Cari amici di Omniavis buonasera.
Pongo quesito in materia di vendita di sigarette elettroniche, accessori, etc. alla luce delle novità apportate da l. 205/2017, d.l. 91/2018 e decr direttore AAMS n. 47885 marzo 2018.
Sul sito i post in materia ( e relative risposte) da me consultati non sono attualizzati alle novità normative sopra citate...almeno ritengo.
Per punti al fine di chiarirmi le idee,, ragionandoci assieme,grazie!:
- il c. 5, art. 62- quater parla di vendita in via esclusiva da parte dei "tabacchini" di "sigarette elettroniche", etc. etc., laddove il c. 5 bis disciplina la vendita degli stessi da parte di esercizi di vicinato, farmacie e parafarmacie. "In via esclusiva"quale il significato? È soltanto una cattiva formulazione del legislatore?;
- l'aut. AAMS richiesta NON riguarda "i dispositivi meccanici ed elettronici e le parti di ricambio". Questi sono normali prodotti ascrivibili al settore merceologico non alimentare?;
- le sigarette elettroniche/liquidi da inalazione, NON possono essere mai considerati generi di monopolio anche se è prescritta una istanza aut. all'AAMS.Corretto?! se sì la distinzione fatta - di cui a diversi post nel sito - tra sigarette elettroniche contenenti nicotina (= generi di monopolio) e quelle prive di nicotina (settore non alimentare - relativa SCIA) non ha più ragione d'essere! corretto?
- il decreto n. 47885 si applica a nuovi E già esistenti negozi di vicinato, farmacie e parafarmacie?;
- nel caso che un esercizio di vicinato esistente voglia aggiungere al proprio settore merceologico la vendita di sigarette elettroniche, oltre all'istanza aut. AAMS è necessario l'inoltro di alcunchè? (SCIA o una mera comunicazione);
- infine visto che le sigarette elettroniche non sono ascrivibili a generi di monopolio, sussistono margine d'intervento da parte del legislatore reg/prov.le in materia (beninteso NO su imposta di consumo, etc)?
Grazie in anticipo per il tempo dedicatomi. Mi scuso per la lunghezza del post
Luca
Il legislatore si esprime molto spesso in termini ambigui, ormai è una costante. Ritengo che la norma voglia significare che i “tabacchini” o i “patentini” sono abilitati di per sé (in quanto tali) alla vendita dei prodotti da inalazione on nicotina o meno. La specificazione “esclusiva” è rimasta dalla prima stesura e va letta in funzione della pseudo deroga rappresentata dal comma 5-bis.
Con espressa autorizzazione ministeriale anche gli esercizi di vicinato, le farmacie e le parafarmacie possono vendere tali prodotti. Qua ci sarebbe da ragionare sulle parafarmacie. Le parafarmacie, infatti, sono “reparti” a servizio di es. di vicinato, di medie o di grandi strutture. Evidentemente si riferisce proprio al reparto, anche se è posto in una media o in una grande struttura.
Concordo con il fatto che i meri dispositivi meccanici sono oggettistica e come tale vendibile in modo libero.
Le sigarette elettroniche sono generi di monopolio. Il riferimento alla legge 1293/57 nel comma 5 citato è esplicito in questo senso. Vedi qua: https://www.adm.gov.it/portale/monopoli/tabacchi - ci trovi anche i liquidi da inalazione
questo sia che contengano nicotina o [i]altre sostanze idonee a sostituire il consumo dei tabacchi[/i]. La distinzione non ha più ragion d’essere.
Il decreto direttoriale 47885 (pubblicato il 23/03/2018) si applica alle tre tipologie di esercizi, esistenti e future. L’art. 1, comma 1 e 2 mi pare chiaro in questo senso.
Se una tipologia di esercizio intende iniziare a vendere le sigarette elettroniche soggiace solo alle procedure del DD 47885. Rammenta che tale esercizio è già abilitato alla vendita al pubblico. Essendo generi monopolio non incidono sull’abilitazione alla vendita di competenza comunale.
Non c’è spazio per la normativa regionale.
Ringrazio molto.
Un buon pomeriggio