Data: 2018-10-27 16:45:07

Festivi infrsettimanali

Buongiorno,
se ricordo bene la Cassazione si è sempre espressa dicendo che il lavoratore turnista deve lavorare nei festivi infrasettimanali senza aver diritto al riposo compensativo; giusto?


A parte alcuni Tribunali, solo la Corte d'Appello di Milano aveva emesso una sentenza favorevole ai lavoratori; ricordo bene?

Potete postare le sentenze sull'argomento?

Segnalo:

http://quotidianoentilocali.ilsole24ore.com/print/ABYesdl/0

Due orientamenti
Sul punto si sono formati due filoni giurisprudenziali. La Corte di Cassazione (tra le altre, sentenza n. 8458/2010, n. 2888/2012, ordinanza n. 13558/2014) ha osservato come, nella disciplina del turno contenuta nel contratto collettivo, si evidenzi che «al personale turnista è corrisposta una indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro» (comma 5 dell'articolo 22). Di conseguenza, nulla in più del turno festivo deve essere riconosciuto al lavoratore per la prestazione resa in giorno festivo, anche infrasettimanale, in regime di turnazione ed entro il normale orario di lavoro.
Aggiungo anche
Cassazione civile, sez. lav., 04/12/2017, (ud. 18/07/2017, dep.04/12/2017),  n. 28983
https://www.laleggepertutti.it/sentenza/cassazione-civile-n-28983-del-04-12-2017


Il secondo filone giurisprudenziale, capeggiata dalla Corte di Appello di Milano (sentenza 1102/2013) e a cui sono seguite una serie di sentenze dei Tribunali quali giudici del lavoro, afferma, al contrario, che il giorno di festività infrasettimanale comporta una riduzione del debito orario da rendere al datore di lavoro nel periodo considerato, come avviene per la totalità dei dipendenti non turnisti.

Ci sono anche sentenze più recenti oltre a quelle citate sopra?


Grazie

riferimento id:47344

Data: 2018-10-28 10:06:58

Re:Festivi infrsettimanali

Secondo la legislazione vigente per il pubblico impiego lo svolgimento di attività lavorativa in giorni festivi fa sorgere solo il diritto al riposo compensativo e non fonda una pretesa di carattere patrimoniale a titolo di compenso per lavoro straordinario. A seguito dell' art. 1, comma 476, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, infatti, il computo del lavoro straordinario deve farsi con riguardo alla quantità di lavoro prestata nell'ambito della singola giornata (criterio c.d. "verticale") e non secondo l'eccedenza oraria settimana per settimana (criterio c.d. "orizzontale").
T.A.R. Sicilia Catania Sez. III, 11-06-2018, n. 1233

Il diritto al riposo compensativo per le ore di straordinario effettuate in eccedenza corrispondendo ad un dovere organizzativo dell'amministrazione, è in effetti subordinato ad un'istanza del dipendente, anche se la detta non sembra configurare come una "conditio sine qua non" per l'esercizio del diritto al riposo compensativo. Pertanto, in assenza di domande di turnazione e considerato che l'amministrazione è necessariamente a conoscenza dei dati inerenti le prestazioni svolte in eccedenza (come delle esigenze del servizio), essa permane nel potere-dovere di riconoscere d'ufficio i turni di riposo compensativi anche in assenza di una specifica istanza del dipendente.
Cons. Stato Sez. IV, 01-06-2018, n. 3322


Il servizio di pronta disponibilità previsto dalla disciplina collettiva del comparto Sanità (c.c.n.l. 1.1.1995 per il personale non dirigente e c.c.n.l. 5.12.1996 per la dirigenza medica e veterinaria del S.S.N.) non equivale, ove non abbia comportato effettivo lavoro, ad una prestazione lavorativa e, se svolto nel giorno destinato al riposo settimanale, attribuisce il diritto ad un giorno di riposo compensativo, ma non alla riduzione dell'orario di lavoro settimanale, con la conseguenza che la concessione del riposo, implicando il prolungamento dell'orario di lavoro negli altri giorni della settimana, al fine di rispettare il "debito orario settimanale", deve ritenersi subordinato alla valutazione della convenienza e alla conseguente richiesta dell'interessato. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 13/02/2012)
Cass. civ. Sez. lavoro Ordinanza, 27-07-2017, n. 18654 (rv. 645112-01)

In ossequio al principio di cui all'art. 36 Cost. la tutela dell'integrità psico fisica del dipendente è assicurata mediante il ricorso all'istituto del riposo compensativo, che l'Amministrazione è tenuta a garantire, nell'ambito del proprio potere di organizzazione del servizio indipendentemente dall'esistenza di una formale richiesta dell'interessato (Conforme alla sentenza del Tar Sicilia, Palermo, n. 2461/2016).
T.A.R. Sicilia Palermo Sez. I Sent., 09/11/2016, n. 2553

E' in contrasto con la Dir. n. 2003/88/CE in materia di organizzazione dell'orario di lavoro la normativa greca che consente ai medici di lavorare consecutivamente 24 ore o più. Conformemente al diritto dell'Ue, il legislatore ellenico avrebbe dovuto applicare la durata massima di 48 ore dell'orario di lavoro settimanale, comprese le ore di lavoro straordinario, e prevedere un tempo minimo di riposo giornaliero o un periodo di riposo compensativo.
Corte giustizia Unione Europea, 23/12/2015, n. 180/14










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