Buongiorno, ho un dubbio: in Lombardia vi sono delle limitazioni per quanto riguarda l'attività di panificazione la domenica e nei giorni festivi? Avevo capito che anche in questo caso era intervenuta la liberalizzazione dell'attività, però l'art. 103, comma 4, della l.r. 6/2010 conserva ancora delle limitazioni (preciso che il Comune interessato non ha regolamentato in alcun modo questa attività).
Grazie e buon fine settimana
Di fatto le disposizioni regionali sulla regolazione degli orari degli esercizi commerciali non sono applicabili. La giurisprudenza costituzionale dopo il 2011 è chiara. Per ciò che riguarda commercio al dettaglio e somm.ne vige la completa libertà di orario, a disporlo è una norma statale in materia di “tutela della concorrenza”. Tale materia, ai sensi dell’art. 117 cost, è di competenza esclusiva statale, le regioni non possono derogare. Il comune, tuttavia, può intervenire sugli orari là dove lo faccia per contrastare (la motivazione deve essere concreta, pertinente e attuale) fenomeni di vivibilità urbana. In questi casi il provvedimento comunale deve avere un oggetto circoscritto.
Le attività di vendita diretta, a parere mio, sono equiparate agli esercizi commerciali. Già prima della liberalizzazione godevano di regimi giuridici meno stringenti, vedi la LR 8/2009
Confermo.
Inoltre il citato art. 103 della l.r. 6/2010 si applica agli esercizi commerciali e non ai panifici (laboratori di produzione che vendono direttamente il pane).
Nulla dice infatti in tal senso la l.r. 10/2013 che disciplina tale attività.
Decreto interministeriale 1 ottobre 2018, n. 131, recante “Regolamento recante disciplina della denominazione di «panificio», di «pane fresco» e dell'adozione della dicitura «pane conservato»”.
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