Data: 2018-10-28 05:47:25

Somministrazione ALCOLICI nei DEHORS: MINISTERO risoluzione 331482

Somministrazione ALCOLICI nei DEHORS: MINISTERO risoluzione 331482

[color=red][b]MISE - Risoluzione n. 331482 del 10 settembre 2018[/b][/color]

[b]OGGETTO: Definizione dell’ambito di applicazione dell’articolo 14-bis della legge n.
125 del 2001 rispetto alle attività di somministrazione di alimenti e bevande negli
spazi concessi per dehors su suolo pubblico[/b]

.......... Al riguardo, il Ministero dell’Interno, ha rappresentato quanto di seguito si riporta.
“In merito ad un primo quesito, inerente la facoltà dei Comuni di intervenire
attraverso la potestà regolamentare, di cui al comma 6, art. 117 Cost., sulla materia della
somminsitrazione o vendita di alcolici su spazi o aree pubblici diversi dalle pertinenze
disciplinata dai commi 1 e 2, art. 14-bis della Legge n. 125 del 2001 e, dunque da una
fonte di rango superiore, occorre richiamare i principi di legalità e quello della gerarchia
delle fonti.
Anzitutto, nelle materie di competenza esclusiva o concorrente (tra Stato e Regioni),
una norma di rango inferiore non può intervenire.
Il caso in esame è materia trasversale, poiché investe senza dubbio l’ordine pubblico
e la sicurezza, di competenza esclusiva dello Stato, così come la tutela della salute, di
competenza concorrente Stato-Regioni. Certamente non vi può essere alcuna residua
competenza in capo agli enti locali. Preme sottolineare, poi, che, anche laddove una materia
sia di competenza concorrente, i principi fondamentali sono quelli fissati dallo Stato a cui la
Regione deve attenersi.
Orbene, premesso che secondo la Carta Fondamentale i regolamenti prevedono “la
disciplina dell’organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle funzioni dei Comuni,
[…] nell’ambito della legislazione dello Stato o della Regione, che ne assicura i requisiti
minimi di uniformità, secondo le rispettive competenze …”, posta la subordinazione dunque
del regolamento alla Legge, il principio di legalità è soddisfatto se il regolamento non
contiene atti contrari alla legge; nell’eventuale conflitto è sempre la legge, dotata di
maggiore efficacia, a prevalere. L’esercizio del potere regolamentare deve trovare una base
legale, nel cui rispetto può essere esercitato.
Nel caso di specie, ci si interroga se attraverso una formazione locale, sia consentito
oltrepassare i limiti imposti dalla Legge, prevedendo che il divieto di vendita o
somministrazione di alcolici su spazi o aree pubblici diversi dalle pertinenze, dalle ore 24
alle ore 7, non operi per i dehors, sulla base di un’assimilazione di questi ultimi alle
pertinenze.
Tanto non si ritiene ammissibile.
La nozione di pertinenza è ricavabile dall’articolo 817 codice civile secondo cui: “Sono
pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa.
La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un
diritto reale sulla medesima”. Si può quindi desumere che affinché sussista un rapporto
pertinenziale tra due beni siano necessari due presupposti; uno oggettivo, per cui la
destinazione deve essere caratterizzata dal requisiti di durevolezza, da intendersi che il
rapporto pertinenziale non sia meramente occasionale, e deve essere ad ornamento di
un’altra cosa da intendersi come bene principale; e uno soggettivo, riscontrabile nella
volontà del proprietario o titolare di un diritto su entrambe le cose di porre la pertinenza in
un rapporto di strumentalità funzionale nei confronti del bene principale.
Volendo ricercare un’altra nozione di pertinenza, ad esempio sul piano della
noramtiva urbanistica, se è pur innegabile ricomprenda una categoria di interventi
individuata su elementi differenti dalla nozione civilistica di cui all’articolo 817 c.c.,
comunque non è possibile vi rientri il dehor. Le opere costituenti pertinenze si distinguono
dalle altre poiché possiedono le seguenti caratteristiche: un nesso oggettivo strumentale e
funzionale con la cosa principale; il mancato possesso, per natura e struttura, di una
pluralità di destinazioni; un carattere durevole; la non utilizzabilità economica in modo
diverso; una ridotta dimensione; una individualità fisica e strutturale propria; l’accessione
ad un edificio preesistente edificato; l’assenza di un autonomo valore di mercato.
[color=red][b]Da quanto sopra evidenziato, emerge l’impossibilità di far rientrare il concetto di
dehors in quello di pertinenza così come inteso dalla legge nazionale, anzitutto in ragione
della temporaneità della concessione per l’occupazione del suolo pubblico per dehors, in
netto contrasto con il carattere durevole della pertinenza, secondariamente in ragione del
valore economico che nel primo caso ha una sua autonomia, visto che è attività di interesse
commerciale per cui si attiva la procedura della concessione (oggi connotata di
concorrenzialità, in ossequio alla normativa comunitaria) laddove nel secondo ne è
assolutamente privo.[/b][/color]
Infine, relativamente alla modifica dell’estensione della durata oraria (h. 24 -7) della
somministrazione di bevande alcoliche, valgono le considerazioni su esposte sulla primazia
della Legge, quale fonte di rango primario”.

riferimento id:47349

Data: 2018-10-28 08:38:21

Re:Somministrazione ALCOLICI nei DEHORS: MINISTERO risoluzione 331482

A parere mio l’interpretazione ministeriale si perde in disquisizioni prettamente formali perdendo di vista la sostanza. Il ristoratore potrebbe somministrare il vino al tavolo posto internamente alla porta d’ingresso ma non al tavolo posto su area pubblica nei pressi della soglia del locale. Pensiamo ad un ristorante che organizza la cena di matrimonio con metà tavoli sua area privava e metà su are pubblica nel dehors: toccherebbe fare i turni per bere lo spumante

La disposizione in commento va vista nella sua interezza:

[i]La somministrazione di alcolici e il loro consumo sul posto, dalle ore 24 alle ore 7, possono essere effettuati esclusivamente negli esercizi muniti della licenza prevista dall’articolo 86, primo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.

Chiunque vende o somministra alcolici su spazi o aree pubblici diversi dalle pertinenze degli esercizi di cui al comma 1, dalle ore 24 alle ore 7 […][/i]

La disposizione del primo periodo già sarebbe sufficiente: la somministrazione può essere effettuata nei c.d. “pubblici esercizi” (bar- ristoranti). La superficie di somministrazione data in concessione fa parte dell’esercizio altrimenti, se così non fosse, il titolare non potrebbe esercitarci l’attività. Nel caso un cliente accusasse un malore dovuto al cibo mangiato al tavolo su area pubblica, potrebbe il ristoratore affermare che il fatto non è accaduto nel suo esercizio di somministrazione?

Con il secondo periodo il legislatore ha voluto precisare meglio che è consentita la somm.ne di alcolici sulle aree pubbliche coincidenti con le pertinenze dei pubblici esercizi. E che cosa possono essere le pertinenze [b]poste su area pubblica[/b] se non i dehors?
Credo che la volontà del legislatore sia sta quella di usare il termine "pertinenze" per significare, in modo generico, tutto ciò che è superficie di somministrazione del ristorante posta su area pubblica.

Ritornando alle questioni formali del MiSE potrei rilevare che se fosse un volume attiguo con superfice di somministrazione NON in concessione su area pubblica allora sarebbe un [i]quid[/i] privato da considerare NON una pertinenza ma un vano vero e proprio del ristorante oppure superficie commerciale privata. Vedi Cassazione civile n. 9845/96: [i]I beni tra cui si instaura il vincolo pertinenziale devono servire comunque ad usi diversi. Non può costituirsi una pertinenza tra un capannone e l'antistante area scoperta, se questa è destinata allo svolgimento della medesima attività di vendita degli stessi prodotti.[/i]

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