A seguito dell'evoluzione normativa l'autorizzazione amministrativa di cui all'art.86 del TULPS rispetto agli stabilimenti balneari (stabilimenti di bagni) deve ancora essere rilasciata o può essere sostituita da una SCIA?
riferimento id:475La Circolare 3635/C del 6 maggio 2010 relativamente all’attivita’ di SOMMINISTRAZIONE ha chiarito che:
In materia di attività di somministrazione di alimenti e bevande si richiama il parere 23 maggio 2007, n. 557/PAS.1251.12001(1), nel quale il Ministero dell’interno ha ribadito che l’autorizzazione per l’attività in discorso mantiene la “natura di licenza di polizia ai fini dell’art. 86 del t.u.l.p.s. come disposto dall’art. 152 del reg. al t.u.l.p.s., modificato dal D.P.R. n. 311/2001”.
Ad avviso del Ministero dell’interno, infatti, tale particolare natura di “autorizzazione di polizia, che continua a caratterizzare la somministrazione di alimenti e bevande, comporta la soggezione dell’attività stessa alle disposizioni delle leggi di pubblica sicurezza per i profili attinenti la tutela dell’ordine e sicurezza pubblica e dell’incolumità delle persone. Da ciò discende che l’autorità competente al rilascio è tenuta a svolgere l’attività di verifica dei necessari requisiti soggettivi di cui alle norme di pubblica sicurezza oltre a quelli oggettivi con riferimento ai criteri di sorvegliabilità del locale (..)”. I requisiti soggettivi ai quali fa riferimento il parere ministeriale sono quelli di cui agli artt. 11 e 92 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773.
Ciò premesso a nostro avviso sebbene rimangano formalmente distinte le tre tipologie di "autorizzazioni" (amministrativa, in base alla legge regionale; di somministrazione, in base alla legge regionale; di pubblica Sicurezza in base all'86 del TULPS) sotto il profilo amministrativo:
1) per l'avvio dell'attività di stabilimento balneare occorre presentare la SCIA per la parte amministrativa (nello stesso modello è possibile dichiarare che la stessa vale anche quale art. 86 del TULPS)
2) per la somministrazione occorre presentare specifica SCIA (+ notifica sanitaria)
Quindi riteniamo pienamente applicabili le procedure di SCIA