICE DEL COMMERCIO della Toscana (L.R. 62/2018)[/size][/color][/b]
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[color=red][size=12pt][b]4 dicembre 2018
Firenze (Lungarno Colombo 44) + webinar online[/b][/size][/color]
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=47628.0