Data: 2018-11-05 13:00:06

Stalla di sosta e allevamento animail

Salve,
ho ricevuto una scia (tramite portale) per [u]"Attività di allevamento di animali, stalla di sosta,ricovero temporaneo di animali[/u]" come prevede il d.lgs. 222/2016. Da chiarimenti per le vie brevi, l'allevatore dice di voler comunicare al Comune l'attività di allevamento di animali e non quella di stalla di sosta (avendo stalle permanenti). In effetti sul portale, andando su allevamento - apertura nuova attività, da in automatico la scia come da virgolettato sopra.

Perché il portale non distingue tra le due attività? C'è qualcosa che mi sfugge?

riferimento id:47456

Data: 2018-11-05 18:07:22

Re:Stalla di sosta e allevamento animail

Il portale è strutturato sulla tabella “Madia”. La tabella presenta molti aspetti che denotano una certa fretta redazionale (diciamo così).

Alla voce 96 reca i “[i]lacali di stallaggio[/i]”. Ormai non esistono più ma è vero che sono ancora indicati all’art. 86 TULPS, comma 1. Nel caso di locale per stallaggio è prevista la SCIA.

Alla voce 102 vengono previste due ipotesi:
[i]1) Attività di allevamento, stalle di sosta, trasporto di animali vivi in conto proprio, produzione di latte crudo
2) Esercizio di una stalla di sosta[/i]

Nel caso 1 la tabella prevede la SCIA. Nulla dice sul reg. CE 1/2005 che disciplina l’attività di trasporto animali che, invece, prevede una doppia procedura a seconda dei casi – SCIA o AUTORIZZAZIONE. Vedi (ad esempio): http://www.ulssvicenza.it/nodo.php/1683

Nel secondo caso viene ripetuto un sub-caso dell’ipotesi 1 (già questo porta a un paradosso interpretativo) indicando la necessità dell’autorizzazione.

Relativamente alle stalle di sosta, potendo scegliere, direi che la mia fattispecie è un locale di stallaggio e non una stalla di sosta. In questo modo potrei applicare la SCIA e risparmiarmi l’autorizzazione.

Relativamente all’allevamento posso aggiungere che non esiste una norma specifica che detti la necessità di un’autorizzazione. In genere erano i vecchi regolamenti d’igiene comunali, strutturati sul vecchio DPR 320/54, che prevedono un nulla osta igienico sanitario previa verifica urbanistica/sanitaria dei luoghi (distanza da fabbricati, zona agricola ecc.).

Il nulla osta comunale serve anche per prescrive che l’allevamento è:
- una industria insalubre di prima classe e, come tale, è necessario procedere alla relativa comunicazione;
- in caso di utilizzazione agronomica degli effluenti da allevamento occorre la necessaria procedura (può andare in AUA). Molte regioni prevedono la comunicazione anche per il deposito degli effluenti.
- in caso di acque piovane o di lavaggio che producano scarichi è necessario procedere alla relativa autorizzazione (AUA)
- se fosse un allevamento di una certa grandezza occorre la verifica per l’assoggettabilità a V.I.A. se non a V.I.A. diretta (valutazione impatto ambientale. Vedi qua, ad esempio:
http://www.ambienteterritorio.coldiretti.it/tematiche/Valutazioni-Ambientali-Autorizzazione-Unica/Pagine/Valutazionediimpattoambientale,lineeguidasullaverificadiassoggettabilit%C3%A0.aspx

Quindi, che l’allevamento vada pure in SCIA ma reputerei ragionevole che nelle SCIA fossero indicate tutte le ipotesi che ho descritto al fine di far dichiarare all’imprenditore se applicabili o meno. La SCIA deve avere valore anche di comunicazione di industria insalubre.

In ogni caso, a fronte della SCIA puoi chiedere le informazioni che ti ho indicato e inviare per conoscenza alla ASL al fine di verificare se il soggetto abbia o meno il codice di stalla o lo debba modificare. La ASL potrà chiedere informazioni circa il rispetto della normativa sul benessere degli animali (dimensioni dei ricoveri, controllo temperatura ecc.)

E' bene condividere le info anche con il servizio urbanistica dato che le industrie insalubri di prima classe non possono insediarsi nella vicinanza degli abitati. In genere i regolamenti urbanistici dettano disposizioni specifiche. Per l'industria insalubre vedi qua: http://www.comune.sangemini.tr.it/data/allegati_modulistica_uffici_comunali/20140521173559_Info.pdf

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