A seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 222/2016 per lo svolgimento di pubblici spettacoli e intrattenimenti fino a 200 persone, che utilizzano strutture e impianti soggetti a certificazioni di sicurezza , è sufficiente che l’organizzatore presenti al Suap la documentazione e la relazione asseverata del tecnico abilitato che attesti le condizioni di sicurezza e incolumità dell’evento.
Si chiede: occorre inviare alla Commissione ai fini del controllo la documentazione prodotta ?
Per pubblici spettacoli e/o trattenimenti fino a 200 persone la relazione a firma del tecnico va inviata alla Commissione di vigilanza per l'attività di competenza di cui all'art. 141 c. 1 lettera e) del R.D. 06/05/1940, n. 635, ovvero "[i]controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti[/i]".
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