Data: 2018-11-08 14:42:04

avvio attività di servizi turistici

Un cittadino residente nel ns comune vorrebbe avviare una impresa di "servizi turistici" sul territorio (es visite guidate)
Lui non è in possesso di abilitazioni come accompagnatore turistico e/o guida turistica ma vorrebbe avviare l'impresa che
dovrebbe gestire e organizzare il servizio con la collaborazione di personale in possesso dei requisiti.
Lo può fare? giuridicamente come si può inquadrare questa attività?
grazie

riferimento id:47505

Data: 2018-11-09 14:14:40

Re:avvio attività di servizi turistici


Un cittadino residente nel ns comune vorrebbe avviare una impresa di "servizi turistici" sul territorio (es visite guidate)
Lui non è in possesso di abilitazioni come accompagnatore turistico e/o guida turistica ma vorrebbe avviare l'impresa che
dovrebbe gestire e organizzare il servizio con la collaborazione di personale in possesso dei requisiti.
Lo può fare? giuridicamente come si può inquadrare questa attività?
grazie
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DEVE STARE ATTENTO in quanto:

La gestione di "servizi turistici" è attività tipica delle AGENZIE DI VIAGGIO e, quindi, se svolge attività che rientrano nella definizione della LR 86 non può farlo se non nella forma dell'agenzia di viaggio.

Ciò detto, se l'attività è limitata a fornire servizi specifici, senza soggiorno o pernottamenti, siamo in presenza di una AGENZIA D'AFFARI.

SUGGERISCI al soggetto di tenere anche in considerazione il rapporto con i professionisti che utilizza, perchè potrebbero esservi delle ripercussioni civilistiche nell'uso continuativo di professionisti esterni alle proprie dipendenze ... ne parli con un commercialista o consulente del lavoro

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(http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2016-12-20;86&pr=idx,0;artic,1;articparziale,0)

Art. 87
Definizione e attività delle agenzie di viaggio e turismo
1. Sono agenzie di viaggio e turismo, di seguito agenzie di viaggio, le imprese che esercitano le seguenti attività tipiche:
a) produzione e organizzazione di viaggi e soggiorni per singole persone o per gruppi, senza vendita diretta al pubblico;
b) produzione e organizzazione di viaggi e soggiorni per singole persone o per gruppi, intermediazione nei servizi di cui alla lettera a) o di singoli servizi separati, gite, escursioni e visite individuali o collettive con vendita diretta al pubblico;
c) intermediazione di viaggi e soggiorni prodotti e organizzati, per singole persone o per gruppi, dalle imprese che svolgono le attività di cui alle lettere a) e b), e di singoli servizi separati, gite, escursioni e visite individuali o collettive con vendita diretta al pubblico;
d) raccolta di adesioni a viaggi e crociere per l’interno e per l’estero.
2. Nell'esercizio delle attività tipiche di produzione, organizzazione, vendita e intermediazione di viaggi e soggiorni, le agenzie di viaggio stipulano contratti di viaggio con i quali viene procurato al cliente il pacchetto turistico, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 34 del d.lgs. 79/2011 .
3. Rientrano tra le attività complementari delle agenzie di viaggio:
a) l'informazione e l'assistenza ai propri clienti, nonché l'accoglienza degli stessi nei porti, aeroporti, stazioni di partenza e di arrivo di mezzi collettivi di trasporto;
b) la prenotazione dei servizi di ristoro e di strutture ricettive e di agriturismi, oppure la vendita di buoni di credito per i servizi sopra indicati emessi anche da altri operatori nazionali ed esteri;
c) la gestione dei servizi informazione ed accoglienza turistica eventualmente affidati dal comune con l'utilizzazione di segni distintivi diversi da quelli che contrassegnano gli uffici di informazione locale;
d) ogni altra forma di attività connessa con la vendita di servizi, ivi compresa la prenotazione e la vendita di biglietti per attività di pubblico spettacolo.
4. Le agenzie di viaggio di cui al comma 1, lettera a), possono stipulare contratti direttamente con i soggetti di cui all'articolo 98 purché si tratti di viaggi collettivi «tutto compreso», organizzati e prodotti dalle agenzie medesime, con un numero di partecipanti non inferiore a venti. Possono altresì stipulare contratti direttamente con i soggetti di cui all'articolo 96.

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