Il nostro Suap è gestito in forma associata con grosse difficoltà e con tanta confusione che si ripercuote puntualmente sugli uffici commercio. Il dubbio è spesso qual'è il limite della competenza tra i due uffici. Il regolamento esistente non ci aiuta perchè malfatto. Nella risposta ad un recente quesito ho letto che nel caso di gestione associata le competenze del Suap sono limitate a quelle delegate. Cosa significa? Le competenze del Suap possono anche essere diverse o ridotte rispetto a quelle previste dal DPR 160? Se si con quale atto si stabilisce tutto ciò? Le competenze non delegate continuano ad essere gestite dai soliti servizi che le gestivano prima della nascita del Suap?
Grazie
Il nostro Suap è gestito in forma associata con grosse difficoltà e con tanta confusione che si ripercuote puntualmente sugli uffici commercio. Il dubbio è spesso qual'è il limite della competenza tra i due uffici. Il regolamento esistente non ci aiuta perchè malfatto. Nella risposta ad un recente quesito ho letto che nel caso di gestione associata le competenze del Suap sono limitate a quelle delegate. Cosa significa? Le competenze del Suap possono anche essere diverse o ridotte rispetto a quelle previste dal DPR 160? Se si con quale atto si stabilisce tutto ciò? Le competenze non delegate continuano ad essere gestite dai soliti servizi che le gestivano prima della nascita del Suap?
Grazie
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PROVO A SPIEGARE MEGLIO.
1) le competenze MINIME del SUAP sono definite a livello nazionale dal DPR 160/2010 (il decreto dà luogo ad alcuni dubbi interpretativi ma occorre sempre trovare in esso il riferimento per la determinazione della competenza)
2) il SUAP, quale unità organizzativa, può essere destinataria di altre competenze (chiamiamole FACOLTATIVE), cioè può assorbire le competenze del commercio, edilizia, svolgere funzioni in materia di finanza e contabilità ecc.... Come tutti gli uffici è possibile attribuirgli competenze che esulano dal dpr 160/2010. In particolare nei SUAP comunali è naturale assegnare al SUAP anche la gestione delle procedure dei soggetti non professionali (circoli, bed and breakfast, strutture sanitarie svolte da associazioni ecc...) già di competenza dell'ufficio commercio o assegnare al SUAP competenze di verifica e controllo di competenza di altri uffici
3) nel caso di gestioni associate, SE NON SI DICE ALTRO nella convenzione, le competenze del SUAP sono limitate a quanto previsto dal DPR 160/2010 e quindi affittacamere, circoli ecc.... non sono di sua competenza come non è di sua competenza la verifica dei requisiti autocertificati ecc.....