Data: 2018-11-07 14:26:05

RInnovo licenza fochino

Salve, per il rinnovo di una licenza di fochino, è corretto che alla domanda da presentare al Comune di residenza (regione Lombardia) vadano allegati: 1) nulla osta rilasciato dal Questore della Provincia di residenza del richiedente.
2) certificato medico di idoneità psico-fisica
Serve altro? Vi è necessità del nulla osta della Questura anche in caso di rinnovo della licenza? A mio parere è necessario, tanto più perchè è esplicitamente di durata pari a tre anni, ma dato che all'art. 163, comma 2 lett. e) del D.Lgs. 112/1998 si parla di rilascio, mi era sorto il dubbio se queste disposizioni valessero anche in caso di rinnovo.
Grazie e cordiali saluti

riferimento id:47495

Data: 2018-11-08 12:32:08

Re:RInnovo licenza fochino

sintesi veloce omnicomprensiva ad uso di tutti.

La licenza per il mestiere di fochino è prevista dall’art. 27 del DPR  n. 302/1956

Per l’idoneità tecnica vedere anche l’art. 49 TULPS, RD n. 773/1931, e l’art. 101 del Reg. TULPS, RD n. 635/1940

Attualmente, in base al decreto-legge n. 5/2012 che ha modificato il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS), molte autorizzazioni di polizia sono passate dalla validità annuale alla validità triennale. Anche la licenza di Fochino gode di questa semplificazione.
Vedi circolare del 22/02/2012, prot. 557/PAS/12982.AP(3) del Ministero dell’Interno


Alcune Regioni, come la Toscana, hanno disposto l'abolizione die certificati medici per talune attività. [i]La legge regionale toscana n. 40/2009, con l’intento di semplificare ha disposto, all’art. 50 che è abolito l’obbligo di presentazione dei seguenti certificati sanitari, qualora siano richiesti nell’ambito di procedimenti amministrativi di competenza dei soggetti... [fra cui gli enti locali].
[omissis]
m) certificato di idoneità a svolgere la mansione di fochino;
[omissis]
[/i]

Guardati anche l’art. 163, comma 2, lett. e) del d.lgs. n. 112/98, come modificato dal DL n. 144/2005 (necessità di nulla osta della Questura)
Reputo il nulla osta necessario per il primo rilascio ma è meglio se senti la Questura, la circolare citata dice che anche tale nulla osta avrebbe valore triennale. Questa resta l'interpretazione dominante.

La eventuale dichiarazione di rapporto d’impiego o di lavoratore autonomo è una dichiarazione sostitutiva che può indicare nel modello. La fonte normativa di tale necessità dovrebbe essere il DPR 302/56.

Nel modello saranno dichiarati i requisiti morali per l’esercizio dell’attività:
‐ art. 67 del d.lgs. n. 159/2011 (antimafia)
‐ articoli 11 e 43 TULPS
‐ art. 9 della legge n. 110/1975

Dato che trattasi di accertamento dei requisiti morali e del possesso del delle certificazioni / nulla osta, è possibile applicare la SCIA

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