Data: 2018-10-30 15:50:09

Somministrazione all'interno di un circolo privato

Salve,
abbiamo ricevuto un quesito da parte di un circolo privato che vuole aprire una cantina nel Centro Storico del Comune di Castelnuovo di Porto (provincia di Roma) per la somministrazione di cibi e bevande. Trovandosi in una zona soggetta a tutela paesaggistica  è necessaria l'Autorizzazione (vedi punto 5 di seguito riportato),
1) la richiesta può essere inoltrata tramite il portale "impresainungiono"?
2) i concetti normativi esposti dal Dott. Mario Maccantelli nel 2012 (di seguito riportati)  sono ancora validi o negli ultimi 6 anni ci sono state delle novità?

1. Ai sensi del DPR n. 235/2001, le associazioni e i circoli, di cui all'articolo 111, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi (aderenti o meno ad enti o organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno) che intendono svolgere attività di somministrazione di alimenti e bevande ai rispettivi associati presso la sede istituzionale, sono sottoposti a procedura abilitativa di competenza comunale (SCIA o autorizzazione)

2. Ai sensi dell’art. 64, comma 2 del d.lgs. 59/2010 è subordinata a SCIA l'attività di somministrazione di alimenti e bevande riservata a particolari soggetti elencati alle lettere a), b), e), d), e), f), g) e h) del dell'articolo 3, comma 6 della legge n. 287/1991. La stessa disposizione afferma che resta fermo quanto previsto dal DPR n. 235/2001.

3. Ai sensi dell’art. 3, comma 6 della legge n. 287/1991 sono escluse dalla programmazione le attività di somministrazione di alimenti e bevande:
lett. e) nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno.

4. Ai sensi dell’art. 3 del DPR n. 235/2001, le associazioni e i circoli di cui all'articolo 111, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, non aderenti ad enti o organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno, attività di somministrazione di alimenti e bevande presentano al Comune competente la domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 287/1991.

5. L’art. 3 della legge n. 287/1991, limitatamente alla fattispecie autorizzatoria, è stato sostituito dall’art. 64, comma 1 del d.lgs. n. 59/2010 (come modificato dal d.lgs. n. 147/2010) che dispone: l’ apertura o il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico,  comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, di cui alla legge n. 287/1991, sono soggetti ad autorizzazione rilasciata al comune competente per territorio solo nelle zone soggette a tutela paesaggistica, altrimenti si applica la SCIA in ogni caso.

6. Ai sensi dell’art. art. 86, comma 2 TULPS (come modificato, da ultimo, dal decreto-legge n. 79/2012) per la somministrazione di bevande alcooliche presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci, è necessaria la comunicazione al questore e si applicano i medesimi poteri di controllo degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza previsti per le attività di cui al primo comma.

7. Le procedure abilitative di cui al DPR n. 235/2001, ai sensi dell’art. 4 dello stesso,  valgono anche come autorizzazione ai fini di cui all’art. 86, comma 2 TULPS.

8. Ai sensi dell’art. 19 del DPR n. 616/1977, sono attribuite ai comuni le seguenti funzioni di cui al TULPS: la licenza per alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono o consumano bevande non alcooliche, sale pubbliche per biliardi o per altri giochi leciti, stabilimenti di bagni, esercizi di rimessa di autoveicoli o di vetture e simili, di cui all'art. 86 TULPS.

9. L’art. 153 del regolamento TULPS afferma che la licenza afferente agli esercizi di cui all’art. 86 TULPS può essere rifiutata o revocata per ragioni di igiene o quando la località o la casa non si prestino ad essere convenientemente sorvegliate.

10. Ai sensi dell’art. 64, comma 5 del d.lgs. n. 59/2010 l'esercizio dell'attività di somministrazione è subordinato alla conformità del locale ai criteri sulla sorvegliabilità stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, anche in caso di ampliamento della superficie (vedi il DM 564/1992)

riferimento id:47406

Data: 2018-10-30 17:45:43

Re:Somministrazione all'interno di un circolo privato

1) la richiesta può essere inoltrata tramite il portale "impresainungiono"?
[color=red]Dipende da voi. FORMALMENTE siamo fuori dal dpr 160/2010 ma molti SUAP (la maggioranza) gestiscono queste procedure e le fanno passare da portale[/color]
2) i concetti normativi esposti dal Dott. Mario Maccantelli nel 2012 (di seguito riportati)  sono ancora validi o negli ultimi 6 anni ci sono state delle novità?
[color=red]Sempre attuali[/color]

1.  Ai sensi del DPR n. 235/2001, le associazioni e i circoli, di cui all'articolo 111, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi (aderenti o meno ad enti o organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno) che intendono svolgere attività di somministrazione di alimenti e bevande ai rispettivi associati presso la sede istituzionale, sono sottoposti a procedura abilitativa di competenza comunale (SCIA o autorizzazione)

2.  Ai sensi dell’art. 64, comma 2 del d.lgs. 59/2010 è subordinata a SCIA l'attività di somministrazione di alimenti e bevande riservata a particolari soggetti elencati alle lettere a), b), e), d), e), f), g) e h) del dell'articolo 3, comma 6 della legge n. 287/1991. La stessa disposizione afferma che resta fermo quanto previsto dal DPR n. 235/2001.

3.  Ai sensi dell’art. 3, comma 6 della legge n. 287/1991 sono escluse dalla programmazione le attività di somministrazione di alimenti e bevande:
lett. e) nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno.

4.  Ai sensi dell’art. 3 del DPR n. 235/2001, le associazioni e i circoli di cui all'articolo 111, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, non aderenti ad enti o organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno, attività di somministrazione di alimenti e bevande presentano al Comune competente la domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 287/1991.

5.  L’art. 3 della legge n. 287/1991, limitatamente alla fattispecie autorizzatoria, è stato sostituito dall’art. 64, comma 1 del d.lgs. n. 59/2010 (come modificato dal d.lgs. n. 147/2010) che dispone: l’ apertura o il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico,  comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, di cui alla legge n. 287/1991, sono soggetti ad autorizzazione rilasciata al comune competente per territorio solo nelle zone soggette a tutela paesaggistica, altrimenti si applica la SCIA in ogni caso.

6.  Ai sensi dell’art. art. 86, comma 2 TULPS (come modificato, da ultimo, dal decreto-legge n. 79/2012) per la somministrazione di bevande alcooliche presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci, è necessaria la comunicazione al questore e si applicano i medesimi poteri di controllo degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza previsti per le attività di cui al primo comma.

7.  Le procedure abilitative di cui al DPR n. 235/2001, ai sensi dell’art. 4 dello stesso,  valgono anche come autorizzazione ai fini di cui all’art. 86, comma 2 TULPS.

8.  Ai sensi dell’art. 19 del DPR n. 616/1977, sono attribuite ai comuni le seguenti funzioni di cui al TULPS: la licenza per alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono o consumano bevande non alcooliche, sale pubbliche per biliardi o per altri giochi leciti, stabilimenti di bagni, esercizi di rimessa di autoveicoli o di vetture e simili, di cui all'art. 86 TULPS.

9.  L’art. 153 del regolamento TULPS afferma che la licenza afferente agli esercizi di cui all’art. 86 TULPS può essere rifiutata o revocata per ragioni di igiene o quando la località o la casa non si prestino ad essere convenientemente sorvegliate.

10.  Ai sensi dell’art. 64, comma 5 del d.lgs. n. 59/2010 l'esercizio dell'attività di somministrazione è subordinato alla conformità del locale ai criteri sulla sorvegliabilità stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, anche in caso di ampliamento della superficie (vedi il DM 564/1992)

riferimento id:47406

Data: 2018-11-06 09:30:44

Re:Somministrazione all'interno di un circolo privato

Buongiorno!
Ci è pervenuta tramite il Portale "Impresa in un giorno" la richiesta che
SEGNALA
Presentazione della SCIA sanitaria per attività a sede fissa ai sensi dell'art. 6 del Regolamento CE n. 852/2004
CHIEDE
L’Autorizzazione attività di somministrazione di alimenti e bevande annessa ad Associazioni e Circoli con caratteristiche di ente non commerciale, NON ADERENTI ad Enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali
Per l’ "apertura associazione enogastronomica con somministrazione di alimenti non preparati al momento, affettati e bevande". La ASL ha espresso parere positivo.
Il circolo privato si trova all’interno di una Cantina nel Centro Storico, accatastato come Magazzino, è necessario richiedere il CAMBIO DI DESTINAZIONE d’USO?
È stato aperto anche un HOME RESTAURANT senza inviarci alcuna comunicazione. Quale normativa li regola?

riferimento id:47406

Data: 2018-11-07 17:32:00

Re:Somministrazione all'interno di un circolo privato


Buongiorno!
Ci è pervenuta tramite il Portale "Impresa in un giorno" la richiesta che
SEGNALA
Presentazione della SCIA sanitaria per attività a sede fissa ai sensi dell'art. 6 del Regolamento CE n. 852/2004
CHIEDE
L’Autorizzazione attività di somministrazione di alimenti e bevande annessa ad Associazioni e Circoli con caratteristiche di ente non commerciale, NON ADERENTI ad Enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali
Per l’ "apertura associazione enogastronomica con somministrazione di alimenti non preparati al momento, affettati e bevande". La ASL ha espresso parere positivo.
Il circolo privato si trova all’interno di una Cantina nel Centro Storico, accatastato come Magazzino, è necessario richiedere il CAMBIO DI DESTINAZIONE d’USO?
È stato aperto anche un HOME RESTAURANT senza inviarci alcuna comunicazione. Quale normativa li regola?
[/quote]

Sulla destinazione, se il circolo è una ENTE DEL TERZO SETTORE può operare anche in deroga.
Per Home restaurant l'attività è libera anche se vi è ampio dibattito:

https://www.google.com/search?q=site%3Aomniavis.it%2Fweb%2Fforum+home+restaurant&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b-ab

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