A seguito di denuncia esposto in un supermercato è stato accertato un ampliamento dei locali abusivo.
I Vigili hanno comunicato la notizia di reato alla procura.
L’ufficio tecnico ha emesso ordinanza di demolizione e nel frattempo ha dato 60 gg di tempo per trovare, se possibile, una soluzione tecnica.
Lo stesso ormai decorsi i 60 gg senza risultati, ha informato l’ufficio suap della suddetta ordinanza. Non sono stati messi sigilli
1. Può il suap emettere ordinanza e/o provvedimento con inibizione della sola parte abusiva?
2. Deve procedere immediatamente o entro 30 gg ad ordinare il divieto di prosecuzione di tutta l’attività.
grazie
A seguito di denuncia esposto in un supermercato è stato accertato un ampliamento dei locali abusivo.
I Vigili hanno comunicato la notizia di reato alla procura.
L’ufficio tecnico ha emesso ordinanza di demolizione e nel frattempo ha dato 60 gg di tempo per trovare, se possibile, una soluzione tecnica.
Lo stesso ormai decorsi i 60 gg senza risultati, ha informato l’ufficio suap della suddetta ordinanza. Non sono stati messi sigilli
1. Può il suap emettere ordinanza e/o provvedimento con inibizione della sola parte abusiva?
2. Deve procedere immediatamente o entro 30 gg ad ordinare il divieto di prosecuzione di tutta l’attività.
grazie
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L'abusività dei locali non rende automaticamente priva di requisiti l'attività.
Non sembra vi siano i presupposti per procedere nè ad inibire l'uso parziale nè l'attività complessiva.
Ovviamente l'ufficio tecnico potrà e dovrà procedere per la segnalazione alla Procura e l'adozione dell'ordine di demolizione e/o ripristino.
Siccome c'è di mezzo la procura ... credevo che il responsabile SUAP rischiasse di incorrere nel reato di omissione d'atto d'ufficio.
Buongiorno Simone,
secondo quanto disposto nella seguente sentenza https://studiolegaleberto.net/t-a-r-della-campania-sezione-terza-sentenza-n-3321-del-2018-pubbl-il-21-05-2018/
viene affermato :
"Infatti è assolutamente da escludere, sul piano logico prima ancora che giuridico (per la contraddizione che non consente), che possa essere tollerata la prosecuzione di un’attività commerciale in locali per i quali la stessa amministrazione ha disposto la demolizione."
"In tal situazione l’Amministrazione comunale non poteva e non doveva far altro che ritenere preclusa la prosecuzione dello svolgimento dell’attività commerciali nei predetti locali."
Anche qui http://www.ptpl.altervista.org/dossier/dossier_agibilita.htm
viene affermato che "il diniego di esercizio di attività di commercio deve ritenersi senz’altro legittimo"
Rimani sempre della stessa idea?
Buongiorno Simone,
secondo quanto disposto nella seguente sentenza https://studiolegaleberto.net/t-a-r-della-campania-sezione-terza-sentenza-n-3321-del-2018-pubbl-il-21-05-2018/
viene affermato :
"Infatti è assolutamente da escludere, sul piano logico prima ancora che giuridico (per la contraddizione che non consente), che possa essere tollerata la prosecuzione di un’attività commerciale in locali per i quali la stessa amministrazione ha disposto la demolizione."
"In tal situazione l’Amministrazione comunale non poteva e non doveva far altro che ritenere preclusa la prosecuzione dello svolgimento dell’attività commerciali nei predetti locali."
Anche qui http://www.ptpl.altervista.org/dossier/dossier_agibilita.htm
viene affermato che "il diniego di esercizio di attività di commercio deve ritenersi senz’altro legittimo"
Rimani sempre della stessa idea?
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Rimango della stessa idea (ci sono altre sentenze analoghe) ... fermo restando, ribadisco, il potere/dovere dell'ufficio tecnico di dichiarare inagibilità ed eventuale inutilizzabilità dei locali. Se questi sono inutilizzabili l'attività commerciale non potrà essere svolta (ma come conseguenza indiretta).