Affidamento diretto: la richiesta di preventivi (chiaramente) non costituisce procedura negoziata
[color=red][b]Tar Calabria, Catanzaro, sez. I, 26 ottobre 2018, n. 1801[/b][/color]
“Gli affidamenti impugnati, va premesso, rientrano trai contratti di importo inferiore ad €. 40.000 per cui l’art. 36 cod. contr. consente l’affidamento diretto.
Dalla attenta lettura degli atti risulta che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, il Comune inviò alla ricorrente unicamente una richiesta esplorativa di preventivo, senza avviare alcuna procedura negoziata, tanto è che non vi è provvedimento antecedente di determinazione in tal senso né pubblicazione di avviso di sorta del ricorso a selezione attraverso competizione tra imprese.
L’affidamento avvenne, dunque, direttamente nel rispetto di quanto disposto dall’art. 36 d.lgs. n. 50/2016 e l’adeguata motivazione ivi richiesta imponeva all’amministrazione di far riferimento all’indagine di mercato espletata. Senza violazione di logicità inoltre, l’amministrazione si è determinata ad accettare la proposta della controinteressata, atteso che questa dapprima, e data l’urgenza dell’intervento per garantire condizioni agli studenti già contestata dai genitori, appose caldaia provvisoria offrendo di seguito apposizione di caldaia definitiva, senza addebito del costo di €. 4500 già pattuito per il macchinario temporaneo: seppur la caldaia definitiva era offerta a prezzo migliore dalla ricorrente, il costo complessivo degli interventi nell’edificio scolastico rendevano migliore l’offerta della controinteressata.
Non essendovi determinazione all’esito della presunta gara e non ricorrendo illegittimità nell’affidamento diretto il ricorso va, pertanto, rigettato”.
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