Salve,
nelle scuole dove è presente il C.I.C. (Centro di Informazione e Consulenza) istituito dalla Legge n° 162 del 26 giugno 1990, comunemente chiamato «sportello d’ascolto», che svolge attività di prevenzione, informazione, sostegno e consulenza, tramite dottori psicologi e psicoterapeuti delle ASL territoriali, rivolte a tutte le componenti scolastiche (studenti, genitori e docenti), quali sono secondo voi le procedure da seguire per adeguarsi al GDPR? Da tenere presente che non esiste un vero e proprio contratto tra scuola e Asl, ma semplicemente una richiesta del servizio da parte della scuola che è stata accolta dalla ASL e che gli operatori trattano esclusivamente dati in forma cartacea e gli stessi non vengono archiviati negli uffici della scuola ma rimangono in possesso dei Dottori.
I quesiti sono questi:
1) La Scuola deve nominare la ASL di competenza come Responsabile del Trattamento e nel caso c'è bisogno di una nomina ufficiale?
2) La Scuola deve designare i Psicologi/Psicoterapeuti dipendenti della ASL come persone autorizzate al trattamento dei dati?
3) La Scuola deve preparare una informativa privacy specifica per alunni minorenni e maggiorenni che desiderano usufruire di questo servizio o dovrebbe farlo direttamente la ASL?
Come sempre ringrazio anticipatamente per la vs. squisita gentilezza e professionalità.
Grazie.
Ho avuto occasione di affrontare un analogo quesito nel gruppo GDPR SCUOLA.
Ecco il mio contributo:
Qui entrano in ballo DUE PROFILI:
1) svolgimento di attività professionale nei confronti di un soggetto senza capacità di agire. Ricordo che il vigente codice deontologico degli psicologi dispone "Le prestazioni professionali a persone minorenni o interdette sono, generalmente, subordinate al consenso di chi esercita sulle medesime la potestà genitoriale o la tutela.Lo psicologo che, in assenza del consenso di cui al precedente comma, giudichi necessario l’intervento professionale nonché l’assoluta riservatezza dello stesso, è tenuto ad informare l’Autorità Tutoria dell’instaurarsi della relazione professionale. Sono fatti salvi i casi in cui tali prestazioni avvengano su ordine dell’autorità legalmente competente o in strutture legislativamente preposte".
2) PRIVACY: ricordo che la riduzione a 14 anni del limite per esprimere il consenso vale solo per i servizi web e non per i servizi di sportelli psicologici come quello indicato per i quali occorre il consenso di chi esercita la potestà genitoriale (entrambi i genitori se presenti e se non vi è affidamento disgiunto): Dlgs 196/2003: Art. 2-quinquies (Consenso del minore in relazione ai servizi della società
dell'informazione)
1. In attuazione dell'articolo 8, paragrafo 1, del Regolamento, il minore che ha compiuto i quattordici anni puo' esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in relazione all'offerta diretta di servizi della societa' dell'informazione. Con riguardo a tali servizi, il trattamento dei dati personali del minore di eta' inferiore a quattordici anni, fondato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento, e' lecito a condizione che sia prestato da chi esercita la responsabilita' genitoriale.
2. In relazione all'offerta diretta ai minori dei servizi di cui al comma 1, il titolare del trattamento redige con linguaggio particolarmente chiaro e semplice, conciso ed esaustivo, facilmente accessibile e comprensibile dal minore, al fine di rendere significativo il consenso prestato da quest'ultimo, le informazioni e le comunicazioni relative al trattamento che lo riguardi.
Il gruppo: https://www.facebook.com/groups/181313285995483/