Una sala VLT e SLOT e sala scommesse sportive art. 88, una già rilasciata DIRETTAMENTE dalla Questura (scommesse sportive) e l'altra ancora in corso con richiesta accertamenti al Comune da parte della questura per distanze e aspetti urbanistici, deve comunque presentare SCIA al Comune?
Se non deve presentare SCIA deve comunque presentare la dichiarazione di impatto acustico e dichiarazione sorvegliabilità art. 153??
Vedo dalla tua mail che scrivi dall’Abruzzo. La LR n. abruzzese n. 40/2013, come modificata recentemente, prevede una specifica autorizzazione con validità settennale. Allo scadere del termine il comune verifica nuovamente le condizioni previste dalla legge (distanze ecc.). L’autorizzazione è prevista [i]per l’esercizio delle sale da gioco e l'installazione di apparecchi per il gioco lecito[/i].
Ai sensi della stessa LR per apparecchi per il gioco lecito devono intendersi [i]gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici che distribuiscono vincite in denaro indicati dall'art. 110, comma 6[/i]. Quindi sia SLOT che VLT
In sintesi, il titolo abilitativo della LR si innesta nei titoli abilitativi TULPS e ne amplia la portata (verifica distanze e validità temporale definita).
Prima della LR:
1) per una sala scommesse / sala dedicata (sale dove sono installate solo VLT o solo VLT+ SLOT) occorreva solo il provvedimento questorile ex art. 88 TULPS. Non occorra altro titolo comunale: né SCIA né autorizzazione.
2) per una sala mista (sala giochi classica + VLT in area dedicata) occorrevano il provvedimento questorile e l’autorizzazione comunale ex art. 86 TULPS, oppure SCIA comunale se il comune si era dotato di un regolamento che ne prevedesse l’applicazione (SCIA comunque con valore di art. 86 TULPS).
Attualmente, ai sensi della LR, pare che il titolo abilitativo comunale occorra anche nell’ipotesi di cui trattasi, quindi riconducibile all’esempio 1). Ciò è avvalorato dal fatto che il solo titolo questorile non sarebbe soggetto a scadenza. In ogni caso, ritengo che con la LR è venuto meno lo spazio discrezionale in capo al comune per l’applicazione della SCIA.
Per completare il discorso, ritengo ragionevole un titolo unico SUAP rilasciato ai sensi della LR che comprenda o prenda atto del provvedimento ex art. 88 e dove sia sancita la scadenza settennale.
Vedi qua per altre considerazioni: http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=43461.0
In effetti l'autorizzazione già rilasciata dalla Questura per la sala scommesse ippiche , peraltro prima della richiesta di verifica delle autocertificazioni al Comune, reca la dicitura " PERMANENTE" ! E comunque se la Questura rilascia alla ditta anche la seconda autorizzazione che faccio? Chiamo la ditta e dico che le autorizzazioni della Questura non valgono? e che deve cmq presentare nuova richiesta di autorizzazione? Se non intende fare una sala giochi per cosa faccio presentare richiesta?
:o
Occorre il coordinamento con la questura, questo è chiaro.
In punta di diritto posso aggiungere che la LR 40/2013 non prevede, nel suo campo applicativo, le agenzie di scommesse. La LR parla di sale giochi ex art. 86 TULPS al cui interno sono installate le SLOT e gli apparecchi di cui all’art. 110, comma 6 TULPS (SLOT e VLT).
Le questure adesso sono informate circa la necessità di applicare le LR in materia di ludopatia. Nel caso di specie, la LR abruzzese prevede un vero e proprio titolo abilitativo ulteriore a quelli classici. In altre regioni è previsto il rispetto delle distanze anche per le fattiscpecie ex art. 88 ma non un ulteriore titolo. In Abruzzo, quindi, la cosa è più complicata da un punto di vista procedurale.
Nel caso di domanda di autorizzazione ex art. 88 per installazione di VLT raccomando di sentire la Questura al fine di rilasciare, come atto finale, un provvedimento unico SUAP con le prescrizioni inerenti al termine di validità e la verifica del rispetto delle distanze.
Per autorizzazioni incorso di validità si applica il regime transitorio previsto dall’art. 3 della LR come modificato dalla LT 30/2018.
Anche in questo caso occorre un’azione di concerto con la Questura al fine, quando sarà il tempo, di notificare un eventuale avvio di procedimento.
Aggiungo che la sorvegliabità è applicabile ma non site una norma che ne detti i particolari com'è per gli esercizi di somministrazione. Nelle prescrizioni dell'autorizzaizone si può fare riferimento ad una generica sorveglaibilità intesa come possibilità di controllo da parte degli organi di Polizia e come necessaria organizzazione interna finalizzata alla effettiva impossibilità, per un minore, di arrivare alla zona dedicata alle macchinette comma 6 o di entrare nella sala se è una sala esclusiva